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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 40.2002.6
Data decisione, Autorità: 11.06.2003, PRPEN
Incarto n. 40.2002.6/AMM BU010831
Bellinzona 11 giugno 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1937, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, indipendente (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di messa in pericolo dell'imposta per negligenza, art. 86 cpv. 1 LIVA (61 cpv. 1 OIVA),
per avere omesso di tenere una contabilità conforme a quanto previsto dalle disposizioni legali (art. 86 cpv. 1 lett. c LIVA) e per non avere annunciato i differenti consorzi/società di cui la __________ __________ faceva parte (art. 86 cpv. 1 lett. a LIVA);
fatti avvenuti a __________ dal mese di gennaio 1995 agli inizi del 1997;
perseguito con decreto penale M , rispettivamente decisione penale BU del 4 aprile 2002 della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, che propone quanto segue:
__________ è riconosciuto colpevole di messa in pericolo dell'imposta commessa per negligenza all'interno della __________ __________ ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 lett. a, c LIVA.
In applicazione dell'art. 86 cpv. 1 LIVA e degli art. 6 e 8 DPA, egli è
condannato a una multa di almeno fr. 4800.–.
Le spese della procedura penale innanzi all'amministrazione pari a fr. 700.– sono addossate a __________ __________.
L'incasso della multa e delle spese della procedura penale innanzi all'amministrazione è di competenza esclusiva dell'AFC.
vista l’opposizione al decreto penale interposta dall'accusato il 22 ottobre 2001 e la domanda di essere giudicato da un tribunale del 10 aprile 2002;
indetto il dibattimento per l'11 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e __________ __________ per la divisione principale dell'IVA;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura della decisione penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti – l'autorità amministrativa, la quale chiede in sostanza la conferma della decisione penale;
– il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusato perché i fatti imputatigli non adempiono la qualifica giuridica dell'art. 86 cpv. 1 lett. a e c LIVA, rispettivamente per intervenuta prescrizione dell'azione penale; in subordine conclude perché l'eventuale pena sia commisurata alle circostanze particolari del caso concreto e segnatamente della situazione personale dell'imputato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se l'imputato è autore colpevole di messa in pericolo dell'imposta per negligenza, art. 86 cpv. 1 lett. a e c LIVA, commessa nelle circostanze di cui sopra.
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato.
Il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che la difesa e l'Amministrazione hanno dichiarato di rinunciare alla motivazione scritta della sentenza, l'Amministrazione postulando solo una breve considerazione inerente alla prescrizione dell'azione penale;
considerato sulla prescrizione dell'azione penale, che per l'art. 11 cpv. 2 DPA, se la contravvenzione consiste – come in concreto – nella messa in pericolo di tasse, il termine di prescrizione è di cinque anni; in caso d'interruzione della prescrizione il termine non può essere prolungato di più della metà;
che in concreto non è intervenuta nessuna prescrizione nel senso della predetta norma, il reato essendo cessato agli inizi del 1997 e non essendo nel frattempo intercorsi cinque anni fra un atto interruttivo e l'altro;
che non giova all'imputato neppure l'eventuale applicazione della modifica legislativa sulla prescrizione in vigore dal 1° ottobre 2002, ove appena si consideri che – per l'art. 333 cpv. 5 lett. b CP – nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, i termini di prescrizione per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati (in concreto da 5 a 10 anni) e che – per l'art. 333 cpv. 5 lett. d CP – l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza (com'è il caso per il decreto penale del 19 settembre 2001);
visti gli art. 86 cpv. 1 lett. a, c LIVA; 1 segg. e 73 segg. DPA; 333 cpv. 5 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di messa in pericolo dell'imposta per negligenza, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nella decisione penale BU__________del 4 aprile 2002;
condanna __________ __________
alla multa di fr. 1000.–,
al pagamento degli oneri della procedura amministrativa di fr. 700.–,
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.–;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avverte le parti del diritto di richiedere, entro 10 giorni dalla notificazione dei dispositivi, la motivazione della sentenza e del diritto di ricorrere entro 20 giorni dalla comunicazione della motivazione scritta;
Intimazione a:
__________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 50.– tassa di giustizia
fr. 50.– spese giudiziarie
fr. 100.– totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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