AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.14
Data decisione, Autorità: 27.03.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.14/AMM 15154/903
Bellinzona 27 marzo 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 4 luglio 2002 presentato da
, __________ (rappresentata dalla __________ - Protezione giuridica, __________)
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 12 luglio 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 28 giugno 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per il seguente fatto accertato il 13 marzo 2002 in territorio di __________: "alla guida della vettura __________ non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante 'fermata', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1. ONC art. 14 cpv. 1. OSS art. 68 cpv. 1";
che __________ __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 4 luglio 2002 in cui chiede l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 12 luglio 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la domanda della ricorrente intesa a ottenere "l'estratto delle telefonate in entrata e uscita del cellulare" dell'altra conducente coinvolta nell'infortunio (ricorso, punto 2 in fine) non merita accoglimento, tale prova non essendo suscettibile – come si vedrà in appresso – d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata"; chi è tenuto a dare la precedenza non deve altresì ostacolare la marcia di chi ne ha diritto (art. 14 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per non aver osservato il semaforo rosso, per essersi immessa in un'intersezione e per aver colliso con un autoveicolo proveniente da sinistra;
che la ricorrente, dal canto suo, contesta "nel modo più assoluto di non aver osservato una segnalazione semaforica rossa indicante 'fermata' " (ricorso, punto 2) e chiede il suo proscioglimento per insufficienza di prove (punto 3);
che, in concreto, dalla deposizione resa il 14 marzo 2002 dal teste __________ __________ davanti alla Polizia cantonale si evince quanto segue:
In data e luogo di cui sopra, camminavo sul marciapiede destro di via __________ in direzione lago.
Dalla mia posizione, distante circa 30 metri dal semaforo, vedevo chiaramente che lo stesso era in funzione.
Improvvisamente notavo una vettura [quella condotta dalla ricorrente, n.d.r.] che circolava su via __________ in direzione lago non arrestarsi al segnale luminoso marcante luce rossa. Detto veicolo andava a collidere con un'altra vettura che circolava su via della __________ e stava oltrepassando l'incrocio. […] (verbale del 14 marzo 2002 allegato al rapporto di polizia del 23 marzo 2002);
che un secondo pedone, __________ __________, sentito anch'egli in qualità di testimone, ha confermato le circostanze descritte da __________ __________ (verbale dello stesso 14 marzo 2002, allegato al rapporto di polizia citato);
che l'insorgente ritiene invero "d'essere vittima di un raggiro", adombrando che i testi non fossero presenti al momento dell'incidente e siano stati "chiamati solo successivamente" (ricorso, punto 2);
che l'interessata chiede altresì di verificare la sua ipotesi attraverso "l'estratto delle telefonate in entrata e uscita del cellulare" dell'altra conducente coinvolta nell'infortunio;
che nulla induce tuttavia a ritenere che i testi – ammoniti a dire la verità e resi attenti delle conseguenze penali previste dall'art. 307 CP in caso di falsa testimonianza – abbiano dichiarato il falso o che non fossero neppure presenti sul luogo dell'incidente;
che siffatta argomentazione ricorsuale appare finanche poco seria, ove si consideri come la stessa insorgente, interrogata il 13 marzo 2002 dalla Polizia cantonale, ha sostenuto che il teste __________ "camminava su via della __________ proveniente da piazza fontana __________ " (verbale del 13 marzo 2002, pag. 2 in alto, allegato al rapporto di polizia citato);
che, dato quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso le infrazioni addebitatele dalla Sezione della circolazione;
che la multa inflitta è del resto proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico della ricorrente.
Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
Intimazione a:
– __________ __________, , – __________ - Protezione giuridica, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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