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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.342
Data decisione, Autorità: 27.03.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.342/AMM DAP 518/2002
Bellinzona 27 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare
__________ __________ __________, di __________ e __________ n. __________ __________, nata il __________ __________ __________ a __________, cittadina somala, divorziata, __________, residente a __________, via __________ __________ __________ (difesa dal lic. iur. __________ __________, studio dell'avv. __________ __________, __________)
accusata di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,
per avere, il __________ __________ 2001 a __________, presso il Centro di accoglienza richiedenti l'asilo del CRS, commesso vie di fatto nei confronti di __________ __________, e meglio per averlo colpito al viso con uno schiaffo,
perseguita con decreto d’accusa DAP / del __________ __________ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che ha proposto la condanna:
Alla multa di fr. 200.–.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l'opposizione tempestivamente interposta dall'accusata il 12 marzo 2002;
considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel senso degli art. 101 segg. CP;
che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in un anno;
che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";
che in concreto l'eventuale reato è avvenuto, stando al decreto d'accusa, il 22 marzo 2001;
che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia il 22 marzo 2003;
che l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'addebito;
per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP, 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________ __________ __________ è prosciolta dall'accusa di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP / del Procuratore pubblico Rosa Item, __________.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.
Intimazione a:
– __________ __________ __________, __________, – Lic. iur. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Rosa Item, __________, – __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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