AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.13
Data decisione, Autorità: 04.08.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.13/CEG DAP 2605/2002
Bellinzona 25 febbario 2003/ 4 agosto 2003
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________ , .., di __________ e __________ n. __________, nato a , attinente di __________ /, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, __________ difeso da: avv. __________ __________, __________ __________ __________,
visto il decreto d’accusa del __________ __________ 2002 no. DAP / del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, con il quale per i reati di:
" 1. circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.01 - max. 1.33 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il ..2002;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
per aver condotto l'autovettura surriferita essendo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall'analisi tossicologica del ..2002 risultata positiva per le anfetamine, la cocaina e il metadone;
fatti avvenuti a __________ il ..2002;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2 LCS, art. 2 cpv.1 ONC;
per avere, senza essere autorizzato, ricevuto per il suo consumo personale, una busta dose di cocaina;
fatti avvenuti a __________ il ..2002;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup";
si proponeva la condanna, "a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella inflittagli il 19 settembre 2002:
Alla pena di 15 giorni di detenzione, da espiare.
Alla multa di fr. 1'000.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di __________ il ..2001 ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di arresto decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 02.07.2001 (a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella emessa il 06.02.2001) ma ne prolunga di 6 mesi il periodo di prova.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS";
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 31 ottobre 2002;
indetto il dibattimento in data 25 febbraio 2003;
richiamata integralmente la sentenza motivata 25 febbraio 2003 prolata da questo stesso giudice e dal seguente dispositivo:
"P.q.m.,
(omissis)
dichiara __________ __________,
colpevole di circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto, a __________ il ..2002, l'autovettura __________ targata TI __________essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.01 - max. 1.33 grammi per mille);
condanna __________ __________,
alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
(omissis)
proscioglie __________ __________,
dall'accusa di infrazione alle norme di circolazione stradale e dall'accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
dà atto che i punti 4 e 5 del DAP / del ____________________ 2002 non sono oggetto di opposizione, e quindi sono regolarmente cresciuti in giudicato,
(omissis)";
visti il ricorso per cassazione 3 aprile 2003 del Procuratore Pubblico Antonio Perugini,
la decisione 20 maggio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'Appello (inc. ..__________), in particolare il dispositivo n. 1 del seguente tenore: "Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al primo giudice perché integri i motivi sulla commisurazione della pena";
richiamato l'art. 296 cpv. 2 CPP,
considerato, in fatto e in diritto,
Il 25 febbraio 2003 __________ __________ è stato condannato alla multa di fr. 1'000.-- poiché dichiarato colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per i fatti avvenuti a __________ il ____________________ 2002. In quell'occasione l'accusato aveva condotto la propria autovettura __________ targata TI __________pur essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.01
Dei tre capi d'accusa indicati nel decreto del Procuratore Pubblico, uno solo ha trovato conferma nella sentenza emessa dopo il dibattimento. L'accusato infatti, come argomentato ai considerandi 5 e 7 della sentenza impugnata, è stato prosciolto dai reati di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti rispettivamente di infrazione alle norme della circolazione.
Già il proscioglimento da due capi d'accusa conforta una riduzione della pena proposta dal Procuratore Pubblico in 15 giorni di detenzione da espiare e nella multa di fr. 1'000.--. E' pur vero - per dirla con lo stesso Procuratore Pubblico - che, dal profilo strettamente oggettivo, tali due reati costituiscono la parte meno grave delle accuse; tuttavia l'imputato ha dovuto difendersi, fino in aula, da tali accuse che lo volevano ancora legato al mondo degli stupefacenti, proprio quando egli stava compiendo i suoi massimi sforzi per uscirne. Soggettivamente, e ne è stata prova quanto scaturito al dibattimento, __________ __________ "sentiva" questi due reati come i più gravi, i più per lui infamanti, poiché minavano la sua credibilità e sminuivano le sue fatiche, agli occhi di sé stesso prima ancora che a quelli degli altri.
Per il reato di circolazione in stato di ebrietà, l'art. 91 cpv. 1 LCS prevede la detenzione o la multa.
Atteso che la pena deve essere pronunciata per il solo reato commesso, e meglio quello di circolazione in stato di ebrietà e che quindi la condanna al pagamento della multa di fr. 1'000.-- è legata a questa sola infrazione penale, giova riprendere integralmente il considerando 6 della sentenza impugnata, che parrebbe non aver goduto della necessaria attenzione:
"Il reato di circolazione in stato di ebrietà, compiuto da __________ nelle prime ore del ____________________ 2002 a __________, alla guida dell'autovettura __________ targata TI ____________________è sufficientemente provato dagli atti e dall'istruttoria che non ha potuto che confermarli.
L'esame dell'alcolemia ha indicato un valore minimo di 1.01 g/kg (massimo di 1.33 g/kg), che, nella sua entità, si può ritenere confermato dall'insieme delle altre circostanze, e meglio le dichiarazioni dell'accusato di aver bevuto tre coppette di pinot e, poi, mangiando della tartare, due bicchieri di vino rosso, nonché il rapporto medico del Laboratorio bioanalitico che ha rilevato valori normali, al di là di un logico fetor ex ore e dello stato nervoso dell'accusato, definito euforico ed aggressivo.
L'art. 91 cpv. 1 LCStr prevede che chi, in stato di ebrietà, conduce un veicolo a motore, è punito con la detenzione o con la multa.
Il valore minimo - risultanza più favorevole all'accusato da considerare in base al principio in dubio pro reo (RJN 2000, 180) - di 1.01 g/kg segnala un'alcolemia da ritenere lieve, in forza oltre che dal solo valore anche, come detto poc'anzi, dalle rilevazioni contenute nel referto medico e dall'insieme delle circostanze.
L'accusato risulta poi incensurato da infrazioni alla circolazione stradale per stato d'ebrietà. _________, infatti, per quanto noto alle autorità penali per precedenti legati agli stupefacenti, è incorso qui per la prima volta in tale violazione.
Tanto Bussy/Rusconi (in: Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, no. 7.1. ad art. 91, pag. 697) quanto Trechsel (in: Strafzumessung bei Verkehrstrafsachen, insbesondere bei SVG Art. 91 Abs. 1, in Berner Tage für die Juristische Praxis 1974, Berna 1975, pag. 92) preconizzano di infliggere la sola multa allorquando si tratta di sanzionare una prima ebrietà al volante e di riservare in principio ai recidivi la pronuncia di una pena privativa della libertà.
Appurata la sussistenza del reato, questo giudice dovrà quindi tenere conto di questi eminenti pareri dottrinali al momento di commisurare la pena".
Già solo questo considerando giustifica di per sé la condanna alla sola multa in vece della pena detentiva, facendo questo giudice uso, del resto, di un'alternativa concessa dalla legge.
Se non ai casi di alcolemia lieve e, cumulativamente, di mancanza di recidiva per il reato specifico, non si vede d'altronde quando la sola multa debba essere comminata nell'applicazione dell'art. 91 cpv. 1 LCStr.
Le motivazioni quindi, ancor prima che all'art. 63 CP, si richiamano alla lettera dell'art. 91 cpv. 1 LCS nonché alla dottrina di massimo riferimento in caso di reati legati alla circolazione stradale, quali Bussy/Rusconi e Trechsel.
"Troviamo in sentenza la sola annotazione secondo cui: "…essendo adempiuto il solo reato di circolazione in stato di ebrietà, questo giudice ritiene commisurata e proporzionale la pronuncia della sola multa, che considerate le condizioni economiche dell'accusato, può essere fissata in fr. 1'000.--"", (ricorso pto. 5, secondo paragrafo, pag. 3).
In verità il considerando 8, colà ricopiato come a sé stante, non ha necessitato di ulteriori aggiunte poiché semplice summa finale (come del resto indica il suo incipit "in conclusione") dei considerandi precedenti.
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'Appello non sembra - sia permesso - aver svolto il proprio esercizio di lettura più approfonditamente, quando afferma che questo giudice si è limitato a motivare la commisurazione della pena nel cons. 8 (cons. 3, pag. 3), quando continua dicendo che "nulla si evince dalla sentenza impugnata, ad esempio, sulla gravità dell'infrazione con riferimento al grado di alcolemia che ha determinato la condanna per guida in stato di ebrietà (…), come pure sul peso dei suoi trascorsi come automobilista (…)" (cons. 4, pag. 4), e poi, infine che "il giudice di merito si è limitato a infliggere una multa di fr. 1'000.--, come si è visto, perché l'accusato andava assolto dagli altri due capi d'imputazione" (cons. 4, pag. 4).
La lettura di tutta la sentenza (nel caso anche del considerando 6) permette di comprendere le giustificazioni che hanno condotto il giudice di primo grado alla pronuncia della sola multa e di seguire il ragionamento adottato (DTF 127 IV 101 cons. 2c), anche per la commisurazione della stessa.
Per contro, fatta luce sulla fattispecie, è rimasto il solo giudizio sul reato di circolazione in stato di ebrietà con una concentrazione alcolica minima (determinante, in virtù del principio in dubio pro reo, cfr. sub cons. 6) dell'1.01 grammi per mille.
Meridiano e incontestato vi è che __________ __________ ha guidato in stato di ebrietà, per la prima volta, con un grado alcolemico minimo dell'1.01 grammi per mille.
Egli
L'accusato ha ripetuto in due occasioni in aula di non essersi reso conto di essere "sopra la soglia", poiché altrimenti - dice - "nemmeno mi sarei messo alla guida", avendo egli tutt'altra intenzione che finire nuovamente davanti al giudice penale.
L'imputato ha tuttavia violato le disposizioni di legge e, di conseguenza, va punito, con la condanna, per aver circolato in stato di ebrietà; tuttavia il tasso alcolemico riscontratogli nel sangue, unito alle risultanze del referto medico e all'insieme di tutte le circostanze, conducono ad affermare, senza ombra di fallo, trattasi di caso di lieve alcolemia.
Questo, stante le note "tabelle interne" al Ministero Pubblico va punito con la sola multa in caso di prima ebrietà al volante. Ed è ciò che, peraltro seguendo la dottrina dominante, si è ritenuto di fare, senza, di certo, eccedere nell'arbitrio.
Chiedere al giudice penale, fronte quanto precede e quanto segue, di motivare perché abbia commisurato la multa in fr. 1'000.-- piuttosto che in qualche centinaio di franchi in più costituisce pericoloso e artificioso esercizio, che, se protetto, porterebbe a minare la tranquillità di giudizio poiché ogni accezione soggettiva andrebbe diffusamente motivata in via scritta, proprio quando, invece, il legislatore nelle recenti modifiche, ha voluto istituire l'eccezione della stesura vergata delle motivazioni, esposte, di regola, solo oralmente al dibattimento e a chi vi fa atto di comparsa (art. 257 cpv. 5 e 260 cpv. 5 CPP).
Altri fattori oltre a quelli sopraesposti hanno condotto questo giudice, il quale, come ben ricorda la Corte Superiore "fruisce di ampia autonomia" (cons. 1, pag. 2), a confermare non solo la pena della multa, ma anche la sua entità in fr. 1'000.--.
6.1. Innanzitutto la multa di fr. 1'000.-- è del medesimo importo di quella proposta dal Procuratore Pubblico nel suo decreto d'accusa e costituisce, secondo le già summenzionate "tabelle interne" (che - si sa - non fanno certo "giurisprudenza", ma che danno indicazioni di massima da cui il giudice è chiamato a discostarsi solo eccezionalmente, pena l'insicurezza del diritto e la disparità di trattamento in casi analoghi) che prevedono per la prima ebrietà lieve (da 0.80 a 1.20) la sola multa e specificano come la stessa debba essere commisurata in base a ca. 1/4, massimo 1/2, dello stipendio mensile.
L'accusato, impiegato nel settore contabile, ha cifrato in aula il proprio salario lordo mensile in poco più di fr. 5'000.--. L'applicazione del criterio suesposto è quindi adempiuta e l'importo appare in generale proporzionato alle capacità economiche dell'accusato.
6.2. Per quanto attiene alla situazione familiare e professionale dell'autore, all'educazione da lui ricevuta e alla formazione seguita nonché alla sua reputazione in genere (DTF 124 IV 44), in casu non si possono che riscontrare aspetti favorevoli all'imputato.
__________ è parso persona di viva intelligenza e buona formazione; insomma - per dirla con le parole che questo stesso giudice ha usato in aula - " una persona che non ci si aspetta di trovare di fronte dopo aver letto la sua fedina penale legata ai reati per stupefacenti".
Egli, per il reato commesso, non ha "cercato scuse", ha ammesso di aver sbagliato, di aver sottovalutato la situazione oggettiva fidandosi a torto sulle proprie buone sensazioni. Egli ha ribadito di essersi presentato in aula per contestare i due capi d'accusa legati agli stupefacenti, per cui è poi stato prosciolto ed ha ammesso senza reticenze il reato per cui è stato condannato.
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La sua reputazione, dopo che ha trovato lavoro quale __________ presso una succursale a __________ di una società __________, è in fase di certosina (ri)costruzione: la condanna alla multa come unica pena è volta anche a permettere a __________, visti i presupposti, di evitare una pena detentiva che non gli gioverebbe certo nei rapporti con il datore di lavoro e con l'ambiente in cui opera professionalmente, ove si sta distinguendo in un'occupazione di un certo prestigio, ove ha trovato chi gli dà fiducia, responsabilizzandolo per l'intero settore contabile e mandandolo spesso all'estero.
Tutto ciò non può che aiutare l'accusato nel suo reinserimento sociale, già apparso più che ben avviato.
è apparso cosciente del fatto che il posto di lavoro attuale vada conservato, permettendogli di affrancarsi in modo definitivo non solo dalla dipendenza, ma anche da tutto il mondo della droga.
Lo stesso Procuratore Pubblico del resto, nel suo decreto d'accusa, ha ritenuto di prolungare il periodo di prova per il beneficio della sospensione condizionale delle pene inflitte a __________ il ____________________ 2001 (dalla Corte delle Assise Correzionali di __________) e il ____________________ 2001 (pena aggiuntiva emessa dal Ministero Pubblico). L'accusa medesima, quindi, ha intravvisto una "prognosi favorevole", che merita protezione.
6.3. I precedenti, praticamente per soli reati legati al mondo degli stupefacenti, assumono "importanza relativa" proprio perché afferenti ad un "giro" dal quale __________ si sta vieppiù distanziando. Assegnare agli stessi un peso rilevante, significherebbe non dare giusto atto e risalto agli sforzi compiuti per liberarsi dal giogo della dipendenza da droghe pesanti.
6.4. In favore dell'accusato concorre poi l'assenza di precedenti penali specifici in ambito di reati legati alla circolazione in stato di ebrietà.
6.5. Infine si ricorda il proscioglimento dai due altri capi d'accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e, soprattutto, dall'infrazione alle norme della circolazione per avere - per dirla con il Procuratore Pubblico - "condotto l'autovettura surriferita essendo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti" quali anfetamine, cocaina e metadone.
Nel primo caso il Procuratore è incorso in un meridiano caso di "ne bis in idem", nel secondo l'accusa era di tipo "indiziario", poiché verteva sul possesso e consumo di una busta dose di cocaina, senza che la stessa venisse mai trovata. Ciò ha tuttavia dovuto indurre __________, già impegnato a scrollarsi di dosso la nomea di "tossico" a dover inoltrare opposizione, come visto a giusta ragione, e a farsi assistere da un legale nella sua difesa, accrescendo tuttavia in lui una sorta di "sentimento persecutorio" nei suoi confronti per il fatto di essere persona nota alla Polizia per il proprio passato.
Intimazione a:
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale di Appello, __________ (inc. ..__________2) __________ __________, Via __________ __________, __________, avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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