AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2002.1
Data decisione, Autorità: 16.12.2002, TPT
Incarto n. 90.2002.1
Lugano 16 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30/31 dicembre 2001 di
Fondazione __________ di __________ __________, __________ __________
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) del Consiglio di Stato di approvazione del Piano regolatore di __________;
viste le risposte:
27 marzo 2002 del municipio di __________;
15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto:
A. La fondazione palestra di __________ __________ ha, come scopo, di assicurare la gestione dell'omonimo impianto. Essa possiede, a questo fine, i mapp. __________, __________e __________di __________, ubicati in località __________. Nella seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede i mapp. __________, __________ e __________sono stati assegnati, insieme a porzioni di fondi confinanti di proprietà di terzi (mapp. __________, __________e __________), alla zona per attrezzature pubbliche (n. __________, palestra di roccia). Una parte del sottostante mapp. __________, di proprietà delle FFS, adiacente all'area in rassegna e locata alla menzionata fondazione, che vi gestisce un campeggio, è invece stata attribuita alla zona campeggi (ZC).
B. Con risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione della zona AP e dell'adiacente zona ZC concernenti le aree in esame, adducendo che queste erano poste nella foresta, così come risultava dalla risoluzione 24 aprile 2001 emessa dallo stesso Consiglio di Stato nell'ambito dell'accertamento del limite del bosco a contatto con l'area edificabile (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.1.1, pag. 11 e allegato 2 alla stessa).
C. Con ricorso 30/31 dicembre 2001 la fondazione palestra di roccia __________ insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo la conferma degli azzonamenti sanciti dal consiglio comunale. L'insorgente ricorda che questi erano già previsti dal precedente piano regolatore, che l'esercizio della palestra di roccia non pregiudica, inoltre, le funzioni del bosco, infine che il campeggio, che essa gestisce in loco e che è riservato esclusivamente a chi frequenta la palestra di roccia, costituisce, sotto l'aspetto economico, una imprescindibile premessa economica a sostegno dell'attività della stessa.
D. Il municipio postula l'accoglimento del gravame, mentre la divisione della pianificazione territoriale ne chiede la reiezione.
E. Il 24 settembre 2002 si è tenuta l'udienza. In quell'occasione i rappresentanti del comune, preventivamente sollecitati dal Tribunale, hanno prodotto un piano catastale 1:1000 riproducente sia il limite del bosco approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 24 aprile 2001, sia gli azzonamenti AP e ZC disposti dal consiglio comunale e non approvati attraverso la risoluzione impugnata. I rappresentanti del comune hanno altresì prodotto alcune fotografie dei fondi interessati. Le parti hanno indi confermato le rispettive allegazioni e domande, rinunciando al sopralluogo in contraddittorio.
considerato, in diritto:
La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.
In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.2. La decisione del Consiglio di Stato non può essere tutelata. Essa parte difatti da un accertamento viziato dei fatti. Il piano catastale versato agli atti all'udienza 24 settembre 2001 dai rappresentanti del comune, che riproduce - nello stesso tempo - il limite del bosco approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 24 aprile 2001 e gli azzonamenti AP e ZC disposti dal consiglio comunale, non approvati attraverso la risoluzione impugnata, dimostra difatti che una parte delle aree non approvate, ma in particolare una superficie significativa della zona campeggi (ZC), è ubicata con certezza fuori della foresta. Inoltre, la risoluzione governativa appena menzionata è finalizzata a determinare il limite del bosco verso le adiacenti zone di utilizzazione: dalla stessa non risulta con sufficiente chiarezza se anche la aree assai più arretrate rispetto a questo limite, entro le quali si spingono le zone non approvate (in particolare la zona AP, che consta di oltre 22'000 mq), costituiscano una foresta ai sensi della legislazione forestale. Emettendo il suo giudizio sulla base di un carente accertamento dei fatti determinanti il Consiglio di Stato ha, pertanto, violato il diritto (art. 38 cpv. 3 LALPT; 62 PAmm). La risoluzione impugnata dev'essere annullata già per questo motivo.
3.3. Gli atti devono, di conseguenza, essere retrocessi al Governo (art. 65 cpv. 2 PAmm), affinché esegua degli accurati accertamenti e, in seguito, decida nuovamente se - ed eventualmente in che misura - i controversi azzonamenti possono essere approvati.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
§ La risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________ è annullata nella misura in cui non vengono approvate la zona per attrezzature pubbliche (n. __________, palestra di roccia) e l'adiacente zona campeggi.
§§ Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, esperiti i necessari accertamenti, emetta una nuova decisione su questo oggetto.
2.Non si preleva una tassa di giudizio né spese.
Fondazione __________ di , __________ rappr. da __________ __________ -, __________ __________, __________
Consiglio di Stato, Residenza governativa, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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