AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2001.57
Data decisione, Autorità: 06.05.2002, TPT
Incarto n. 90.2001.00057
Lugano 6 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2001 di
__________, __________. __________, rappr. da: st.leg. __________. e . __________ -, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ agosto 2001 (n. __________) del Consiglio di Stato, che approva il Piano particolareggiato del Nucleo di villaggio (PPNV) e alcune varianti di PR del comune di
viste le osservazioni 26 ottobre 2001 del comune di __________ __________ __________, rappr. dall'avv. __________ __________, __________, e la risposta 5 dicembre 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti,
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il PR del comune di _________ _________ è stato adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 giugno 1984 e approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. _________ del 3 dicembre 1985. Contestualmente a questa procedura il comune ha avviato lo studio del Piano particolareggiato del nucleo villaggio, in seguito PPNV, adottato dal Legislativo comunale alla fine del 1995, caduto tuttavia in votazione referendaria il 10 marzo 1996. Rielaborato nel 1998, il PPNV è stato poi adottato il 15 giugno 1999.
b. Contro il PPNV è insorto davanti al Consiglio di Stato il signor _________ _________, chiedendo, in via principale, che fosse annullata l'attribuzione del proprio fondo n. _________ alla zona "parchi o giardini o coltivi" e, in via subordinata, che ne fosse prevista l'espropriazione a carico del comune, fatti salvi eventuali sussidi.
c. Con risoluzione n. 3977 del 28 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha approvato il PPNV di _________ _________ e alcune varianti di PR per l'integrazione del piano particolareggiato, respingendo nel contempo il ricorso del signor _________ con motivazioni di cui si dirà, all'occorrenza, nei considerandi di diritto.
d. Contro la risoluzione governativa il signor _________ insorge al TPT con ricorso 26 settembre 2001. Rispetto all'impugnativa di prima istanza, il ricorrente inverte ora l'ordine di priorità delle domande, chiedendo di conseguenza in via principale la conferma della "previsione di espropriazione parziale di 2'370 mq del mappale _________ di _________ _________, di proprietà del sig. _________ _________, al "valore venale", per la quale il Comune di _________ _________ nel programma di realizzazione 4, Tabella degli espropri nucleo, prevedeva una indennità di "fr. 750'000", con "quota parte Comune di _________ _________ > 1/3" riportata nel programma di realizzazione 1 in prima priorità ("Priorità I"): fatti salvi eventuali sussidi che però non possono condizionare la previsione di espropriazione" e "in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento o inammissibilità della domanda 2, è annullato l'inserimento della part. n. _________ _________ _________ in zona inedificabile con destinazione "parchi, giardini o coltivi" in base al Piano particolareggiato del nucleo del Comune di _________ _________ adottato dal Consiglio di Stato il 15 .6.1999" (ricorso 26 settembre 2001, pag. 1).
Il fondo n. _________, rimasto ancora inedificato e ubicato in posizione strategica rispetto al lago, incornicia a nord-ovest la Chiesa rinascimentale di _________, monumento di grande pregio architettonico. Per questo motivo, esso è stato interessato da annose vicende, come con dovizia di dettagli il ricorrente illustra nella propria impugnativa; in particolare menziona le trattative intercorse con il comune per la sua cessione a fini protettivi del citato monumento, che si sarebbero poi tradotte pianificatoriamente con il dezonamento della sua parte rimasta ancora in zona edificabile, attribuita quindi alla zona "parchi o giardini o coltivi" del PPNV, affiancato negli atti dall'indicazione di un'espropriazione formale.
Con la decisione impugnata, il Consiglio di Stato avrebbe per contro avvallato la precisazione a posteriori del Municipio di _________ _________ (cfr. lettera 16 novembre 2000), secondo la quale il Comune non ha mai avuto intenzione di espropriare formalmente la parte del mapp. n. _________ in questione, bensì unicamente escluderla dal perimetro delle zone edificabili: ciò che viene indicato negli atti con la formulazione "esproprio" andrebbe quindi inteso quale previsione di un'eventuale espropriazione materiale. Così facendo, secondo il ricorrente, comune e Governo avrebbero "contrabbandato" una soluzione non prevista dal PPNV, quella di un possibile esproprio materiale in luogo di un'acquisizione per via d'espropriazione formale, disattendendo con ciò il diritto di essere sentito, l'obbligo di rinvio degli atti al comune e commettendo un eccesso e abuso di potere.
e. Nella risposta e nelle osservazioni il Consiglio di Stato e il comune di _________ _________ hanno postulato la reiezione del gravame.
f. In data 20 febbraio 2002 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, in occasione del quale il legale del ricorrente ha prodotto una memoria scritta e alcuni documenti acquisiti agli atti. In seguito si è proceduto al sopralluogo. Le parti si sono poi riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
L'art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT). In concreto la legittimazione attiva del signor _________, già ricorrente per gli stessi motivi, è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Occorre tuttavia specificare che il ricorrente sia in prima istanza, sia davanti a questo Tribunale, e in via principale, ha formulato una domanda tendente alla conferma della previsione d'espropriazione formale per un importo di fr. 750'000.- a carico del comune relativa ad una porzione del suo fondo. Ritenuto che questioni di natura squisitamente espropriative, come quella sollevata dal ricorrente nella fattispecie, esulano dalla procedura in corso, la domanda in quanto tale risulta quindi irricevibile. In particolare, si osserva che dal punto di vista pianificatorio il terreno dell'insorgente è interessato dal PPNV unicamente per l'attribuzione alla zona "parchi o giardini o coltivi" (cfr. tavola n. 4 delle rappresentazioni grafiche), in pratica inedificabile, disciplinata dall'art. 36 dell'Abaco normativo. Se questo azzonamento dia o meno luogo a espropriazione formale o materiale, sarà compito dell'Autorità competente pronunciarsi, ritenuto che presso il Tribunale di espropriazione, per altro, risulta essere già pendente una domanda in tal senso inoltrata dal ricorrente.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è per il resto ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
A tal riguardo occorre precisare che il PR84 attribuiva soltanto la parte mediana del fondo in oggetto alla zona edificabile (zona residenziale particolare RP), essendo il restante già inedificabile perché incluso nella zona senza destinazione specifica, la parte alta, o perché gravato da una linea di arretramento di 20 ml dalla chiesa nella parte bassa.
3.1 Prima di entrare nel merito, si osserva che a norma dell'art. 15 LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei all'edificazione, già edificati in larga misura (art. 15 lett. a) LPT) o prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni (art. 15 lett. b) LPT).
L’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad esempio sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448, consid. 4bc/bd; 114 Ia 250, consid. 5b; 118 Ib 344, consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
Si consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
3.2 Premesso che nel caso concreto non emergono motivi stringenti per non ritenere idoneo all'edificazione il terreno in questione, nonostante esso sia in pendenza, occorre quindi esaminare in primo luogo se esso è inserito in un comparto che adempie il presupposto della lett. a) dell'art. 15 LPT, vale a dire quello relativo alla preesistente ampia edificazione.
Determinante, a questo fine, non è che siano ampiamente edificate le singole particelle, ma che lo sia l'intero comprensorio. Le costruzioni devono creare assieme un gruppo di case, che presenti il carattere di un insediamento unitario. Deve risultarne un insieme sufficientemente concluso, dal carattere insediativo abbastanza marcato (Siedlungscharakter), con un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo abitativo vitale e non una casuale disseminazione di costruzioni più o meno ravvicinate.
Facenti parte dell’insediamento, possono pure essere considerati, a seconda delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (Baulücken), o quelle adiacenze, non costruite, che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione (DTF 113 Ia 444, consid. 4d/da).
Si terrà conto che l’art. 3 LPT, esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione, pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale. (DTF 116 Ia 336, consid. 4; 114 Ia 255, consid. 3c).
3.3 Nella fattispecie, il nucleo del villaggio di _________ _________ risulta costituito da una sostanza edilizia densa e compatta solcata da percorsi organici. Esso può vantare ancora un'immagine unitaria e definita, data dalla visione tuttora leggibile del suo perimetro naturale, circoscritto da elementi quali il riale _________ a nord, il corso d'acqua _________ ad est e dal muro continuo ad ovest, oltre il quale si estende la fascia pedemontana agricolo-boschiva del Monte _________ (cfr. relazione PPNV, pagg. 7 ss).
La Chiesa rinascimentale di _________, oggetto architettonico di pregio in quanto tale, rappresenta pure un elemento cardine rispetto al tessuto edilizio, sia per la sua funzione pubblica, sia per quella spaziale, essendo curiosamente ubicata sul margine del nucleo, in posizione sopraelevata e dominante, a presidio dell'abitato, proprio sull'angolo di congiunzione dell'asse nord, corrispondente al riale di _________, con quello ovest, definito, come si illustrava poc'anzi, dal muro continuo di cinta.
Il fondo n. _________ del ricorrente, invece, un vasto appezzamento di ca. 7'500 mq a forma rettangolare irregolare, praticamente inedificato, è posto in pendenza dietro la Chiesa di _________, incorniciandola sul lato nord-ovest. Esso risulta quindi a ridosso del nucleo del paese, tuttavia all'esterno dello stesso.
3.4 In base a queste premesse e tenuto in debito conto che la pianificazione esige, per quanto possibile, una delimitazione di comparti omogenei, facilmente riconoscibili mediante limiti naturali, artificiali o di pianificazione, il fondo dell'insorgente risulta dal profilo pianificatorio far parte inequivocabilmente del comparto inedificato della fascia pedemontana che lambisce e nel contempo definisce spazialmente il nucleo di _________ _________ ad ovest, sulle pendici del Monte _________, e che il PPNV attribuisce con fini protettivi alla zona "parchi o giardini o coltivi". Paesaggisticamente, il fondo in esame si profila dunque proprio come limite esterno di quella zona edificabile nella quale il ricorrente vorrebbe veder inserita la sua proprietà. Viceversa, fosse concessa la facoltà di costruire, si causerebbe la rottura di quel fronte edificato omogeneo e compatto, tuttora identificabile e riconoscibile, nonché di quell'equilibrio relazionale di qualità venutosi a creare nel trascorrere del tempo con la Chiesa di _________, che caratterizza in modo peculiare il nucleo e che il PPNV si prefigge per l'appunto di preservare e recuperare, essendo oltretutto oggetto dell'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Difatti, va condivisa la motivazione del il Consiglio di Stato, secondo il quale "l'attuale sfondo del monumento, garantito dalla gestione "a verde" della particella n. _________ permette ancora di leggere il rapporto originale di questo edificio con il resto dell'insediamento; per contro una sua edificazione lo altererebbe, compromettendolo irrimediabilmente e definitivamente" (cfr. risoluzione 28 agosto 2001, n. __________), apparendo oltretutto come un'estensione ingiustificata della sostanza edilizia nella fascia soprastante a carattere forestal-agricolo.
In conclusione va riconosciuto che nella fattispecie il requisito della preesistente ampia edificazione fa sicuramente difetto e pertanto l'azzonamento in discussione va confermato.
A titolo abbondanziale si rileva che con la decisione n. __________del 28 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha approvato da un lato il PPNV e dall'altro alcune varianti di PR necessarie per l'integrazione del piano particolareggiato. In particolare, una di queste varianti di PR prevede una linea di arretramento delle costruzioni dalla Chiesa di _________ tracciata sul terreno del ricorrente, che in quanto tale, a prescindere dall'attribuzione dello stesso operata dal PPNV, lo rende in pratica inedificabile proprio nella porzione mediana del terreno che il PR attribuiva in precedenza alla zona residenziale particolare RP. Questo vincolo, non essendo stato contestato dal ricorrente né in prima istanza, né davanti al TPT, è ormai cresciuto in giudicato.
3.5 Quanto all'urbanizzazione del comparto, essa non è notoriamente determinante, come ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza. Si veda per tutti la DTF 21.3.1994 in re S. c/ comune di __________ (1P.__________ /1993), ai cui sensi possono essere esclusi dalla zona edificabile non solo "terreni situati nelle immediate vicinanze di fondi edificati o ai margini del territorio urbanizzato e persino completamente urbanizzati, ma addirittura terreni che si trovano in aree già edificate, in particolare quando si tratta, come in concreto, soltanto di singoli edifici".
Si osserva che neppure i presupposti dell'art. 15 lett. b) LPT sono dati, ritenuto che le zone edificabili del PR85 sono a tutt'oggi sovradimensionate. Difatti, secondo i dati forniti dal comune (cfr. osservazioni del comune di _________ _________ 26 ottobre 2001, pag. 15) le previsioni dell'epoca (1980) si sono rivelate alla prova dei fatti del tutto irrealistiche: la contenibilità teorica del PR85 consente 5'240 unità insediative (UI) a fronte delle 3'288 UI effettive nel comune nel 1980, con quindi una riserva disponibile di 1'952 UI (59 %). Al I° gennaio 2000, quindi ben oltre il lasso tempo di 15 anni di cui all'art. 15 LPT, vi è stato un incremento reale di 507 UI, per un totale di 3'795 UI, con quindi ancora una riserva disponibile di 1'445 UI (38 %), margine più che adeguato, ritenuto oltretutto il modesto tasso di crescita effettivo, che giustifica il dezonamento parziale operato dal comune nella fattispecie.
A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non risulta infatti che la scelta dell'Autorità comunale d'includere il fondo dell'insorgente nella zona "parchi o giardini o coltivi" sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari. Le motivazioni addotte a suffragio di questa scelta, riassunte nei considerandi precedenti, sono valide e convincenti, e meritano piena riconferma in questa sede. Si osserva al proposito che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, molti fondi un po' dovunque, anche di notevole superficie, sono stati attribuiti alla zona "parchi o giardini o coltivi", come con tutta evidenza risulta dalla tavola n. 4 delle rappresentazioni grafiche del PPNV.
Per questi motivi,
visti le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 700.- (settecento) e a rifondere fr. 1'200.-- (millecento) a titolo di ripetibili al comune di _________ _________, rappr. dall'avv. __________ __________, __________ .
Intimazione: - st.leg. __________. e . __________ -, __________
avv. __________ __________, __________
Municipio di _________ _________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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