AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.218
Data decisione, Autorità: 30.07.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.218/AMM DAC 487/2002
Bellinzona 2 aprile 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________(difeso dall'avv. __________)
accusato di esercizio abusivo della professione di fiduciario,
per avere, a Lugano, almeno dal dicembre 1999, ininterrottamente, operando quale gestore patrimoniale esterno, nell'interesse di una sessantina di clienti, esercitato senza autorizzazione la professione di fiduciario, così come definita dalla Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario,
reato previsto dall'art. 19 LFid;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa DAC 487/2002 dell'11 luglio 2002 emanato dal Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, Lugano, che propone la condanna:
Alla multa di fr. 10 000.–.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 12 luglio 2002;
indetto il dibattimento per il 2 aprile 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il suo difensore e il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione dei testimoni __________ e __________;
sentiti – il Procuratore pubblico, il quale rileva che sono date le seguenti condizioni per la condanna dell'accusato: lo svolgimento di un'attività fiduciaria nel Cantone Ticino, l'esercizio di tale attività a titolo professionale, la gravità dei fatti e la competenza del Ministero Pubblico. Egli chiede pertanto la conferma del decreto d'accusa;
– il difensore, il quale contesta invece l'adempimento delle condizioni evocate dal Procuratore Pubblico e conclude perché l'accusato venga prosciolto dall'imputazione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se il Procuratore pubblico era competente a emanare il decreto d'accusa.
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se l'imputato è colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario, commessa nelle circostanze di cui sopra.
In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1 e 2, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato.
Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. __________, cittadino svizzero con domicilio a Montecarlo e residenza secondaria a __________, ha collaborato dal 1994 ai primi mesi del 2002 con la banca __________, agenzia di Lugano, quale gestore patrimoniale esterno. Egli agiva tramite la società panamense __________ SA, della quale appariva come rappresentante con firma individuale. In tale periodo __________ ha amministrato averi bancari di una sessantina di clienti per un valore complessivo di oltre fr. 50 000 000.–, conseguendo un reddito superiore a fr. 1 400 000.–.
B. Nel mese di dicembre 2001, in esito a una denuncia sporta da __________ ed __________, così come da __________ e __________ – clienti di __________ – il Procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha avviato nei confronti di quest'ultimo indagini preliminari intese ad accertare la commissione di eventuali reati per i titoli di amministrazione infedele, che non hanno dato esito, e di esercizio abusivo della professione di fiduciario.
C. Con decreto d'accusa dell'11 luglio 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario, per avere "a Lugano, almeno dal dicembre 1999, ininterrottamente, operando quale gestore patrimoniale esterno, nell'interesse di una sessantina di clienti, esercitato senza autorizzazione la professione di fiduciario". In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 10 000.–. __________ ha introdotto il 12 luglio 2002 opposizione al decreto d'accusa.
Considerato in diritto:
a) Per quel che riguarda anzitutto la gravità del caso in rassegna, dal fascicolo processuale risulta che l'attività svolta dall'accusato – per la quale l'autorità inquirente ha ravvisato l'obbligo d'autorizzazione a norma dell'art. 1 LFid – verte su una gestione di averi patrimoniali durata almeno 7 anni (dal 1994 agli inizi del 2002: cfr. deposizione testimoniale del 15 maggio 2002 di __________, responsabile del settore gestori esterni della banca __________, act. 21, pag. 1 in basso e pag. 2 nel mezzo; circostanza confermata anche dall'accusato in sede dibattimentale), per un valore complessivo superiore a fr. 50 000 000.– (circa fr. 60 000 000.– secondo il teste __________: verbale del 23 aprile 2002, act. 6, pag. 2 in alto), che ha interessato in media una sessantina di clienti (verbale d'interrogatorio dell'accusato del 27 giugno 2002, act. 29, pag. 1 verso il basso; o finanche un centinaio di conti secondo il teste __________, act. 6, loc. cit.) e ha permesso all'accusato di conseguire un reddito di oltre fr. 1 400 000.– (cfr. la distinta delle retrocessioni allegata al verbale act. 21, sostanzialmente confermata dall'accusato al dibattimento). Ciò posto, l'eventuale esercizio abusivo della professione nel senso dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LFid configura senz'altro un "caso grave" a norma dell'art. 19 cpv. 5 LFid (al riguardo, cfr. anche CRP, sentenza del 16 ottobre 2002 in re V., inc. n. __________, consid. 1.2 pag. 5 nel mezzo). La competenza del Ministero pubblico risulta dunque sotto questo profilo realizzata.
b) Quanto all'esigenza di una preventiva segnalazione dell'autorità amministrativa, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, chiamata a statuire su un'analoga censura nella predetta sentenza del 16 ottobre 2002 (inc. n. 60.2002.276), ha avuto modo di rilevare che "l'obbligo [dell'autorità amministrativa] di trasmettere gli atti al Ministero pubblico nei casi di cui all'art. 19 cpv. 5 LFid non preclude … la competenza del magistrato, ma si fonda piuttosto sull'obbligo generale di denuncia sancito dall'art. 181 CPP" (consid. 1.2 in fine, pag. 6 a metà). Ne ha dedotto, la Camera, che il Procuratore pubblico può procedere d'ufficio anche in assenza di una segnalazione dell'autorità amministrativa (sentenza citata, loc. cit.). La doglianza dell'accusato si rivela pertanto anche sotto questo aspetto destituita di fondamento. Data la competenza del Procuratore pubblico a emanare il decreto d'accusa impugnato, nulla osta all'emanazione della sentenza di merito.
L'accusato sostiene di non essere assoggettato alla LFid, la quale sarebbe applicabile – a suo parere – ai soli domiciliati nel Cantone Ticino. In proposito, l'art. 1 cpv. 1 LFid dispone che le attività di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione. Come ha rilevato il Tribunale federale in una sentenza del 27 luglio 1999 pubblicata in RDAT 2000 I n. 50, soggiacciono al regime autorizzativo istituito dalla norma anche i fiduciari che, pur risiedendo fuori Cantone, esercitano la loro attività professionale in Ticino (consid. 4c/bb, pag. 491 verso l'alto). Sempre secondo la Corte, la Costituzione federale non impedisce del resto al legislatore cantonale di prevedere un regime di autorizzazione anche per i fiduciari domiciliati fuori Cantone (consid. citato, pag. 491 nel mezzo). Ne ha concluso, il Tribunale federale, che i fiduciari non domiciliati sprovvisti d'autorizzazione – sebbene attivi nel Cantone a norma dell'art. 1 cpv. 1 LFid – "agiscono … in modo illegale" (consid. citato, pag. 491 verso il basso). Contrariamente al parere dell'accusato, il suo domicilio a Montecarlo non osta quindi – di per sé – all'applicazione della normativa cantonale sui fiduciari: determinante è per converso sapere se l'interessato eserciti un'attività di fiduciario a titolo professionale nel senso dell'art. 1 cpv. 1 LFid, ciò che sarà esaminato in appresso.
L'art. 1 cpv. 1 LFid subordina l'obbligo d'autorizzazione all'esercizio di un'attività di "fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare [o] di fiduciario finanziario … per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino". L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (cpv. 2). Per le persone giuridiche e le società di persone occorre l'autorizzazione in favore delle persone fisiche che nel loro ambito esplicano l'attività fiduciaria (art. 2 cpv. 1 prima frase LFid). Svolge attività di fiduciario secondo l'art. 1 cpv. 1 LFid colui che amministra beni per conto di clienti a cui deve rendere periodicamente conto dei risultati della sua gestione (RDAT 1992 II n. 50 pag. 112 verso l'alto, con rinvio alla definizione contenuta in: Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 11ª edizione). Secondo il Tribunale federale, rientra nel campo di applicazione della norma – fra l'altro – la consulenza e l'assunzione del mandato di amministrazione anche per un solo cliente, per di più nell'ambito di una società finanziaria di cui il contravventore è amministratore (cfr. sentenza del 20 dicembre 1990 pubblicata in RDAT 1991 II n. 61 pag. 157 consid. b).
In concreto, l'imputato riconosce di esercitare a titolo principale l'attività di gestore patrimoniale per conto di terzi, ma sostiene che tale attività è svolta in prevalenza dal proprio domicilio di Montecarlo. A suo parere, non si può dunque parlare di un'attività professionale in Ticino. Se non che, dall'istruttoria è emerso che l'interessato – nel periodo in cui ha collaborato con la banca __________ (dal 1994 agli inizi del 2002: sopra, consid. 1a) – si recava regolarmente a Lugano ("all'anno trascorro quattro o cinque mesi a Lugano, frazionati. Non è mai un mese di fila": verbale d'interrogatorio dell'accusato del 23 aprile 2002, act. 8, pag. 4 in basso; circostanza sostanzialmente confermata dall'interessato al dibattimento), dove continuava a impartire gli ordini telefonici per la gestione patrimoniale ("gli ordini per la gestione venivano dati da me telefonicamente. Li davo quindi dove mi trovavo in quel momento": verbale citato, loc. cit.; circostanza anch'essa confermata dall'interessato in sede dibattimentale), dove incontrava talvolta i clienti (cfr. deposizione di __________ act. 2, in particolare a pag. 2 nel mezzo; deposizione di __________, act. 3, in particolare a pag. 1 in fondo; interrogatorio dell'accusato, act. 8, pag. 4 nel mezzo), dove sottoscriveva regolarmente i mandati di gestione patrimoniale (cfr. la documentazione allegata alla denuncia act. 1 e al verbale act. 6; v. anche deposizione di __________, act. 6, pag. 4 nel mezzo; circostanza confermata al dibattimento dall'interessato e dal teste __________, già funzionario della Banca __________) e dove si recava in banca allo scopo – fra l'altro – di accompagnare i clienti o di ritirare la loro corrispondenza (cfr. deposizioni di __________, act. 6, pag. 4 verso l'alto e act. 21, pag. 1 in fondo; circostanze anch'esse confermate al dibattimento dall'imputato e dal teste del __________), così come per discutere di questioni inerenti alla sua attività di gestore patrimoniale (cfr. i memorandum allegati all'act. 28, alla voce "contenuti"). E dato che per svolgere un'attività di fiduciario professionale basta, secondo il Tribunale federale, la mera assunzione del mandato di amministrazione per un solo cliente (RDAT 1991 II n. 61 pag. 157 consid. b), non si vede come l'accusato possa ragionevolmente sostenere che la sua attività nel Cantone sfugga all'applicazione dell'art. 1 cpv. 1 LFid. I requisiti cui tale norma subordina l'obbligo d'autorizzazione appaiono dunque adempiuti.
In siffatte circostanze, questo giudice perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso l'infrazione ravvisata dal Procuratore pubblico. La violazione è del resto intenzionale, l'imputato sapendo di esercitare la professione di fiduciario in Ticino sprovvisto di regolare autorizzazione. Giovi inoltre rammentare ch'egli, per sua stessa ammissione, conosceva l'esistenza della normativa cantonale (cfr. verbale del 27 giugno 2002, act. 29, pag. 2 in alto), ragion per cui l'interessato non potrebbe neppure far valere – per avventura – di aver avuto ragioni sufficienti per ritenersi esente dall'obbligo di autorizzazione (art. 20 CP). Né giova all'accusato, con ogni evidenza, sostenere di non essersi "mai interessato a sapere che cosa prevedeva questa legge svizzera" (verbale citato, loc. cit.). Ne discende che l'art. 19 cpv. 2 LFid, secondo cui la negligenza è punita con una multa sino a fr. 5000.–, non torna applicabile alla fattispecie.
Quanto alla commisurazione della pena sancita dall'art. 19 cpv. 1 e 5 LFid, l'infrazione perpetrata dall'accusato alla normativa cantonale sui fiduciari è indubbiamente grave, ove solo si consideri che l'attività abusiva rimproverata all'interessato verte – come si è detto – su una gestione di averi patrimoniali per un importo complessivo superiore a fr. 50 000 000.–, la quale ha coinvolto grossomodo una sessantina di clienti e che ha permesso all'accusato di conseguire un reddito di oltre fr. 1 400 000.– (sopra, consid. 1a). Occorre nondimeno considerare, d'altra parte, che l'imputato risulta incensurato (cfr. l'estratto del casellario giudiziale nel fascicolo "Tribunale penale cantonale – documenti successivi al decreto d'accusa") e che l'autorità inquirente non ha ravvisato alcun illecito nell'attività – in sé non autorizzata – svolta dall'interessato. Tutto ben ponderato si giustifica pertanto, in accoglimento della proposta formulata dal Procuratore pubblico, d'infliggere all'imputato una multa di fr. 10 000.– e di porre a suo carico gli oneri processuali (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi, visti gli art. 1, 2 e 19 LFid; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________
colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario, per i fatti compiuti a Lugano nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC 487/2002 dell'11 luglio 2002 emanato dal Procuratore pubblico Emanuele Stauffer;
condanna __________
Alla multa di fr. 10 000.–.
Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.–.
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– __________, – avv. __________, – Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, Lugano, – __________, – __________, – __________, – __________, – avv. __________,
e, passata in giudicato la sentenza, a
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 10000.– multa
fr. 800.– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
fr. 11000.– totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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