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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.8
Data decisione, Autorità: 03.02.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.8/STD 13265/908
Bellinzona 3 febbraio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 18 giugno 2002 presentato da
________ ________, nato il ..1962, domiciliato a ________, in Via ________ ____
contro
la decisione ________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, ________,
viste le osservazioni del 1 luglio 2002, presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto, in fatto ed in diritto
A. In data 14 aprile 2002 un gendarme della polizia cantonale di ________ ha constatato che il veicolo ________ ________ ________ targato TI _________, immatricolato a nome della ditta ________ Sagl, ________, presentava una fascia parasole non sufficientemente trasparente, di colore rosso bordeaux, applicata esternamente su tutta la lunghezza del parabrezza.
Al momento del rilievo la vettura in questione si trovava parcheggiata in via ________, in territorio di ________ (strada principale - abitato).
B. Chiamato a formulare le proprie osservazioni, il signor ________ ________ ha, con scritto del 19 aprile 2002, posto l'accento sul fatto che la fascia in questione era stata applicata 3 anni e mezzo prima, in accordo con il suo garagista. Egli ha inoltre precisato di essere sempre stato in buona fede, non avendo saputo che vi fossero disposizioni che regolano la fattispecie. Infine ha dichiarato di aver già provveduto a conformare la banda alle disposizioni legali.
Fondandosi sugli elementi riscontrati il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 50.-- oltre a fr. 20.-- di tassa di giustizia e fr. 10.-- di spese. Nella commisurazione della pena l'autorità ha tenuto conto delle osservazioni del conducente.
C. Il signor ________ ________ è insorto contro la decisione in questione con ricorso del 18 giugno 2002, con il quale ha postulato l'annullamento del querelato giudizio, motivandolo con le giustificazioni proposte con il suo precedente scritto, aggiungendo di essersi informato presso l'Ufficio della circolazione di ________ prima di apporre la fascia parasole in questione e di avere da questi ricevuto assicurazioni circa il fatto che non vi sarebbero stati problemi in merito. Il ricorrente ha inoltre ricordato di essere stato fermato più volte dalla polizia per controlli al veicolo nei 3 anni e mezzo durante i quali è circolato con la banda sul parabrezza, senza che nessuno degli agenti gli facesse notare l'irregolarità al veicolo o lo multasse.
Nelle sue osservazioni del 1° luglio 2002 la Sezione della circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando al Giudice la più ampia facoltà di giudizio.
Considerando in diritto:
La competenza del giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti.
L'art. 93 cpv. 2 LCS prescrive che chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l'arresto o con la multa. La stessa pena è comminata al detentore.
Giusta l'art. 29 LCS un automezzo deve essere messo in circolazione solo se si trova in perfetto stato ed è conforme alle prescrizioni di legge. In modo particolare esso deve essere atto a consentire il rispetto delle norme di circolazione, garantendo l'incolumità dei passeggeri e degli altri utenti della strada, nonché la preservazione del suolo stradale.
Le prescrizioni relative all'equipaggiamento ed allo stato di un veicolo sono contenute nell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). L'art. 4 cpv. 4 di detta normativa prevede che i vetri necessari alla visuale del conducente debbano essere perfettamente trasparenti.
Nella fattispecie l'illecito è stato commesso apponendo sul parabrezza una banda parasole non sufficientemente trasparente. Dagli atti non risulta in alcun modo che essa impediva in maniera degna di nota la visibilità al conducente del veicolo. La gran parte del vetro è rimasta libera.
Non va poi dimenticato che lo scopo della fascia parasole è proprio quello di permettere al guidatore di poter vedere anche controluce, per cui è comprensibile che si possa in buona fede pensare che meno essa è traslucida, più è adatta alla sua funzione. Da questo punto di vista sussiste una specie di conflitto di interessi, la cui soluzione non sempre è scontata.
Nonostante la violazione delle norme della circolazione precedentemente citate non sia mai stata messa in discussione nemmeno dal ricorrente, appare di conseguenza equo applicare qui l'art. 100 cpv. 1 LCS e mandarlo pertanto esente da ogni pena.
Di transenna va comunque ricordato al signor ________ che la mancata conoscenza delle disposizioni legali non rappresenta comunque una valida giustificazione. Avrebbe potuto per contro fornire maggior spessore alla decisione qui presa, la dimostrazione (non avvenuta, in quanto il ricorrente si è limitato ad effettuare affermazioni senza suffragarle con prove o per lo meno indizi) che il veicolo in questione è stato fermato più volte dalla polizia per i controlli di rito, senza che nessuno degli agenti abbia mai obiettato alcunché in relazione alla trasparenza della fascia parasole.
Per questi motivi, visti gli artt. 29, 93 cifra 2 cpv. 1, 100 cpv. 1 LCS, 71 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 18 giugno 2002 di ________ ________, ________, è accolto.
§ Pertanto la decisione impugnata è annullata.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ________, ________ ________, ________,
Il giudice: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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