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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.148
Data decisione, Autorità: 29.01.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.148/AMM DAP 1540/1995
Bellinzona 29 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire nel procedimento penale a carico di
__________ __________, ..1968, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino albanese, __________ __________, __________ __________, __________, coniugato, pompiere
siccome
ritenuto colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, falsità in certificati e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti;
fatti avvenuti il 16 e il 17 settembre 1995 a __________ e __________;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 252 CP e 19a n. 1 LStup;
richiamato il decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico Jacques Ducry – passato in giudicato il 5 ottobre 1995 – con cui è stata proposta la condanna
alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, all'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 3 anni da espiare, alla confisca e alla distruzione di 4 gr. di haschisch sequestrati all'accusato il 17 settembre 1995, al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
visti la domanda del 10 aprile 1996 presentata dall'Ufficio federale dei rifugiati, sezione partenze e soggiorni, intesa all'annullamento della segnalazione "RIPOL" per l'esecuzione dell'espulsione;
la lettera del 12 aprile 1996 con cui il Procuratore pubblico ha formulato preavviso favorevole alla richiesta;
il decreto del 24 aprile 1996 con cui il Pretore della giurisdizione di __________ Sud ha disposto la sospensione dell'espulsione;
considerato che per l'art. 73 n. 1 CP la pena si prescrive in cinque anni se si tratta di una pena detentiva non superiore a un anno;
che la prescrizione della pena principale comporta anche la prescrizione delle pene accessorie (art. 73 n. 2 CP), fra cui l'espulsione (art. 55 CP);
che secondo l'art. 75 n. 2 CP la prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata;
che dopo il decreto di sospensione dell'espulsione emanato dal Pretore il 24 aprile 1996 non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nel senso dell'art. 75 n. 2 CP;
che il decreto appena citato non rientra altresì nel novero degli eventi sospensivi della prescrizione a norma dell'art. 75 n. 1 CP;
che, dato quanto precede, la pena dell'espulsione decisa nei confronti dell'accusato il 18 settembre 1995 è da considerarsi estinta per prescrizione cinque anni dopo l'ultimo atto interruttivo, ossia il 25 aprile 2001;
visti gli art. 73, 75 CP e 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. L'espulsione pronunciata nei confronti di __________ __________, ..1968, __________, è estinta per intervenuta prescrizione.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
– __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________; – Ministero pubblico, __________; – Ufficio federale dei rifugiati, __________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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