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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.305
Data decisione, Autorità:
01.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.305/AMM
DAC
650/2001
Bellinzona
1
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di Cancelliere, per giudicare
prevenuto
colpevole di Facilitare il soggiorno illegale;
fatti
avvenuti il fra il mese di marzo e il 10 luglio 2001 a
__________;
reato
previsto dall' Art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con
decreto d’accusa no. DAC / di data __________ __________
__________ del che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 9 agosto 2001 dall'accusato;
indetto il
dibattimento , al quale
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale ;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________
__________,
condanna
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
cancelliere:
Distinta
spese a carico di
fr. 0.00 multa
fr. 0.00 tassa
di giustizia
fr. 0.00 spese
giudiziarie
fr. 0.00 spese
di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 0.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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