AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.320
Data decisione, Autorità: 29.07.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.320/AMM DAC 455/2000
Bellinzona 29 luglio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Cancelliere per giudicare
__________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ di __________ __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________, coniugato, __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di truffa
per avere, a __________, __________ e __________ __________ di __________, nel __________ 1991, con l'intento di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i coniugi __________ e __________ __________, affermando contrariamente al vero che egli era intenzionato a comperare un fondo a loro destinato ai fini dell'edificazione di una casa di abitazione, sottacendo che non disponeva dei fondi propri sufficienti per tale operazione e che, pertanto, ogni pattuizione in questo senso non avrebbe potuto essere rispettata, inducendoli in tal modo a sottoscrivere una convenzione e a versargli a titolo di acconto un importo di fr. 50 000.–, destinato a suo dire a finanziare il fondo di cui sopra, utilizzando invece tale importo per far fronte a spese private o di altro genere;
reato previsto dall'art. 148 cpv. 1 vCP;
perseguito con decreto d’accusa DAC / del __________ __________ 2000 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'accusato:
alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni; tale pena è da considerarsi come aggiuntiva a quella di 15 (quindici) giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, inflitta dal Ministero pubblico del Canton Ticino con decreto d'accusa del 17 dicembre 1992;
al versamento alla parte civile __________ e __________ __________ di fr. 50 000.– a titolo di risarcimento, importo dal quale dovranno essere dedotte eventuali precedenti restituzioni effettuate a titolo di rimborso;
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
e inoltre non revoca la sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) giorni inflitta dal Ministero pubblico il 17 dicembre 1992;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 10 maggio 2000;
indetto il dibattimento 29 luglio 2003, al quale sono intervenuti l'accusato, il difensore, le parti civili e il loro patrocinatore, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione delle parti civili;
sentiti – l'avv. __________ __________, la quale ritiene adempiute le condizioni cui l'art. 148 vCP subordina il reato di truffa e conclude per la conferma del decreto d'accusa, protestando inoltre ripetibili;
– l'avv. __________ __________, il quale nega che l'accusato abbia sottoscritto il contratto con l'intenzione di non adempiere i suoi obblighi; rileva altresì che le parti civili avrebbero in ogni caso potuto, osservando le più elementari regole di prudenza, verificare la situazione finanziaria dell'accusato per esempio chiedendo un estratto UEF; conclude in definitiva per il proscioglimento dell'accusato e per il riconoscimento di un'equa indennità per ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se l'imputato è autore colpevole di truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra.
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 se dev'essere revocata la sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) giorni inflitta dal Ministero pubblico il 17 dicembre 1992;
2.3 se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione;
2.4 il giudizio sulle pretese civili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 148 vCP e 146 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'imputazione di truffa per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del ____________________ 2000;
assegna a __________ __________ fr. 1000.– per ripetibili, da versare dallo Stato;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster