AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2001.88
Data decisione, Autorità: 06.02.2003, TPT
Incarto n. 90.2001.88
Lugano 6 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2001 di
__________, __________
__________, __________
__________, __________
Fondazione __________ __________ __________
__________ __________,
__________, __________
__________, __________
__________, __________ __________
__________, __________
rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________, __________
contro
la risoluzione __________ ottobre 2001 (n. __________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di __________;
viste le risposte:
27 marzo 2002 del municipio di __________;
15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto:
A. I ricorrenti citati in ingresso sono proprietari, a vario titolo, dei mapp. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________e __________RFD __________ costituenti l'isolato delimitato da viale __________ (nel tratto tra via __________ e via __________), via __________ (nel tratto tra viale __________ e vicolo __________ __________), dal vicolo __________ __________ (nel tratto tra via __________ e via __________) e da via __________ (nel tratto dall'intersezione con il vicolo __________ con viale __________). Nella seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede detto isolato, integralmente edificato, è stato attribuito alla zona residenziale intensiva (zona B), retta dall'art. 44 NAPR.
B. I proprietari sono insorti con atto congiunto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio della linea di costruzione gravante i loro fondi e prevedente l'obbligo di contiguità nel tratto lungo via Salvioni e parte di via __________i; contiguità che veniva ammessa nella residua tratta di viale __________ e lungo via __________. Essi hanno poi contestato l'imposizione di un'altezza minima delle costruzioni di m 13.50. Infine, hanno censurato il piano del traffico, nella misura in cui non garantiva un accesso veicolare diretto alle loro proprietà.
C. Con risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'art. 39 cpv. 1 NAPR, inteso a regolamentare l'edificazione lungo gli assi a forte traffico, e degli azzonamenti interessati dagli effetti di tale norma. Tra di essi quello dei mapp. __________, __________e __________. Il Governo ha quindi accolto parzialmente la doglianza dei ricorrenti circa il vincolo di contiguità, modificando d'ufficio l'art. 5 cifra 4 lettera b NAPR, di modo che, laddove questa era ammessa, essa veniva subordinata all'accordo del proprietario confinante. Per il restante, il Governo ha respinto l'impugnativa con motivazioni (cfr. risoluzione impugnata, pag. 92 segg.), di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
D. Con ricorso 16 novembre 2001, i proprietari insorgono innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, ribadendo le domande e gli argomenti già sottoposti al giudizio dell'autorità inferiore, lamentando inoltre una violazione del diritto di essere sentiti, in quanto sia l'autorità comunale che quella cantonale hanno negato loro un sopralluogo in contraddittorio. I ricorrenti hanno anche chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, che è stato tuttavia negato con decisione presidenziale del 27 febbraio 2002.
E. Il municipio e la divisione della pianificazione territoriale chiedono la reiezione integrale del gravame.
F. L'11 settembre 2002 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante i quali i rappresentanti del comune, oltre a versare agli atti alcune fotografie raffiguranti i mappali dei ricorrenti, si sono impegnati ad esaminare le possibilità, in sede di attuazione del piano del traffico, di assicurare il mantenimento di un conveniente accesso pedonale e veicolare alle proprietà degli insorgenti. Soddisfatti, i ricorrenti hanno ritirato il gravame su questo oggetto. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e domande.
considerato, in diritto:
1.1. Per tener conto degli imperativi di protezione contro il rumore l'art. 39 cifra 1 NAPR adottato dal consiglio comunale recitava come segue:
“Contenuti lungo gli assi a forte transito veicolare.
Nelle fasce edificabili situate lungo gli assi di traffico principali e segnalate dal piano delle zone quali aree con "contenuti speciali" sono ammesse prevalentemente attività commerciali e amministrative anche poco moleste, seppur non citate dalle prescrizioni delle rispettive zone; contenuti residenziali sono ammessi solo se compatibili con i limiti stabiliti dal grado di sensibilità III. Fanno stato i gradi di sensibilità e gli indici assegnati alle singole zone dal piano delle zone."
1.2. I mapp. __________, __________e __________sono stati assegnati dal consiglio comunale alla zona residenziale intensiva (zona B), in cui la superficie utile lorda (SUL) dev'essere riservata nella misura di circa 4/5 alla residenza (art. 44 NAPR). Tuttavia, queste particelle erano toccate dall'applicazione dell'art. 39 cpv. 1 NAPR. Questo significa che, a dispetto della chiara vocazione residenziale della zona, la SUL ricavabile dagli stessi avrebbe dovuto essere utilizzata "prevalentemente" per insediare sul fondo attività commerciali e amministrative; solo la SUL residua, inferiore alla metà di quella totale, avrebbe potuto essere sfruttata per la residenza: e questo all'ulteriore condizione - invero incomprensibile - prevista dall'art. 39 cpv. 1 NAPR che i contenuti residenziali fossero "compatibili con i limiti stabiliti dal grado di sensibilità III".
1.3. Il Consiglio di Stato non ha approvato l’art. 39 cifra 1 NAPR (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.2.4, pag. 31 segg.). Intanto il piano delle zone non indicava quali fossero le aree con "contenuti speciali" alle quali ritornasse applicabile la norma. L'applicabilità dell'art. 39 cifra 1 NAPR era invece richiamata dalle disposizioni relative alle singole zone. Il Governo ne ha dedotto che tali aree fossero quelle ubicate lungo gli assi di traffico principali alle quali - diversamente dalle aree più arretrate con la stessa funzione - era stato assegnato un grado di sensibilità III ai sensi dell'art. 43 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF). L'art. 39 cifra 1 NAPR comportava di conseguenza, per le zone interessate, l'applicazione di una nuova normativa, che prevedeva delle funzioni proprie, diverse da quelle istituite per le zone interessate, e un proprio grado di sensibilità al rumore, diverso da quello assegnato a queste ultime. Il Governo ha giudicato inammissibile questa sovrapposizione. In assenza di una chiara delimitazione delle aree con "contenuti speciali" nel piano delle zone, la consultazione di tale piano non permetteva difatti di capire che, attraverso l'applicazione dell'art. 39 cifra 1 NAPR, resa possibile grazie al piano dei gradi di sensibilità al rumore, i fondi affacciati sugli assi di traffico principali - od una loro porzione - possedevano delle funzioni diverse, talora in misura importante, rispetto a quelle assegnate loro dal piano stesso. L'art. 39 cifra 1 NAPR conduceva pertanto ad una modifica dell'azzonamento dei fondi interessati dal suo campo di applicazione, che traeva seco nel contempo l'assegnazione, agli stessi, di un grado di sensibilità diverso rispetto a quello degli altri fondi attribuiti alla medesima zona di utilizzazione. Trattavasi tuttavia di una modifica inaccettabile perché carente nella forma ed approssimativa nella sostanza. A giusta ragione il Governo non ha approvato gli azzonamenti interessati dall'art. 39 cifra 1 NAPR, quindi anche la porzione dell'isolato comprendente i fondi di alcuni dei ricorrenti, e ha preteso, per queste aree, indubitabilmente delicate da pianificare, l'elaborazione di un preciso e specifico azzonamento, rinviando gli atti al comune per l'allestimento di una variante.
1.4. I ricorrenti non contestano la risoluzione governativa su questo punto, né hanno sollevato censure in prima istanza contro l'art. 39 cifra 1 NAPR. Malgrado ciò, ripropongono le contestazioni già sollevate in prima istanza contro l'art. 44 NAPR, che pur sancendo l'ordinamento di zona per la zona B, non regola più - per effetto della non approvazione dell'art. 39 cifra 1 NAPR - lo statuto dei mapp. 2613, 1440 e 2785, che, per il momento, non risultano assegnati ad alcuna zona. Difettando gli stessi di una nuova situazione pianificatoria, manca quindi, per quanto li concerne, l'oggetto del contendere e il ricorso deve essere giudicato irricevibile su questo punto. __________ __________ può invero, ciò malgrado, pretendere l'esame di queste censure in veste di cittadina attiva di __________ (art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT). La verifica dell'impugnata prescrizione può tuttavia essere effettuata solo a livello generale, senza uno specifico riferimento al suo mappale.
Nella fattispecie i ricorrenti hanno potuto proporre in questa sede tutte le loro censure e sostanziarle ampiamente. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione. Sono censurate in particolare la linea di costruzione e l'altezza minima per gli edifici; il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto del principio dell'uguaglianza, ecc., temi tutti che rientrano nel suo potere cognitivo. E' privo di rilevanza in questo contesto che il Tribunale non disponga del sindacato di opportunità. Orbene, nelle circostanze concrete può essere lasciato aperto il quesito se davvero il Consiglio di Stato non abbia proceduto agli atti istruttori richiesti, atteso che al vizio è stato semmai posto rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali e assumendo le prove ritenute necessarie, tra cui l'udienza in contraddittorio e il sopralluogo dell'11 settembre 2002. All’inconveniente della perdita del doppio grado di giurisdizione, si contrappongono esigenze di economia processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si oppongono al rinvio della vertenza alla precedente istanza.
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
4.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.).
Nel caso di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze giurisdizionali di questo Tribunale. L'azzonamento dell'isolato in discussione e i vincoli a cui è sottoposto sono infine palesemente sorretti da una base legale (art. 28 cpv. 2 lett. a e p LALPT, art. 29 cpv. 1 lett. a, b e cpv. 2 lett. a, b LALPT; art. 44 NAPR). L'oggetto del contendere si riduce pertanto ad una verifica dell'esistenza di un interesse pubblico e del rispetto del principio della proporzionalità.
Il concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II).
In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.
4.2. Il comune di __________, individuate le problematiche e i conflitti sorti negli ultimi 20 anni in seguito a mutamenti intervenuti essenzialmente a livello socioeconomico ed edilizio, ha adottato il nuovo piano regolatore allo scopo di rafforzare l'importanza della città a livello cantonale e regionale, curando la salvaguardia dei contenuti storici e culturali, attraverso precise scelte urbanistiche e la valorizzazione ambientale del territorio che, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita, consolidino la preminenza residenziale, nell'ottica di una città "a misura d'uomo". Tra gli indirizzi pianificatori del nuovo piano regolatore atti a realizzare questi obiettivi figurano, per quanto qui interessa, la suddivisione coordinata dei comparti sul territorio giurisdizionale, con particolare attenzione all'integrazione della cintura perimetrale del centro storico, valorizzandone la qualità abitativa; l'impostazione di uno schema viario principale di accesso alle attività e servizi a carattere cantonale e regionale, avuto riguardo alle peculiarità delle zone residenziali; la riqualificazione e ricomposizione delle fasce territoriali adiacenti all'asse stradale nord-sud; l'individuazione delle possibilità per uno sfruttamento razionale del territorio a correttivo della casuale densità abitativa; un miglior sfruttamento delle potenzialità del settore turistico, facendo riferimento ai valori storici, culturali e paesaggistici della città, quali i __________, il Teatro __________ e il centro storico con i loro amabili tratti di fruizione distensiva e rigeneratrice (cfr. rapporto di pianificazione, pagg. da 19 a 23). In particolare, riconosciuto che alcuni quartieri residenziali della città si sono sviluppati con una sostanza edilizia poco strutturata e discontinua a detrimento di un'immagine cittadina all'insegna della qualità e della vivibilità, è stato messo a punto un concetto urbanistico di recupero (Concetto urbanistico , aprile 1989), che comporta il riassetto del contesto urbano attraverso l'impianto di spazi attrattivi, privati e pubblici, sia dal profilo ambientale che sociale, favorendo, laddove necessario, l'incremento della densificazione abitativa. Allo scopo di favorire un disegno urbanistico coerente, evitando quartieri composti da tipologie edilizie disparate, il piano regolatore definisce e caratterizza la sostanza urbana che costeggia le strade tenendo conto, ove è possibile, delle preesistenze, cercando di assicurare un rapporto volumetrico equilibrato fra le costruzioni (cfr. rapporto di pianificazione, pagg. 24 e 25). Fra gli strumenti, propri della disciplina urbanistica, atti a realizzare questi intendimenti figurano le linee d'arretramento, di costruzione, la localizzazione delle aree da destinare a verde, le piantumazioni lungo le strade e i parametri edificatori minimi. Sull’interesse pubblico in genere delle distanze dalle strade (arretramenti o allineamenti che siano), volte a ridefinire e ristrutturare le adiacenze delle stesse, è inutile dilungarsi: tali vincoli, noti ed applicati da lungo tempo, possono avere svariate giustificazioni. In particolare tutelano la sicurezza della circolazione stradale, assicurano la possibilità di attuare future correzioni stradali, permettono uno sviluppo armonioso degli agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri (aria, luce, tutela dalle immissioni), migliorano l’estetica dei centri urbani, facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai pedoni, contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita della popolazione (DTF 109 Ib 116 e relativi rinvii; A. Scolari, Commentario, ad art. 25 LE, n. 1026 segg.). Il piano regolatore può limitarsi a prescrivere delle distanze minime dalle strade, imponendo delle linee di arretramento, oppure stabilire un obbligo di costruire lungo le stesse, fissando le cosiddette linee di costruzione o di allineamento (cfr. art. 13 cpv. 2 RLALPT). Analogo interesse riveste il vincolo di un'altezza minima delle costruzioni. Trattasi di un vincolo utilizzato da tempo, soprattutto in ambito cittadino, al fine di ottenere un determinato disegno urbanistico (A. Scolari, op. cit., ad art. 41 LE, n. 1217).
4.2.1. Nel caso specifico, i terreni dei ricorrenti sono situati nel quartiere a ridosso del centro storico e costituiscono, quindi, una delle componenti della sua cintura perimetrale. Questo quartiere rappresenta una delle prime zone d'espansione urbanistica in tempi moderni della città. La rete viaria che lo delimita, organizzante un quadrilatero irregolare, è formata da via __________ e via __________ sul lato che lo divide dal centro storico, da via __________, dal prolungamento di via dei __________ ed infine dal viale __________. Al suo interno si pone il vicolo __________ __________, che, confluendo in via __________, ritaglia sul suo angolo meridionale, ove scorre viale __________, l'isolato cuneiforme costituito per la maggior parte dai terreni dei ricorrenti (esclusi quindi i proprietari dei mapp. __________e __________), posti in sequenza uno accanto all'altro e completamente edificati con costruzioni di prevalentemente 3 piani d'altezza.
4.2.2. Linee di costruzione con vincolo di contiguità
Analizzando l'ordinamento sancito dal nuovo piano regolatore si rileva che le strade che delimitano il quartiere in esame sono interamente gravate, su entrambi i lati, principalmente da linee di costruzione con contiguità ammessa - in alcuni tratti la contiguità diventa obbligatoria - mentre linee di arretramento sono essenzialmente rilevabili lungo le stradine interne (vicolo Sotto Corte) o internamente alle proprietà, come ad esempio gli arretramenti salvaguardanti la murata, che dal __________ __________ si propaga in direzione del fiume __________. Questi vincoli si combinano spesso con quello di piantumazione d'alberi di grosso fusto per la creazione di viali alberati, come nel caso di via __________, via dei __________ e viale __________. Questo regime è per altro riscontrabile in tutti i comparti cittadini, con soluzioni più o meno rigide nelle fasce a contatto con il centro storico, come nel quartiere che ci concerne (cintura perimetrale), stemperandosi progressivamente in direzione delle fasce periferiche: verso il centro, laddove l'edificazione è più intensiva, prevalgono di conseguenza le linee di costruzione con contiguità obbligatoria o ammessa; verso le fasce più esterne la contiguità non è in genere più ammessa, mentre nei quartieri di periferia, ove predomina il carattere estensivo delle costruzioni, si riscontrano soltanto linee di arretramento. Questo ordinamento è consono con la necessità di organizzare e valorizzare le aree di maggior pregio - quelle situate a ridosso del centro storico - dal profilo funzionale e strutturale, in modo da sfruttarne appieno il potenziale di sviluppo, sottolineandone il carattere cittadino. Sotto questo profilo, un'edificazione di un quartiere come quello all'esame basata, come in precedenza, su semplici disposizioni di zona e su linee di arretramento, risulterebbe ormai inadeguata a garantire lo sviluppo razionale e coerente del comparto e comprometterebbe senz'ombra di dubbio l'obiettivo relativo al ricupero qualitativo perseguito con il nuovo piano. Va quindi riconosciuto un preminente interesse pubblico.
Nel caso specifico dell'isolato costituito in massima parte dai fondi dei ricorrenti, va rilevato che esso presenta essenzialmente due fronti quasi paralleli che si congiungono alla confluenza tra via __________ e viale __________i: il meno importante dà quindi all'interno del quartiere e si affaccia per il primo tratto sul vicolo __________ __________, lungo il quale è posta una linea di arretramento rimasta incontestata, per il secondo tratto su via __________, con una linea di costruzione con contiguità obbligatoria, che continua ininterrotta sull'antistante fronte di viale __________, il più significativo, dove la contiguità da obbligatoria diventa facoltativa. Il sopralluogo esperito da questo Tribunale ha permesso di appurare la natura essenzialmente residenziale dell'isolato. Dal profilo della sostanza edilizia si è accertata la presenza predominante di palazzine di 3 piani, i cui volumi cubici, allineati e affacciati sul fronte del viale __________ e scadenzati all'interno di giardinetti recintati con siepi, muri di pietra ed inferriate, conferiscono all'isolato una certa coerenza e dignità urbanistica. Dall'esame dei piani risulta che la linea di costruzione su viale __________, posta a 4 m dal marciapiede e lunga circa 170 m, è stata tracciata considerando la maggioranza degli edifici dei ricorrenti, i quali risultano già sin d'ora sufficientemente allineati. Contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, essa non sovverte la situazione di fatto, ma la consolida, garantendo nel contempo una continuità spaziale ad una strada quale viale __________, importante per gli edifici di carattere rappresentativo che vi si affacciano: presentando su tutta la sua lunghezza - ben 900 m - e su entrambi i lati il medesimo ordine di linee di costruzione, viene marcata prospetticamente dall'assetto omogeneo del fronte comune delle costruzioni, che le conferiscono, in aggiunta al doppio filare d'alberi, l'aspetto di viale urbano. Questa misura è consona con gli obiettivi di riqualifica urbana e di valorizzazione ambientale del territorio perseguita con il nuovo piano, pertanto risulta sostenuta da un prevalente interesse pubblico.
Anche il vincolo di contiguità, ammessa o obbligatoria, che assortisce la linea di costruzione contestata, ha come scopo quello di strutturare le costruzioni in funzione della strada, in modo che le nuove edificazioni abbiano un ritmo equilibrato. Nel caso specifico, la linea di costruzione ammette la contiguità su un fronte lungo 110 m (viale __________), laddove la struttura fondiaria è sufficientemente razionale per permettere di ottenere un risultato urbanisticamente soddisfacente anche nel caso in cui il proprietario desideri riedificare discostandosi da tale ordine, rispettando quindi le distanze da confine fra i fondi, come nella situazione di fatto attuale. Il piano auspica pertanto la contiguità nell'intento di favorire la formazione di una volumetria delle edificazioni congrua con il disegno urbanistico a connotazione cittadina che deve assumere il quartiere, ma non la impone: con la contiguità, al proprietario viene concessa la facoltà di sfruttare maggiormente le possibilità edificatorie del proprio fondo; tuttavia, vi può rinunciare, senza comunque il rischio di vedersi sorgere a confine una costruzione del vicino senza il suo consenso (in tal senso: modifica d'ufficio del Consiglio di Stato, cfr. risoluzione impugnata, pag. 94). Di conseguenza, nella misura in cui i ricorrenti avversano il vincolo di contiguità ammessa, essi dimostrano di essere sprovvisti di un interesse alla contestazione e la domanda deve essere giudicata irricevibile. Per quanto concerne invece l'ordine contiguo obbligatorio, che nella fattispecie assortisce la linea di costruzione nei residui 60 m di viale __________, continuando sul retrostante fronte di via __________ per un'altra sessantina di metri, va considerato che in assenza di tale vincolo, ritenuta una situazione fondiaria problematica per la presenza di terreni molto piccoli (mapp. __________, __________- l'unico mappale non ancora edificato dell'isolato - e __________) o con una conformazione poco razionale (mapp. __________, __________e __________), l'edificazione di alcuni mappali diverrebbe impossibile. Tant'è che le edificazioni presenti sui fondi __________4, __________e __________sono già in ordine contiguo e la pianificazione non fa altro che riprenderne l'assetto, estendendolo anche ai mapp. __________e __________, dando così luogo alla previsione di un isolato a corte, a pianta triangolare, con fronte sia su viale __________, sia su via __________, impiantando, con il concorso dell'adiacente __________ __________, uno spazio urbano attrattivo e qualitativo, sia dal profilo sociale che ambientale, a cui occorre riconoscere un chiaro interesse pubblico.
4.2.3. Altezza minima
Il quartiere all'esame è stato assegnato alla zona B, destinata in prevalenza alla residenza, cui devono essere obbligatoriamente riservati i 4/5, ovvero l'80%, della SUL. Essa non esclude, tuttavia, la presenza, minoritaria (1/5 della SUL complessivamente), di contenuti - non molesti - commerciali, artigianali, amministrativi e di carattere alberghiero. L'indice di sfruttamento è pari a 1. L'art. 44 NAPR, che regolamenta l'edificazione nella zona in oggetto, prescrive un'altezza minima delle costruzioni di m 13.50 e fissa quella massima a m 16.50.
Il Governo ha ritenuto che il vincolo di un'altezza minima delle costruzioni è utilizzato, da tempo, soprattutto in ambito cittadino. Il rapporto di pianificazione - ha rilevato il Consiglio di Stato - mette in evidenza i problemi di strutturazione urbanistica in diversi quartieri di recente edificazione, soprattutto per quanto riguarda il disegno urbano e la qualità degli spazi pubblici e privati, ed esprime la volontà di evitare il sottoutilizzo del territorio e di migliorare il tessuto costruito. La norma proposta intende dunque favorire un tessuto insediativo coerente, che prevenga le tipologie più disparate nei quartieri interessati, caratterizzati dall'accostamento tra costruzioni di piccola taglia ed edifici di mole rilevante. Per questi motivi, secondo il Consiglio di Stato l'imposizione di un'altezza minima costituisce una misura pianificatoriamente corretta e sostenibile.
Il Tribunale non può che far sue, su questo punto, le considerazioni addotte dal Consiglio di Stato. Va anzi semmai rilevato che il comparto ove sono ubicati i fondi degli insorgenti, a ridosso del centro storico, si presta in modo ottimale al perseguimento delle finalità dell'avversata normativa. Questo è difatti sì segnato dalla presenza di numerosi palazzi di 4 e 5 piani d'altezza, dalla mole del Centro Cantonale di Informatica, nonché, nelle relative adiacenze, da imponenti edifici, quali l'ex palazzo __________, ora denominato __________ __________ __________, la Scuola arti e mestieri e la Biblioteca e Archivio Cantonale, tuttavia questi edifici sono frammisti ad abitazioni costruite su uno o due piani, la cui commistione casuale e disordinata determina un carattere cittadino solo parzialmente riconoscibile e tipico, anzi, di una realtà urbanistica sfuggita di mano. Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il piano regolatore, occorre riconoscere la sussistenza di un interesse pubblico all'imposizione di un'altezza minima delle costruzioni di quattro piani, volta a restituire - per quanto possibile - una certa coerenza ed omogeneità al settore interessato, secondo uno specifico disegno urbano, scoraggiando parimenti quelle edificazioni a carattere estensivo che non possono più essere tollerate in un comparto centrale, assicurandosi, in pari tempo, il suo sfruttamento effettivo. Essa merita pertanto piena tutela, a maggior ragione se si considera che l'altezza massima, non contestata dai ricorrenti, consente di elevare edifici fino a 16.50 m, avendo a disposizione un indice di sfruttamento pari 1, tipico di una zona a forte densità insediativa (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 37 LE, n. 1111).
4.3. Verificata la presenza di un interesse pubblico alle misure pianificatorie in contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete, i vincoli così adottati dal comune risultano ragionevoli, attuabili e sopportabili; segnatamente se non sacrificano sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto. Se così fosse, queste misure violerebbero il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). A tale proposito, i ricorrenti sostengono che i vincoli avversati, limitando gravemente le possibilità edificatorie delle loro proprietà, causano un notevole deprezzamento economico dei loro fondi.
Innanzitutto, come già sottolineato in precedenza, va ribadito che i vincoli in contestazione sono globalmente necessari ed idonei al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico di riqualifica e riordino urbano, che il comune si è prefissato. Inoltre, va ritenuto che il nuovo ordinamento pianificatorio ha aumentato i parametri edificatori di zona rispetto al piano previgente: difatti, in confronto alla precedente zona residenziale intensiva B2, ove erano inclusi i fondi degli insorgenti, la nuova zona B comporta un incremento dell'indice di sfruttamento dello 0,2 (ora pari a 1), dell'altezza massima di 3 m (ora pari a 16.50 m) e l'abolizione dell'indice di occupazione massimo del 25%, valore inadeguato per una zona che si definiva intensiva. Orbene, a fronte di questi dati e ritenuto nella fattispecie che alcuni fondi dei ricorrenti risultano di dimensioni modeste, è per l'appunto il vincolo di contiguità che favorisce e migliora il loro sfruttamento edilizio. Laddove poi la contiguità è obbligatoria, la facoltà edificatoria è ripristinata in favore di quei fondi che ne erano stati privati con il vecchio ordinamento (cfr. mapp. __________e __________). Inoltre, durante l'udienza 11 settembre 2002, i rappresentanti del comune hanno versato agli atti un memoriale composto da planimetrie e di calcoli (doc. A 13) dimostrante che i mapp. __________, __________e __________conservano intatte le loro potenzialità edificatorie, anche qualora i proprietari decidessero di edificare rinunciando all'ordine contiguo, dovendo quindi rispettare le distanze da confine. Da questa documentazione si evince difatti che in caso di riedificazione ai proprietari sarebbe consentito di esaurire integralmente l'indice di sfruttamento a disposizione. Pertanto, nella fattispecie, le misure pianificatorie all'esame devono essere considerate oggettivamente ragionevoli.
4.4. In conclusione, i vincoli in contestazione non prefigurano una violazione del principio della proporzionalità. Pertanto, essendo queste misure pianificatorie giustificate da un prevalente interesse pubblico, il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
2.I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 1'200.- (milleduecento).
__________ __________, ____________________, __________ __________, ____________________, __________ __________r, __________ __________, Fondazione
__________ __________ __________ __________ __________, ____________________, __________ __________, ____________________, __________ __________, ____________________, __________ __________, ____________________, __________ __________, ____________________ rappr. da: __________ __________,
Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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