AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.37
Data decisione, Autorità: 14.05.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.37/AMM 25620/990
Bellinzona 14 maggio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 novembre 2002 presentato da
_______, _______ _______ (patrocinato dall'avv. _______ _______, _______)
contro
la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 15 novembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 ottobre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 5 luglio 2002 in territorio di _______:
"alla guida dell'autofurgone _______ s'immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un autocarro circolante sulla pubblica via";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC;
che _______ _______ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'11 novembre 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 15 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 36 cpv. 4 LCS il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;
che tale disposizione è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, secondo cui chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso "nel flusso della circolazione collidendo con un autocarro circolante sulla pubblica via";
che dal rapporto di polizia del 18 luglio 2002 emerge la seguente dinamica dell'incidente (pag. 4):
"[il conducente dell'autocarro] circolava sulla strada principale no. 2, in territorio di _______, su via _______, direzione sud.
Poco prima del gommista _______, improvvisamente da destra e segnatamente dallo sbocco privato del _______ _______, usciva sulla principale l'autofurgone guidato dal [ricorrente], che era intenzionato di svoltare a sinistra e dirigersi verso nord.
Nonostante la pronta frenata e lo spostamento a sinistra, l'autista dell'autocarro non riusciva ad evitare la collisione che avveniva tra la parte anteriore sinistra del suo mezzo meccanico contro la fiancata sinistra dell'autofurgone.
Osservazioni:
L'autocarro trasportava del terriccio e dalle nostre valutazioni non era fuori peso.
Come si può rilevare dal disco del cronotachigrafo, al momento dell'incidente, la velocità dell'autocarro si aggirava sui 70 km/h [in luogo dei 60 km/h consentiti, n.d.r.]";
che il ricorrente fa valere come, contrariamente alla versione fornita dall'autista del mezzo pesante, quest'ultimo non "si sarebbe spostato sulla corsia di sinistra per evitare la collisione", ma a causa della "manovra di frenata su asfalto bagnato e con pneumatici usurati, avvenuta ad una velocità troppo elevata" (ricorso, pag. 2 in basso);
che, sempre stando all'insorgente, "se l'autocarro avesse tenuto la sua corsia di marcia, lo scontro non sarebbe accaduto" (ricorso, loc. cit.);
che l'interessato nega in definitiva di aver infranto gli art. 36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC, addebitando la collisione alla colpa esclusiva del conducente dell'autocarro (ricorso, pag. 3 e pag. 4 verso l'alto);
che il ricorrente ne conclude per l'annullamento del giudizio impugnato o quanto meno – in subordine – per una congrua riduzione della multa, ritenuta inadeguata alle circostanze del caso e in particolare all'assenza di precedenti a suo carico (ricorso, pag. 4 in fondo);
che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che anche volendo ammettere, per avventura, la tesi ricorsuale secondo cui lo spostamento a sinistra dell'autocarro sarebbe stato "determinato dalla manovra di frenata su asfalto bagnato e con pneumatici usurati, avvenuta ad una velocità troppo elevata" (ricorso pag. 2 in basso), ciò nulla toglie al fatto che il camionista sia stato costretto a frenare bruscamente proprio a causa dell'uscita improvvisa dell'insorgente sulla strada principale;
che l'insorgente non poteva d'altro canto ragionevolmente escludere – dopo aver visto l'autocarro sopraggiungere alla sua sinistra (verbale d'interrogatorio del 5 luglio 2002, pag. 1 verso il basso, allegato al rapporto di polizia) – che quest'ultimo veicolo circolasse a una velocità superiore al limite consentito e inadeguata alle condizioni del fondo stradale;
che, ciò posto, l'interessato non avrebbe dovuto immettersi nel flusso della circolazione, bensì attendere – conformemente agli art. 36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC – il passaggio dell'autocarro che transitava sulla strada principale;
che, in siffatte evenienze, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente dell'autocarro;
che, per il resto, le giustificazioni addotte dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alle norme della circolazione stradale, suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, di recare considerevoli danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità fisica delle persone coinvolte;
che la multa inflitta risulta in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, ai precedenti, alla situazione personale dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
Intimazione a:
– _______ _______, _______ _______, – avv. _______ _______, _______, – Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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