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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.67
Data decisione, Autorità: 07.04.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.67/AMM 271/2002/043
Bellinzona 7 aprile 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 9 luglio 2002 presentato da
_________ _________, _________ (rappresentata dalla _________, _________ & _________ SA, _________)
contro
la decisione del 28 giugno 2002 emessa dal Laboratorio cantonale, _________,
viste le osservazioni del 22 luglio 2002 presentate dal Laboratorio cantonale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che il Laboratorio cantonale, con decisione del 28 giugno 2002, ha inflitto a _________ _________ – direttrice della _________ _________ SA – una multa di fr. 2000.–, oltre agli oneri processuali, per i seguenti motivi:
"sugli infusi ottenuti da 4 prodotti a base di canapa della _________ SA (… da noi prelevati il 17.4.02) è stato riscontrato il superamento del valore limite per il delta-9-tetraidrocannibinolo, […] le ispezioni del 6.5.02 e 7.5.02 … hanno evidenziato nell'azienda _________ SA l'assenza di un sistema di autocontrollo atto a garantire costantemente la conformità dei prodotti, […] la designazione specifica dei prodotti tè alla canapa _________, tè alla canapa _________ e tè alla canapa _________ _________, in base alla composizione dichiarata, non sono conformi alle disposizioni in materia di caratterizzazione del prodotto";
che la decisione è stata resa in applicazione degli art. 6 cpv. 1 e 10 cpv. 1, 15, 23 e 48 cpv. 1 LDerr; 2 cpv. 1, 17, 20 e 324 ODerr; 2 cpv. 4 e 6, lista 4 OSoE; 11 ORI;
che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 9 luglio 2002 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 22 luglio 2002 il Laboratorio cantonale propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la ricorrente si duole preliminarmente di come il Laboratorio cantonale abbia emesso la decisione impugnata nei suoi confronti, anziché contro la _________ _________ SA di cui l'interessata sarebbe una semplice dipendente (ricorso, punto 4);
che al riguardo l'autorità di primo grado rileva come "la decisione di multa è stata emessa nei confronti della signora _________ _________ in qualità di direttrice della ditta _________ _________ SA, funzione che risulta chiaramente ricoprire sia dai verbali di ispezione che dalla corrispondenza inviata dalla ditta" (osservazioni del 22 luglio 2002, pag. 2 in fondo);
che chiunque contravviene alla legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0) è punito con l'arresto o con la multa sino a fr. 20 000.– (art. 48 cpv. 1 LDerr);
che se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'anno commessa, rispettivamente alle persone (padrone d'azienda, datore di lavoro, mandante o persona rappresentata) che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti (art. 6 cpv. 1 e 2 DPA, cui rinvia l'art. 49 LDerr);
che se la multa applicabile non supera i fr. 5000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica (art. 7 cpv. 1 DPA, cui rinvia l'art. 49 LDerr);
che, in concreto, la decisione impugnata è stata emessa nei confronti della ricorrente – stando all'autorità di primo grado – poiché essa risulta direttrice della società in seno alla quale sono state riscontrate le già citate contravvenzioni alla normativa federale sulle derrate alimentari;
che l'estratto del registro di commercio inerente alla _________ _________ SA (consultabile sul sito www._________.ch), riporta in effetti la ricorrente in qualità di direttrice con firma individuale della predetta società;
che l'interessata non risulta tuttavia – per ciò solo – colpevole delle infrazioni perpetrate nell'ambito dell'azienda, ove appena si consideri che gli art. 698 segg. CO non annoverano il direttore fra gli organi di una società anonima;
che invano si cercherebbe per il resto nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta di considerare la ricorrente quale organo di fatto della società, né tanto meno di addebitarle le infrazioni riscontrate per averle commesse personalmente (art. 6 cpv. 1 DPA) o per avere omesso di impedire reati di terzi a norma dell'art. 6 cpv. 2 DPA;
che, in simili circostanze, questo giudice non può pervenire al convincimento che la ricorrente abbia personalmente commesso le violazioni rimproveratele, ragion per cui essa va prosciolta da ogni addebito;
che il ricorso, fondato, deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi, visti gli art. 48 cpv. 1 e 49 LDerr; 6 seg. DPA; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– _________ _________, presso la _________ SA, _________, – _________, _________ & _________ SA, _________, – Laboratorio Cantonale, _________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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