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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.62
Data decisione, Autorità: 28.05.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.62/AMM DAP 1245/2001
Bellinzona 28 maggio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato nel __________ il __________ __________ 1979, cittadino jugoslavo, residente a __________, via __________, celibe, richiedente l'asilo (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di furto d'uso, art. 94 n. 1 cpv. 1 LCS,
per aver sottratto il motoveicolo __________ targato __________ del cugino __________ __________, per farne uso,
circolazione senza licenza di condurre, 95 n. 1 cpv. 1 LCS
per avere condotto il motoveicolo surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,
infrazione alle norme della circolazione, 90 n. 1 LCS,
per avere, circolando con il motoveicolo suddetto, negligentemente omesso di avvistare per tempo l'antistante vettura __________ __________ che si era fermata sulla corsia riservata ai ciclisti, urtandola così da tergo;
fatti avvenuti il 2 marzo 2001 a __________ e __________ Inferiore;
perseguito con decreto d’accusa DAP / del 5 giugno 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
alla multa di fr. 300.–,
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 21 giugno 2001;
indetto il dibattimento per il 28 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, che postula il proscioglimento per i reati di circolazione senza licenza di condurre e di infrazione alle norme della circolazione; chiede inoltre, riguardo al furto d'uso, di prescindere da una pena detentiva, di ridurre la multa e di soprassedere al prelievo di oneri processuali, per tener conto della situazione finanziaria dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1 furto d'uso,
1.2 circolazione senza licenza di condurre,
1.3 infrazione alle norme della circolazione.
2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.
Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 n. 1, 94 n. 1 cpv. 1 e 95 n. 1 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________i
autore colpevole di furto d'uso, per i fatti compiuti a __________ Inferiore il 2 marzo 2001 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del ____________________ 2001;
proscioglie __________ __________
dalle imputazioni di circolazione senza licenza di condurre e di infrazione alle norme della circolazione, per i fatti descritti nel decreto d'accusa appena citato;
condanna __________ __________
alla multa, commisurata alla sua situazione finanziaria, di fr. 200.–,
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie (comprese quelle indicate del decreto d'accusa) di complessivi fr. 200.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, , – Sezione della Circolazione, __________ (), – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del GIAR, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 200.– multa
fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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