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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.63
Data decisione, Autorità: 03.05.2004, PRPEN
Incarto n. 10.2002.63/AMM DAP 620/2002
Bellinzona 7 gennaio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Tami per statuire nel procedimento penale a carico di
__________(difeso dallo studio legale avv. __________)
accusato di lesioni semplici,
per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ colpendolo con pugni al torace e al volto, procurandogli così le lesioni descritte nel certificato medico 18 aprile 2001 del dott. med. __________;
fatti avvenuti a __________ il 18 aprile 2001;
reato previsto dall'art. 123 n. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAP 620/2002 di data 11 marzo 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, che propone la condanna dell'imputato:
alla multa di fr. 400.–,
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
viste le opposizioni del 21 e del 25 marzo 2002 presentate in nome dell'accusato e della parte lesa;
considerato che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata agli interessati l'11 marzo 2002;
che il 21 marzo 2002 __________ – segretario regionale __________ – ha presentato opposizione in nome dell'accusato;
che il 25 marzo 2002 __________ – dipendente del Sindacato __________ – ha fatto altrettanto in nome della parte lesa __________;
che per l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l'opposizione può essere interposta dall'accusato o dalla parte civile;
che essi possono farsi rappresentare a tal fine da un legale, il quale deve nondimeno essere abilitato al patrocinio a norma dell'art. 49 cpv. 5 e 71 cpv. 2 CPP, stando ai quali il rappresentante "deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull'avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell'apposito elenco. La Camera per l'avvocatura e il notariato può ammettere all'ufficio … altri avvocati oppure professori di diritto delle università;
che in concreto le opposizioni al decreto d'accusa non rilevano né dall'accusato personalmente o dalla parte civile, né tanto meno da patrocinatori nel senso delle predette disposizioni;
che le opposizioni sono pertanto irricevibili;
per questi motivi,
visti gli art. 49 cpv. 5, 71 cpv. 2 e 208 CPP;
pronuncia: 1. Le opposizioni interposte al decreto d'accusa DAP 620/2002 di data 11 marzo 2002 sono irricevibili.
§ Al passaggio in giudicato del presente giudizio l'incarto sarà ritornato al Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, per quanto di sua competenza.
Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
Intimazione a:
– __________, – Studio legale avv. __________, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, – __________, – __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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