AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2002.91
Data decisione, Autorità: 28.07.2003, TPT
Incarto n. 90.2002.91
Lugano 28 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2002 di
__________ __________, __________ __________
contro
la decisione 20 febbraio 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di __________ concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili;
viste le risposte:
24 giugno 2002 della divisione della pianificazione territoriale;
24 luglio 2002 del municipio di __________ ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 3-4 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la variante del piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili; l'edificio n. 15, situato ai mappali n. -, è stato classificato nella categoria "meritevole 1b";
che il 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto; in quella sede il Governo ha modificato d'ufficio la valutazione in "diroccato 2";
che la decisione dell'Esecutivo cantonale è stata intimata per lettera raccomandata al ricorrente; l'invio è stato ritirato il 22 febbraio 2003;
che la stessa è stata pubblicata dal 22 aprile al 21 maggio 2002;
che il 6 giugno 2002 __________ __________, proprietario del fondo in rassegna, ha interposto ricorso contro il giudizio governativo innanzi a questo Tribunale, al quale ha chiesto di classificare l'edificio nella categoria meritevole di conservazione, affinché in futuro possa essere ristrutturato;
che il municipio di __________ ha proposto l'accoglimento dell'impugnativa; la divisione della pianificazione territoriale ne ha, invece, chiesto la reiezione;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT);
che giusta l'art. 38 cpv. 1 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all'art. 37 LALPT è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro trenta giorni dalla notificazione;
che nella fattispecie, l'Esecutivo cantonale ha indicato (cfr. cifra 4 del dispositivo della decisione impugnata) che i proprietari di rustici la cui valutazione era stata modificata d'ufficio, tra i quali figurava il qui insorgente, avevano la facoltà di ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 30 giorni dalla data d'intimazione della risoluzione di approvazione della variante del piano regolatore;
che nella fattispecie il ricorrente ha ricevuto la risoluzione 20 febbraio 2002, munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso, il 22 febbraio seguente (cfr. attestazione postale in atti);
che il termine per inoltrare l'impugnativa è pertanto venuto a scadenza il 24 marzo 2002;
che il gravame è invece stato presentato al Tribunale soltanto il 6 giugno 2002 (cfr. timbro postale), ossia tardivamente;
che il ricorrente non può beneficiare del termine di ricorso indicato nella pubblicazione delle decisione del Governo effettuata dal municipio di __________ nel periodo 22 aprile/21 maggio 2002;
che il termine di ricorso che decorre a seguito di tale pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della risoluzione governativa attraverso la pubblicazione stessa: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato, eccezionalmente, quando tutti i destinatari della decisione non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1);
che la successiva pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato, allorquando per l'insorgente - che aveva ricevuto personalmente ed in precedenza tale decisione - era già scaduto il termine ricorsuale, non ha avuto quale effetto il decorrere di un nuovo termine per inoltrare l'impugnativa;
che pertanto il gravame dev'essere dichiarato irricevibile in ordine siccome tardivo;
che visto l'esito dell'impugnativa si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
2.La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del ricorrente.
__________, Via __________ __________, ____________________;
Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ ____________.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster