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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.60
Data decisione, Autorità: 17.02.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.60/AMM 02 76/806
Bellinzona 17 febbraio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 maggio 2002 presentato da
_________, _________ (rappresentata dalla Fiduciaria _________ SA, _________)
contro
la decisione n. () / del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;
viste le osservazioni del 15 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per avere essa "svolto una gerenza irregolare ed incostante dell'_________ _________ a _________";
che contro tale risoluzione _________ _________si aggrava davanti a questo giudice, chiedendo "che la multa venga annullata o perlomeno sensibilmente ridotta";
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 15 maggio 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata per avere essa "svolto una gerenza irregolare ed incostante dell'_________ _________ a _________", essendo "presente nell'esercizio per un numero insufficiente di ore giornaliere" e non occupandosi "dei compiti a lei attribuiti dalle vigenti disposizioni" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 23 agosto 2001);
che la ricorrente ammette in sostanza l'infrazione rimproveratale, facendo però valere che "trattandosi di una situazione transitoria e considerando l'eccezionalità della fattispecie" la pena inflitta risulterebbe "oltremodo onerosa";
che l'insorgente sottolinea altresì di non aver "mai commesso un'infrazione né tantomeno ricevuto alcun ammonimento" e conclude in definitiva per l'annullamento o una sensibile riduzione della multa;
che la violazione perpetrata dalla ricorrente riveste nondimeno una certa gravità, la conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) – potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;
che ciò vale a prescindere dal carattere "transitorio" della situazione d'irregolarità, come pure dall'assenza di precedenti addebitabili all'insorgente;
che la multa inflitta risulta quindi proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa dell'interessata e contenuta nei limiti fissati dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.– sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Fiduciaria _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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