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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.67
Data decisione, Autorità: 24.03.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.67/KRM/bep DAP 2998/2002
Bellinzona 24 marzo 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, ..1921, fu __________ e fu , nata a __________ /, attinente di __________, domiciliata a __________, __________ __________, divorziata, pensionata difesa da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuta colpevole di vie di fatto;
per avere, a __________ in data 23 settembre 2002, commesso vie di fatto contro __________ __________, colpendola al volto,
fatti avvenuti il 23 settembre 2002 a __________;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. DAP / di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna dell'accusato:
Alla multa di fr. 100.--.
Per ogni pretesa la parte civile __________, __________ è rinviata al competente foro civile.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2002 dall'accusato;
indetto il dibattimento 24 marzo 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico con scritto 14 febbraio 2003 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato,
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusata, ritenuto di conseguenza che le pretese civili pari alla somma di fr. 832.-- vengano a cadere;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Se __________ __________ è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulle pene proposte e sulle spese.
Sulle pretese di parte civile, che chiede il risarcimento della somma di fr. 832.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti l'art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________,
dal reato di vie di fatto, per i fatti compiuti a __________ il 23 settembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DAP __________/__________del __________ 2002;
rinvia la parte civile al competente foro per le sue pretese.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
carica le spese allo Stato.
Intimazione a:
__________ __________, __________ __________, __________, Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________, __________, __________, __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Piazza __________ __________, , Avv. __________ __________ -, Piazza __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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