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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.69
Data decisione, Autorità: 03.02.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.69/AMM 1113/210
Bellinzona 3 febbraio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 16 ottobre 2002 presentato da
_________ _________, _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione dell'11_________ _________ 2002 emessa dalla Sezione forestale, _________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione forestale, con decisione dell'_________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 1000.– in applicazione degli art. 43 cpv. 1 lett. e LFo e 38 LCFo;
che con ricorso del 16 ottobre 2002 _________ _________ chiede l'annullamento di tale risoluzione;
che nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2002 la Sezione forestale propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerando in diritto:
che, per quel che concerne la contravvenzione di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. e LFo, l'art. 109 CP – nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002 – disponeva che l'azione penale si prescrive in un anno;
che stando all'art. 72 n. 2 vCP in caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione; nondimeno, l'azione penale per le contravvenzioni è prescritta in tutti i casi col decorso di un termine pari al doppio della durata normale;
che, per quel che concerne il reato previsto dall'art. 38 LCFo, esso costituisce una contravvenzione di diritto cantonale a norma dell'art. 335 n. 1 CP;
che per l'art. 1 del decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni (RL 3.3.3.4.1) l'azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali si prescrive nel termine di due anni, ritenuto che gli atti di istruttoria non interrompono il corso della prescrizione (art. 2);
che in concreto i reati contestati all'insorgente sono stati accertati, stando al rapporto di contravvenzione del 26 novembre 2001, durante un sopralluogo effettuato nel mese di novembre 2000 (doc. 4, pag. 1 a metà), sicché le violazioni sono state necessariamente perpetrate prima di allora;
che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusato si è prescritta – al più tardi – nel mese di novembre 2002;
che il presente procedimento deve quindi essere stralciato dai ruoli;
che, riguardo agli oneri processuali, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente;
che nell'ordinamento giuridico svizzero non vige altresì nessun principio generale che obblighi le autorità cantonali, in assenza di una normativa al riguardo, ad accordare indennità al ricorrente il cui gravame sia stato accolto in un procedimento penale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
visti gli art. 1 segg. LPContr e gli art. 1 segg. del decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni;
pronuncia: 1. La decisione dell'11 ottobre 2002 emessa dalla Sezione forestale, _________, è annullata per intervenuta prescrizione dell'azione penale.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– Sezione forestale, _________, – arch. _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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