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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.105
Data decisione, Autorità: 11.02.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.105/AMM DAP 99/2002
Bellinzona 11 febbraio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Paola Belloli per giudicare
__________, di __________ e __________ n. __________, nato __________ 1951, a __________, attinente di __________, celibe, skipper in proprio, domiciliato ad __________, vicolo __________ __________;
accusato di circolazione malgrado la revoca
per avere ripetutamente circolato con la motoleggera marca "__________ __________ " targata __________, ad __________, __________ e __________, da giugno a novembre 2001, nonostante la revoca della licenza di condurre per tempo indeterminato,
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di morfina nel novembre 2001, nonché acquistato a Locarno durante l'estate del 2001, complessivamente gr. 81/82 di cocaina per il proprio consumo,
infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, offerto a __________ __________ ca. gr. 1 di cocaina, sostanza acquistata nelle circostanze di cui sopra;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 95 n. 2 LCS, 19 n. 1 e 19a n. 1 LS;
perseguito con decreto d’accusa DAP / di data __________ 2002 del Procuratore generale Bruno Balestra, __________, che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto (da espiare).
Alla multa di fr. 200.–.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico di __________ il 14 maggio 2001.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–.
vista l'opposizione interposta tempestivamente l'11 febbraio 2002 dall'accusato;
indetto il dibattimento per l'11 febbraio 2003, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 24 gennaio 2003, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1.1 circolazione malgrado la revoca, commessa nelle circostanze di cui sopra.
1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, commessa nelle circostanze di cui sopra.
1.3 infrazione alla LF sugli stupefacenti, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.
2.3 se dev'essere revocata la sospensione condizionale concessa alla pena di 5 giorni di arresto decretata dal Ministero pubblico il 14 maggio 2001.
Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
Il giudizio sugli oneri processuali.
visti gli art. 95 n. 2 LCS, 19 n. 1 e 19a n. 1 LS, richiamati gli art. 39, 41 n. 3 cpv. 3 CP e 273 segg. CPP;
dichiara __________ __________ __________ colpevole di
circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 n 2 LCS,
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a n. 1 LS,
infrazione alla LF sugli stupefacenti, art. 19 n 1 LS
per i fatti compiuti ad __________, __________, __________ e __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP __________/__________del __________ 2002;
condanna __________ __________ __________
Alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto (da espiare).
Alla multa di fr. 200.–.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 14 maggio
Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 450.–.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Distinta di pagamento a carico di __________ __________ __________,
fr. 200.– multa
fr. 300.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 650.– totale
Intimazione a:
__________, Vicolo __________ , __________, Procuratore generale Bruno Balestra, Via __________ __________, __________,
e, alla crescita in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________ (__________),
Ministero pubblico della Confederazione, __________
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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