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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.49
Data decisione, Autorità:
03.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.49/MAM
DAP
2922/2002
Bellinzona
3 febbraio 2003
Decreto
di stralcio
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con la segretaria Lara
Macullo per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________,
nel
procedimento penale sfociato nel decreto d’accusa no. 2922/2002 del 28 novembre
2002 del Procuratore Pubblico, Arturo Garzoni, Bellinzona,
avviato su
querela del signor __________,
rilevato che
nel contesto dell’accordo proposto in data 28 gennaio 2003 da questo Giudice e
al quale ha aderito l’accusato, il querelante __________, ha ritirato la sua
querela rinunciando ad ogni pretesa di risarcimento,
considerato che
a norma dell’art. 31 CPS, ogni denunciante può desistere dalla querela finché
non sia stata pronunciata la sentenza da parte del Giudice di prima istanza,
ossia nel caso del Giudice della Pretura penale, non rappresentando il decreto
d’accusa contro il quale è stata interposta tempestiva opposizione, una
procedura comportante la conclusione della procedura di prima istanza (cfr. H. Schulz,
Einführung in den allg. Teil des Strafrechts, p. 222 in relazione agli art. 4,
7 e 8 LPRContr, ora sostituiti dagli art. 207 e ss. CPP);
visti gli
art. 31 CPS, 9 cpv. 3 CPP e 39 lett. a LTG,
decreta 1. Il
procedimento penale sfociato preliminarmente nel decreto d’accusa no. 2922/2002
del 28 novembre 2002 del Procuratore Pubblico, Arturo Garzoni, contro il signor
__________, decade per recesso di querela ed il procedimento 10.2003.49 di
questa Pretura penale viene stralciato dal ruolo.
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La
tassa di giudizio di fr. 30.—e le spese complessive di fr. 30.--, da anticipare
dal signor __________, restano a suo carico.
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Intimazione
a:
__________,
Procuratore pubblico Arturo Garzoni, Viale Stefano Franscini
3, Bellinzona,
__________,
Avv. __________,
Il giudice: La
Segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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