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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.12
Data decisione, Autorità: 24.03.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.12/mai 14151/902
Bellinzona 24 marzo 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 25 giugno 2002 presentato da
__________ _______, __________
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 4 luglio 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione 14 giugno 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 60.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 21 marzo 2002 in territorio di __________: "alla guida del veicolo __________ circolava su una corsia riservata ai bus. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 74 cpv. 4";
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 giugno 2002 in cui chiede di "abbandonare definitivamente il decreto di multa";
che nelle sue osservazioni del 4 luglio 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; le corsie riservate ai bus possono essere adoperate solo dai bus pubblici del servizio di linea ed eventualmente dalle tranvie o ferrovie su strada (art. 74 cpv. 4 prima frase OSS);
che in concreto dal rapporto di contravvenzione emesso il 21 maggio 2002 si evince come il ricorrente, alla guida di un veicolo targato __________, sia circolato il 21 marzo 2002 su una corsia riservata ai bus in via __________ a __________;
che l'insorgente non nega in sostanza di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, ipotizzando anzi "di aver anticipato di qualche metro lo spostamento sulla destra anche per non peggiorare più di quel tanto la situazione sulla corsia che scende in città" (osservazioni del 27 maggio 2002, pag. 1 in fondo, cui rinvia il ricorso);
che in simili circostanze nulla induce a discostarsi dagli accertamenti esperiti dalla polizia cantonale, di modo che questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente violato le predette disposizioni di legge;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per la circolazione su una corsia riservata ai bus, l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 60.–;
che le ragioni addotte dall'interessato a sostegno della sua condotta ("non peggiorare una situazione di per sé già caotica": ricorso, verso il basso) non giustificano altresì l'abbandono del procedimento;
che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'interessato una multa di fr. 60.– per essere circolato su una corsia riservata ai bus;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 74 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
Intimazione a:
__________ __________, __________, Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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