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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.85
Data decisione, Autorità: 13.05.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.85 10.2003.86 10.2003.87 DAC 633/2002 DAC 632/2002
DAC 631/2002
Bellinzona 13 maggio 2003
Decreto In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sulla dichiarazione di ricorso del 25 marzo 2003 presentata dal difensore nel procedimento penale
__________ , .., di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino algerino, domiciliato a __________, c/o CRS, celibe, richiedente d'asilo __________ , .., di __________ __________ e __________ __________ n. , nato a __________ /, cittadino tunisino, di ignota dimora, __________ , .., __________ Akim e __________ n. __________ , nato a __________ /, cittadino algerino, di ignota dimora,
tutti difesi dall'avv. __________ __________, __________
contro la sentenza ./..2003 di questa Pretura;
ritenuto che con sentenza ./..2003 __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono stati dichiarati autori colpevoli di furto;
gli accusati sono stati condannati:
__________ __________ __________, alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, nonché al pagamento, in solido con i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--;
__________, alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, nonché al pagamento, in solido con i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--;
__________, alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, nonché al pagamento, in solido con i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--;
il difensore con scritto 23 marzo 2003 ha inoltrato dichiarazione di ricorso;
la sentenza motivata è stata intimata alle parti l'8 aprile 2003;
entro il termine legale di 20 giorni dall'intimazione delle sentenza scritta (art. 289 cpv. 2 CPP) non è stata presentata la motivazione del ricorso, ragion per cui detto ricorso va considerato come decaduto nel senso dell'art. 289 cpv. 4 CPP;
decreta: 1. Il ricorso del difensore Avv. __________ __________ è decaduto.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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