AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.81
Data decisione, Autorità: 05.02.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.81/AMM 02 2424/690
Bellinzona 5 febbraio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 dicembre 2002 presentato da
_________ _________, _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________;
viste le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _________ _________ collabora dal _________ _________ 2001 con la società _________ _________ _________ _________ SA (ora _________ _________ _________ SA) con sede a _________, incaricato di acquisire nuovi clienti e di assistere allo sviluppo del servizio. In esito a un'indagine esperita dalla polizia cantonale agli inizi del 2002, su richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, è emersa una possibile violazione della legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri, per avere _________ _________ "svolto attività lucrativa abusiva, dal 1.12.2001 al 25.3.2002, per 3 volte alla settimana al massimo e dalle 2 alle 4 ore ogni volta – pari a 7 settimane, presso gli uffici della Società _________ _________ _________ _________ SA di _________ _________ _________ _________ _________, senza alcuna autorizzazione della polizia degli stranieri" (rapporto di polizia del 5 aprile 2002, pag. 1 nel mezzo).
B. Invitato a esprimersi in merito a tali risultanze istruttorie, in una lettera del 23 settembre 2002 _________ _________ ha negato in sostanza ogni addebito e ha concluso per l'abbandono del procedimento contravvenzionale o quanto meno – in subordine – per la condanna a una multa non superiore a fr. 300.–. Con decisione del 15 novembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessato una multa di fr. 1000.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.–.
C. _________ _________ è insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 3 dicembre 2002 nel quale postula, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata. Il 2 e il 10 gennaio 2003 il ricorrente ha inoltrato due nuovi memoriali, che non sono stati oggetto d'intimazione.
Considerando in diritto:
La competenza del giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile. I nuovi memoriali presentati dall'interessato il 2 e il 10 gennaio 2003 sono per converso inammissibili, la procedura per le contravvenzioni non conferendo alle parti la facoltà di presentare un doppio scambio di allegati. Del resto le osservazioni dipartimentali del 10 dicembre 2002 non contengono novità tali da giustificare l'inoltro di una replica. Si aggiunga, per abbondanza, che le argomentazioni esposte dall'insorgente in siffatti memoriali non appaiono suscettibili – comunque sia – d'influire sull'esito del ricorso.
Il ricorrente postula l'assunzione di nuove prove e chiede inoltre di essere sentito personalmente. Ora, l'art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie le nuove prove offerte – così come l'audizione personale dell'insorgente – non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
L'autorità di primo grado ha giustificato la multa inflitta al ricorrente, adducendo che l'interessato "ha lavorato in qualità di consulente informatico, dal 1.12.2001 al 25.3.2002, per complessive 5/7 settimane circa, a favore della ditta _________ _________ _________ _________ SA, _________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività" (risoluzione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 18 settembre 2002). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 Rast-CE/AELS.
Il ricorrente non nega di aver collaborato con la _________ _________ _________ _________ SA nel periodo indicato dal dipartimento, ma sostiene che "la sua attività si è … svolta esclusivamente in Italia, ovvero in Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna" (ricorso, pag. 2 in basso). È vero, soggiunge l'interessato, ch'egli si è recato alcune volte presso gli uffici della società a _________. Ciò non sarebbe tuttavia avvenuto, a suo dire, per motivi di lavoro. Il ricorrente esclude in definitiva che la sua attività configuri una violazione della normativa sugli stranieri. Donde il postulato annullamento della decisione impugnata.
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria autorizzazione.
In concreto, dalla deposizione resa dal ricorrente davanti alla polizia cantonale si evince quanto segue (verbale del 26 marzo 2002 allegato al rapporto di polizia del 5 aprile 2002):
"Ho iniziato a collaborare con [la _________ _________ _________ _________ SA], a tempo pieno, il 1.12.2001.
In pratica, le mie mansioni, considerato che trattasi di una nuova società, sono quelle di acquisire nuovi clienti in Italia e assistere allo sviluppo del servizio.
Per il momento l'attività viene svolta solamente in Italia, vale a dire in Lombardia – Piemonte – Veneto – Emilia Romagna. […]
Confermo nuovamente che la mia attività per la società succitata si svolge unicamente in Italia. Devo dire che per 3 volte alla settimana al massimo, dove mi soffermo in media dalle 2 alle 4 ore ogni volta, vengo negli uffici di _________ _________ _________ , per le istruzioni e relazioni di lavoro, come per presentare quanto io eseguo e produco all'estero. In questi uffici, non ho uno spazio di lavoro a mia disposizione e vedo il signor _________ _________ _________ una volta alla settimana al massimo, visto che lui è soventemente [] assente all'estero, per motivi di lavoro. Di regola sono i suoi assistenti che mi riferiscono cosa devo fare e che io presento il rendiconto della mia attività all'estero. […]".
Lo stesso insorgente riconosce pertanto che, pur svolgendo le sue mansioni per la _________ _________ _________ _________ SA in prevalenza all'estero, egli si reca regolarmente a Lugano (fino a tre volte la settimana, per una durata da 2 a 4 ore) allo scopo di ricevere istruzioni e rendere conto della propria attività in Italia. Ciò posto, l'istruzione del collaboratore e la presentazione da parte di costui delle prestazioni svolte rientrano senz'altro nella nozione di "attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno" enunciata dall'art. 6 OLS. Il ricorrente contesta invero "quanto unilateralmente verbalizzato dal sgt. _________ _________, il quale … ha di fatto anticipato abusivamente e arbitrariamente un giudizio" (ricorso, pag. 6 in alto, con riferimento al noto verbale d'interrogatorio, pag. 3). La critica non riguarda tuttavia le predette dichiarazioni dell'insorgente in merito allo svolgimento della sua attività, che vengono anzi riproposte nell'allegato ricorsuale, a pag. 4 in basso (cfr. anche pag. 5 in fondo).
Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6 OLS e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
Intimazione a:
– _________ _________, per il tramite dell'avv. _________ _________, _________; – avv. _________ _________, _________; – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster