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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.59
Data decisione, Autorità: 13.02.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.59/AMM 02 34/808
Bellinzona 13 febbraio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 15 aprile 2002 presentato da
_________ _________, _________ (patrocinata dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n. (______)________ / del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;
viste le osservazioni del 24 aprile 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _________ _________ è amministratrice unica della società _________ SA, con sede a _________, la quale è gestore del Bar _________ di _________. Il 1° giugno 2001 la _________ SA ha assunto _________ _________ quale gerente dell'esercizio pubblico, con un salario lordo di fr. 3200.– mensili.
B. In esito a un'indagine esperita dalla polizia cantonale alla fine di agosto del 2001, è emersa una possibile violazione della legislazione sugli esercizi pubblici a carico del gestore – e per esso dell'amministratrice _________ _________ – per avere permesso ad _________ _________ di svolgere una gerenza di 3–4 ore giornaliere in assenza di un regolare piano di lavoro. Il 6 settembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha quindi intimato la contravvenzione all'interessata, invitandola a formulare eventuali osservazioni.
C. In una lettera del 14 settembre 2001 _________ _________ ha comunicato all'autorità amministrativa "che il gerente signor _________ _________, come da allegato piano settimanale, svolgerà le 8 ore di attività regolarmente. Sarà nostra premura fare in modo che lo stesso rispetti le ore giornaliere e i compiti a lui attribuiti come da regolamento, nel caso contrario provvederemo in merito". Con scritto del 17 settembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha dato atto dell'estensione dell'orario di lavoro del gestore, ma ha rilevato ch'egli continuava a svolgere un'altra attività quale fiduciario, contravvenendo all'art. 82 cpv. 1 RLesPub.
D. Il 21 settembre 2001 _________ _________, munitasi nel frattempo di un patrocinatore, ha chiesto all'autorità amministrativa di "riesaminare il caso alla luce dell'art. 84 cpv. 1 lett. a RLEsPub che prevede che il gerente può svolgere un'altra attività contemporaneamente alla gerenza in caso di piccoli esercizi". In una lettera del 26 settembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, richiamati gli art. 39, 62 e 84 RLEsPub, si è dichiarata "d'accordo che la gerenza del ritrovo continui con il signor _________ _________", riservando nondimeno "l'eventuale emissione del decreto di multa". Con decisione del 28 marzo 2002 la stessa autorità ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 700.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 40.–.
E. _________ _________ è insorta contro la predetta risoluzione con un ricorso del 15 aprile 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 24 aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato in diritto:
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha giustificato propria decisione adducendo che l'interessata, "in qualità di rappresentante della _________ SA, ha permesso al signor _________ _________, gerente dell'esercizio pubblico, di svolgere una gerenza irregolare e incostante del Bar _________ a _________. Il signor _________ _________ è presente nell'esercizio pubblico per un numero insufficiente di ore giornaliere e non si occupa dei compiti a lui attribuiti dalle vigenti disposizioni" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 6 settembre 2001). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 53, 66 LEsPub, 81 e 82 RLEsPub.
La ricorrente non nega di aver impiegato un gerente – fino al mese di settembre del 2001 – per 3–4 ore giornaliere, né tanto meno ch'egli svolgesse un'altra professione in qualità di fiduciario. L'interessata si duole tuttavia che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione abbia omesso di considerare la già citata lettera del 26 settembre 2001 con cui l'autorità di primo grado, accertata la natura di "piccolo esercizio" del bar in rassegna, ha "formalmente riconosciuto l'idoneità del signor _________ a svolgere la sua funzione di gerente … pur esercitando anche un'altra attività" (ricorso, pag. 3 in alto). L'esperienza professionale di quest'ultimo, sempre stando l'insorgente, assicura per di più "una gestione esemplare del Bar _________ che pochi altri esercizi pubblici possono vantare" (ricorso, pag. 3 in fine). Donde il postulato annullamento della decisione impugnata.
Il gerente è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1 LEsPub). Con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc. (art. 81 RLEsPub). Le modalità relative alla presenza del gerente nell'esercizio pubblico sono fissate dal regolamento, a norma del quale egli è tenuto – per principio – a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 53 cpv. 2 LEsPub, con rinvio all'art. 82 cpv. 1 RLEsPub). Nel caso di un piccolo esercizio giusta l'art. 39 RLEsPub, il gerente è nondimeno abilitato a svolgere un'altra attività contemporaneamente alla gerenza (art. 84 cpv. 1 lett. a RLEsPub). Per l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–. Sono punibili, fra gli altri, il gestore e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub).
In concreto, dalla deposizione resa da _________ _________ davanti alla polizia cantonale si evince quanto segue: "Dal 10 giugno 2001 sono gerente del Bar _________ di _________ di cui gestore è la signora _________ _________ domiciliata a _________. […] La mia presenza attualmente presso l'esercizio pubblico è di circa 3 o 4 ore, essendo la proprietaria e la sorella … presenti tutta la giornata. […] sono indipendente e svolgo un'attività di fiduciario commercialista che mi permette una elasticità e flessibilità di tempi di lavoro e quindi la possibilità di seguire per un periodo limitato la gerenza del bar …" (verbale del 30 agosto 2001, pag. 1, allegato al rapporto di polizia dello stesso giorno). La stessa insorgente non nega del resto – come detto (sopra, consid. 3) – di aver impiegato un gerente con un'altra attività lucrativa e a tempo parziale, quanto meno fino al mese di settembre del 2001 (lettera 14 settembre 2001 dell'interessata alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione; cfr. anche ricorso pag. 3). Essa adduce però che, come avrebbe riconosciuto l'autorità amministrativa nella nota lettera del 26 settembre 2001, il gerente poteva svolgere un'altra attività in virtù dell'eccezione prevista dall'art. 84 cpv. 1 lett. a RLEsPub per i "piccoli esercizi" giusta l'art. 39 RLEsPub. Rettamente l'istanza inferiore sottolinea tuttavia, nelle osservazioni del 24 aprile 2002, che l'avallo di cui allo scritto del 26 settembre 2001 riguarda solo la facoltà per il gerente di svolgere un'altra attività, non la presenza limitata dell'interessato nel bar, cui la ricorrente aveva già posto rimedio (cfr. la sua lettera del 14 settembre 2001 e l'allegato piano di lavoro). Ciò premesso, la possibilità per _________ _________ di mantenere una doppia occupazione a norma dell'art. 84 cpv. 1 lett. a RLEsPub non lo esimeva certo dall'obbligo di assicurare una presenza costante nel bar, per vigilare sul "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc." (art. 81 RLEsPub, che concreta il principio sancito dall'art. 53 cpv. 1 LEsPub). Né giova alla ricorrente adombrare garanzie fornite dall'autorità amministrativa riguardo all'esito della procedura di contravvenzione, ove appena si consideri che la Sezione – nella sua lettera del 26 settembre 2001 – aveva espressamente riservato "l'eventuale emissione del decreto di multa" (doc. citato, pag. 2 in alto).
Dato quanto precede, l'autorità di primo grado ha ravvisato a ragione una violazione degli art. 53 LEsPub, 81 e 82 RLEsPub, per avere l'insorgente consentito ad _________ _________ – fino al mese di settembre 2001 – di "svolgere una gerenza irregolare e incostante del Bar" (decisione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 6 settembre 2001). Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 53, 66 LEsPub, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono posti a carico della ricorrente.
Intimazione a:
– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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