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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.4
Data decisione, Autorità: 13.06.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.4 DAC 844/2002
Bellinzona 13 giugno 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con il segretario Giovanni Pozzi per giudicare
__________ __________ -, .., di __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ /TI, attinente di __________ /TI, domiciliato a __________, Via __________ __________ __________, celibe, __________ patr. da: Avv. __________ __________, __________ __________ __________,
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia min. 0,95 – max. 1.43 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il __________. __________. 2002;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;
2.infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di ottemperare ad un segnale luminoso indicante “fermata” scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata TI __________ regolarmente sopraggiungente sulla sua sinistra;
fatti avvenuti a __________ il __________. __________ 2002;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC, art. 68 cpv. 1 OSS;
3.circolazione senza licenza di condurre
per avere condotto il motoveicolo surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________ il __________. __________. 2002;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del __________ __________ 2002 no. DAC / del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.
Alla multa di fr. 1'000.—con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto;
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 16.03.1998.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.;
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art.41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2002;
indetto il pubblico dibattimento in data odierna alle ore 9.15, al quale
é presente:
il patrocinatore d'ufficio, Avv. __________ __________, __________
indetto il dibattimento 13 giugno 2003, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28/29 aprile 2003, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale, se da un lato non contesta i fatti risultanti dall'istruzione preliminare, dall'altro ritiene siccome non adempiuti i requisiti per una condanna del prevenuto per il titolo di circolazione senza licenza di condurre avendo in concreto l'accusato circolato con un motoveicolo di 50 cm3 per il quale non è previsto il rilascio di una specifica licenza per chi è già in possesso della licenza della categoria B per autoveicoli. Mette in risalto altresì la situazione personale dell'imputato che è da anni seguito dall'organizzazione sociopsichiatrica cantonale, che tra l'altro non lavora, se non occasionalmente per brevi periodi. La pena proposta appare comunque sproporzionata alla fattispecie concreta. Se è ben vero che il prevenuto era in periodo di prova, a seguito di una precedente condanna prolata il 16 marzo 1998 dal Procuratore pubblico, è altrettanto vero che non trattasi nella specie di una recidiva specifica che legittimerebbe una revoca della precedente condanna sospesa condizionalmente. Conclude pertanto chiedendo una massiccia riduzione della pena proposta, ad al massimo 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente nonché la non revoca della precedente condanna.
posti dal giudice, con l’accordo del difensore, i seguenti quesiti:
1.1. circolazione in stato di ebrietà?;
1.2. infrazione alle norme della circolazione?;
1.3. circolazione senza licenza di condurre?
In caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena gli deve essere comminata?
In caso di condanna, deve essere sospesa la pena privativa della libertà, e se sì, per quale periodo di prova?
Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico il 16.03.1998?
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 11 CPS; 91 cpv. 1 LCS; 90 cifra 1 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC, art. 68 cpv. 1 OSS; 95 cifra 1 cpv. 1 LCS; 9 e segg.273, segnatamente l'art. 277 CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti no. 1.1, 1.2, 1.3 e 3 e negativamente al quesito no. 4;
dichiara __________ __________ -__________,
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS, circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, conducenti senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCS per i fatti compiuti a __________ il ____________________ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DAC __________/__________del ____________________ 2002;
condanna __________ __________ -, .. di __________ e fu __________ n. __________, attinente di __________ /TI, __________, celibe,
alla pena di 75 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 5 (cinque) anni;
alla multa di fr. 500.-;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (fr. 1'100.- in caso di motivazione scritta).
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena privativa della libertà di 90 giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico in data 16.03.1998;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
-__________, Via __________ __________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________ ____________________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________ __________ __________, __________,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________ -__________,
fr. 500.00 multa
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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