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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.244
Data decisione, Autorità: 31.07.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.244/AMM DAC 261/2001
Bellinzona 31 luglio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________ __________, di __________ e __________ n. __________ __________, nato a __________ il __________ __________ 1965, cittadino italiano, domiciliato a __________, via __________ __________, coniugato, assicuratore (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà
per avere condotto l'autovettura __________ -__________ targata __________ per essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dall'analisi effettuata il 2 gennaio 1999 dal Laboratorio __________ SA di __________ (alcolemia: min 0,92 - max 2,00 g/kg) e dalle dichiarazioni dell'accusato medesimo che ha ammesso di aver bevuto 10/15 bicchieri da 1 dl di vino bianco dalle ore 13.00 ca. sino alle 18.30 ca. per poi mettersi alla guida;
fatti avvenuti a __________, , __________ e __________ - il 31 dicembre 1998;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
per avere invaso la corsia di contromano oltrepassando la doppia linea di sicurezza e in un secondo tempo aver perso il controllo del veicolo andando a investire il pedone __________ __________ che si trovava sul marciapiede alla sua destra;
fatti avvenuti a __________ e __________ il 31 dicembre 1998;
reato previsto dall'art. 90 n. 2 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 2 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
per avere abbandonato il luogo dell'incidente dopo aver provocato il ferimento di __________ __________, non osservando gli obblighi impostigli dalla legge, in particolare di soccorrere il ferito e di avvisare la polizia;
fatti avventi a __________ il 31 dicembre 1998;
reato previsto dall'art. 92 cpv. 2 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 2 LCS;
perseguito con decreto d’accusa DAC / del __________ 2001 del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,
alla multa di fr. 1500.–,
alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di __________ il 21 maggio 1997,
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 400.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 5 marzo 2002;
indetto il dibattimento per il 31 luglio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
ritenuto che l'accusato contesta la commissione del reato indicato sub. pto. 3 sottolineando di non essersi assolutamente accorto di aver urtato il pedone e di averne in tal modo provocato il ferimento;
che questo giudice dopo aver esaminato gli atti del fascicolo processuale, non può in effetti giungere al convincimento che l'accusato abbia perpetrato il reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio;
che l'accusato, dopo discussione, decide nondimeno – dato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti e le conseguenze che ciò comporta sulla decorrenza del periodo di prova – di ritirare l'opposizione al decreto d'accusa DAC /, tranne che per il dispositivo no. 3 inerente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale;
che il dibattimento prosegue pertanto limitatamente a alla questione della revoca della sospensione condizionale delle precedenti condanne;
sentito il difensore, il quale sottolinea come, nonostante i fatti che sono sfociati nel decreto di accusa del __________ 2003, sussistono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per non revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alle precedenti pene; chiede pertanto che ai quesiti da porre venga risposto in questo senso;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di __________ il 21 maggio 1997;
se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico il 27 gennaio 2003;
Il giudizio sugli oneri processuali di questa sede.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza e a ricorrere;
visti gli art. 41 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
non revoca 1. il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio il 21 maggio 1997,
soprassiede al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
i dispositivi per i quali è stata ritirata l'opposizione,
ossia: "la condanna di __________ __________ __________:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1500.– (millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 400.–."
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'emanazione del decreto d'accusa; l'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.
Intimazione a:
– __________, __________, – avv. __________ , __________, – Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, – Ufficio giuridico della circolazione, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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