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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.284
Data decisione, Autorità: 03.04.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.284/pg DAC 125/2001
Bellinzona 3 aprile 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________ __________, fu __________ e di __________ n. __________, nato __________ 1955 a __________, cittadino albanese, coniugato, procacciatore d'affari, domiciliato a __________, __________ __________, (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di importazione, acquisto e deposito di monete false,
per avere, a __________ e altre località della Confederazione, nel corso del 1997, al fine di metterle in circolazione come genuine, ricevuto e importato in Svizzera 144 banconote false da US$ 100.– e una banconota falsa da lit. 100 000 pure falsa, rispettivamente, all'interno del proprio veicolo, detenuto 84 banconote da 250 dinari iracheni, una banconota da US$ 100.–, una banconota da 500.– franchi francesi, una banconota da DM 200.–, una banconota da DM 100.– e una banconota da lit.100 000, tutte false;
reato previsto dall'art. 244 cpv. 1 CP,
entrata illegale,
per avere, a __________, il 25 giugno 1997, presentando al controllo doganale d'entrata il passaporto croato intestato a __________ ma recante la propria fotografia, scientemente fatto uso di un certificato d'identità contraffatto per entrare in Svizzera;
reato previsto dall'art. 23 n. 1 LDDS
ricettazione,
per avere, a __________, il 14 luglio 1999, ricevendola da __________ __________ a garanzia o parziale rifusione di un debito e usandola per pagare il rifornimento di benzina, acquistato, rispettivamente ricevuto in regalo, la carta di credito American Express intestata a __________ __________ __________ che sapeva o doveva presumere proveniente da reato patrimoniale, siccome intestata a una terza persona;
reato previsto dall'art. 160 n. 1 cpv. 1 CP,
abuso di un impianto per l'elaborazione di dati,
per avere, a __________, il 15 luglio 1999, per procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo della carta di credito di cui sopra, tentato di ottenere un trasferimento di attivi, nel caso specifico il pagamento del rifornimento di benzina del veicolo in suo possesso;
reato previsto dall'art. 147 cpv. 1 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa DAC / del __________ 2001 emanato dal Procuratore generale Luca Marcellini, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi al carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, a valersi quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di fr. 800.– di multa inflitta all'accusato l'11 febbraio 1997 dalla 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern per titolo di "istigazione a falsità in certificati".
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 700.–.
Il periodo per la cancellazione della multa di fr. 800.–, inflitta all'accusato l'11 febbraio 1997 dalla 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern, viene prolungato di 1 (un) anno;
Il periodo per la cancellazione della multa di fr. 400.–, inflitta all'accusato il 21 aprile 1995 dal Richteramt IX (Strafmandat) des Kantons Bern, viene prolungato di 1 (un) anno;
Ordina la confisca di tutte le banconote false sequestrate dalla polizia sia al momento del controllo, sia durante la perquisizione del veicolo, come pure del passaporto croato contraffatto, del documento rilasciato dalla __________ __________ __________, del coltello e del caricatore per pistola cal. 22.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato il 5 marzo 2001;
indetto il dibattimento per il 3 aprile 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che l'accusato ha dichiarato di ritirare l'opposizione al decreto di accusa, tranne che per il punto 2 del dispositivo inerente alla pena accessoria dal territorio svizzero;
proseguito pertanto il dibattimento limitatamente a questo aspetto;
sentito il difensore, il quale ha chiesto la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
se all'accusato deve essere inflitta la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero.
In caso di risposta affermativa al quesito n.1, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza e a ricorrere;
visti gli art. 41 e 55 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
condanna __________ __________
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
non preleva né tasse né spese dell'odierno giudizio.
per il resto il decreto d'accusa è esecutivo e l'incarto è ritornato al Procuratore generale per quanto di sua competenza.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– __________ __________, per il tramite del difensore, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore generale Bruno Balestra, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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