AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.333
Data decisione, Autorità: 30.01.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.333/AMM DAP 1011/2002
Bellinzona 30 gennaio 2003
Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
Richiamata l'opposizione 18 luglio 2002 di
, .., fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________, cittadino tedesco, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, __________
__________, nata , .., di __________ __________ e __________ __________, nata a __________ __________ __________ __________, cittadina italiana, domiciliata a __________, Via __________, coniugata, __________
interposta al decreto d’accusa no. DAP / di data __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Franco Lardelli, __________;
considerato che il decreto d'accusa del __________ __________ 2002 è stato intimato per raccomandata a entrambi i prevenuti con invio separato, al loro domicilio di __________, lo stesso __________ __________ 2002;
che i plichi postali sono tornati al mittente il 10 maggio 2002 con la menzione "non ritirato";
che la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa con riferimenti);
che nella fattispecie la notificazione del decreto d'accusa agli interessati è quindi validamente avvenuta il 10 maggio 2002 (doc. 27);
che in una lettera del 20 febbraio 1997 __________ __________ ha invero esortato l'ufficio postale di __________ a "prendere nota che non venga rimandata al mittente nessuna raccomandata o qualsiasi altro invio postale, nel caso di un eventuale non ritiro al vostro ufficio entro sette giorni come prescritto dalla legge postale", così come a far proseguire "tali invii postali, non ritirati, … alla mia Casella postale __________, __________ __________" (doc. 29, foglio 3);
che tale scritto è stato altresì firmato in calce il 24 febbraio 1997, per accettazione, da un impiegato del medesimo ufficio postale;
che tuttavia un siffatto accordo – redatto oltre cinque anni prima dell'intimazione litigiosa e, per altro, di dubbia compatibilità con la regolamentazione postale (cfr. doc. 31) – non basta a procrastinare il termine di notifica di invii raccomandati sancito dalla predetta giurisprudenza del Tribunale federale;
che ciò vale a maggior ragione per la notifica del decreto d'accusa a __________ __________, la quale non è neppure menzionata nella nota lettera del 20 febbraio 1997;
che l'opposizione interposta dai prevenuti al decreto d'accusa del 29 aprile 2002, datata 18 luglio 2002 e spedita al Ministero pubblico il giorno successivo per lettera semplice non prioritaria (doc. 29), è dunque manifestamente tardiva;
che, comunque sia, i prevenuti sono stati informati al più tardi il 24 giugno 2002 dal Ministero pubblico dell'avvenuta intimazione del decreto d'accusa (cfr. doc. 24 e 25);
che essi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbero potuto rendersi conto in quel momento della lamentata irregolarità e porvi rimedio;
che gli interessati hanno invece atteso più di venti giorni dalla conoscenza dell'invio litigioso per sollevare opposizione, la quale risulta quindi anche sotto questo profilo intempestiva;
per questi motivi,
visti gli art. 208 e 210 CPP,
decreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto d'accusa diventa esecutivo.
L'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.
La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese relative al presente decreto sono a carico degli opponenti in solido.
Intimazione a:
– __________ __________, Via __________, __________; – __________ __________, Via __________, __________; – Ministero pubblico, Lugano; – __________ __________, Via __________, __________.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 300.–
Spese postali e telefoniche fr. 50.–
Totale fr. 350.–
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster