AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2001.66
Data decisione, Autorità: 06.05.2002, TPT
Incarto n. 90.2001.00066
Lugano 6 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2001 di
contro
la risoluzione __________ settembre 2001 (n° __________) del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR intercomunale della Valle __________, Comune di __________, Sezione
viste le osservazioni 30 ottobre 2001 della Divisione della pianificazione territoriale e 6 novembre 2001 del Municipio di __________o;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto e in diritto:
che in data 30 marzo 2000 l'Assemblea comunale di __________ (ora ) ha adottato una variante di PR, che istituisce i necessari vincoli per la realizzazione della nuova funivia __________ -;
che avverso i contenuti della variante, pubblicata presso la cancelleria comunale dal 13 novembre al 13 dicembre 2000 e sul FU n° __________del ____________________ 2000, __________ __________ e __________ __________, comproprietari del mapp. n° __________RF di __________, non hanno interposto ricorso;
che con ris. gov. __________settembre 2001, n° __________1, il Consiglio di Stato ha approvato detta variante;
che i signori __________ e __________ chiedono ora al TPT di esortare i promotori a considerare debitamente i loro interessi nell'ambito dell'esecuzione dell'opera;
che nelle loro osservazioni sia il Municipio che il Governo hanno contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti;
che prima d'entrare eventualmente nel merito del gravame, va esaminato se esso sia ricevibile dal profilo della legittimazione attiva degli insorgenti, pacifica essendo peraltro la competenza di questo Tribunale;
che a norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT, entro 30 giorni dalla notificazione. La LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT);
che in concreto bisogna convenire con il Consiglio di Stato e con il Municipio che la legittimazione attiva dei ricorrenti non è data;
che infatti per ricorrere in seconda sede bisogna aver ricorso in prima e che senza questo presupposto la qualità ricorsuale non può essere riconosciuta;
che d’altra parte, con l'approvazione, non sono state decretate modifiche in qualche relazione con il mapp. n° __________RF;
che non è quindi è rintracciabile alcun interesse degno di protezione dei ricorrenti, che consenta di riconoscerne la legittimazione attiva a insorgere presso questo TPT;
che in tali circostanze il ricorso va dichiarato irricevibile;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Intimazione: - __________. __________. __________ __________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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