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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.48
Data decisione, Autorità: 31.03.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.48/fc DAP 2938/2002
Bellinzona 31 marzo 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, __________.1967, di __________ e __________ n. __________, nata a __________, cittadina croata, domiciliata in __________, nubile, impiegata di commercio attualmente disoccupata difesa da: Avv. __________, __________,
prevenuta colpevole di circolazione senza licenza di condurre,
per avere assunto il compito di accompagnare l'allieva conducente __________ __________, __________.1977, senza adempiere alle condizioni richieste, sapendo che lei medesima era in possesso unicamente di una patente di guida jugoslava risultata poi contraffatta;
reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCS,
fatti avvenuti a __________ il 9 marzo 2002;
falsità in certificati,
per avere, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della patente di guida jugoslava n. __________ che durante l'inchiesta è poi risultata essere contraffatta, presentandola agli agenti di polizia in occasione di un controllo;
reato previsto dall'art. 252 cpv. 2 CP,
fatti avvenuti a __________ l'11 marzo 2002;
perseguita con decreto d’accusa n. DAP / di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusata:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 200.--.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2002 dall'accusata;
indetto il dibattimento il 31 marzo 2003, al quale è comparso unicamente il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
rilevato che l'imputata è stata regolarmente citata mediante raccomandata del 27.03.2003;
proceduto nelle forme contumaciali;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede l'assoluzione, la riconsegna della patente e la restituzione della cauzione all'accusata ;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1. circolazione senza licenza di condurre
1.2. falsità in certificati
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulle pene proposte e sulle spese.
Se deve essere restituita la licenza di condurre sequestrata.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 1 cpv. 5 LCS, 252 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________,
dalle imputazioni di circolazione senza licenza di condurre e di falsità in certificati per i fatti compiuti a __________ il 9 marzo 2002 e a Bellinzona l'11 marzo 2002, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP __________/__________del ____________________ 2002;
ordina la restituzione, alla crescita in giudicato, della licenza di condurre n. __________, rilasciata dalla competente Autorità bosniaca alla signora __________, sequestrata il 18 marzo 2002.
carica le spese allo Stato (la cauzione di fr. 300.- verrà restituita alla signora __________ alla crescita in giudicato).
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
rilevato che la signora __________ è stata avvertita della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine 6 (sei) mesi e presentandosi al dibattimento.
preso atto che con dichiarazione 9 aprile 2003 vi è stata la rinuncia a chiedere un nuovo giudizio.
Intimazione a:
__________ __________, tramite il difensore Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, Avv. __________ , Via __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________,
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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