AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2001.56
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, TPT
Incarto n. 90.2001.00056 90.2001.00058
Lugano 27 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sull'istanza di restituzione in intero 25 settembre 2001 e sul ricorso 3 ottobre 2001 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________,
contro
la risoluzione __________marzo 2001 (n° ) del Consiglio di Stato, che approva il piano particolareggiato di Via __________ __________ () del comune di __________;
viste le osservazioni 14 novembre 2001 del Municipio di __________ e 21 dicembre 2001 della Divisione della pianificazione territoriale,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti,
r i t e n u t o,
in fatto:
B. Affinati degli studi e la disciplina relativa alla contiguità, nella seduta del 26 aprile 1999 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il __________, prevedendo in particolare all'art. 6 cpv. 3.1 NAPP, concernente le deroghe alle linee di edificazione:
Nel caso di edificazioni su due fondi contigui non realizzate contemporaneamente, ed in difetto di accordi fra i privati confinanti, il Municipio deroga all'obbligo di costruzione fino a confine, ordinando che le nuove edificazioni rispettino le seguenti distanze minime dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante:
° m. 1.50 verso le facciate senza aperture;
° m. 6.00 verso le facciate con aperture.
Avverso i contenuti del piano, pubblicato presso la cancelleria comunale di __________ dal 12 luglio al 10 agosto 1999 e sul FU n° __________-del __________ luglio 19, __________ __________ non ha interposto ricorso.
C. Venuto a conoscenza del gravame inoltrato al Consiglio di Stato dalla proprietaria del fondo contermine (mapp. n° __________ RF), che verteva fra l'altro sul tenore dell'art. 6 cpv. 3.1 NAPP, il 2 settembre 1999 __________ __________ chiedeva al Governo di poter prendere posizione in merito.
D. Senza dar seguito alla richiesta, con ris. gov. 14 marzo 2001, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato il PP1, apportando alcune modifiche e correzioni, fra cui la sostituzione d'ufficio all'art. 6 cpv. 3.1 NAPP della frase: "(…) il Municipio deroga all'obbligo di costruzione fino a confine (…)" con la frase: "(…) il Municipio può concedere la deroga all'obbligo di costruzione fino a confine (…)". Avverso tale modifica, pubblicata presso la cancelleria comunale dal 9 luglio al 7 agosto 2001 e sul FU n° __________-__________del giugno 20, il signor __________ non ha interposto ricorso.
E. Sostenendo di esser venuto a conoscenza della risoluzione governativa solo il 20 settembre 2001, con istanza 25 settembre 2001 __________ __________ ha chiesto al TPT la restituzione in intero del termine di ricorso, invocando una violazione del suo diritto di essere sentito.
F. Censurando la mancata notifica personale da parte del Governo e sottolineando la sua qualità di parte al procedimento, in data 3 ottobre 2001 __________ __________ si è aggravato davanti al TPT, postulando l'annullamento della modifica apportata all'art. 6 cpv. 3.1 NAPP - contraria, a sua detta, agli intendimenti del comune - e chiedendo il ripristino della norma nella sua versione originaria.
Nelle osservazioni il Municipio e il Consiglio di Stato hanno postulato la reiezione del ricorso, mettendone in dubbio la ricevibilità.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
L'art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT). In concreto si pone il problema della tempestività del gravame. Il ricorrente asserisce di essere venuto a conoscenza della risoluzione 14 marzo 2001 solo il 20 settembre 2001 dal fratello, che a sua volta sarebbe stato edotto in merito dal vice-sindaco, signor __________ __________. Il ricorso risulterebbe senz'altro tempestivo, poiché introdotto entro 30 giorni dal momento in cui ha appreso dell'esistenza della contestata decisione. In qualità di proprietario del mapp. n° __________RF, toccato dal __________, egli sostiene infatti di possedere un interesse legittimo ad aggravarsi contro la risoluzione governativa, che, modificando a suo sfavore l'art. 6 cpv. 3.1 NAPP, avrebbe dovuto essergli notificata personalmente. Tale obbligo scaturirebbe dall'art. 37 cpv. 2 LALPT e della sua istanza 2 settembre 1999, intesa a formulare delle osservazioni in merito al ricorso presentato al Governo dalla proprietaria del mapp. n° __________RF. Sotto questo profilo, egli lamenta pertanto una flagrante violazione del suo diritto di essere sentito. Il problema circa la tempestività del ricorso può, ad ogni buon conto, rimanere irrisolto giacché, per i motivi che seguono, esso andrebbe comunque respinto nel merito.
2.2. La rigidità insita in questo tipo di ordinamento è stata recepita dal comune, il quale ha cercato di mitigarla, prevedendo la disciplina di cui all'art. 6 cpv. 3.1 NAPP. Ora, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ad un'attenta analisi la soluzione adottata dal comune, che istituisce un vero e proprio regime alternativo all'ordine contiguo, appare inadeguata dal profilo pianificatorio e quindi sprovvista di sufficiente interesse pubblico: essa si rivela infatti in contrasto con gli scopi perseguiti con il PP1, che impongono al contrario, e salvo casi eccezionali, di attenersi scrupolosamente al principio della contiguità sul fronte di Via __________ __________, per evitare che il conseguimento dell'obiettivo del piano, che già di per sé richiede tempi molto lunghi, venga ulteriormente differito in seguito alla concessione di licenze per nuove costruzioni in deroga a tale obbligo dipendenti semplicemente dalla mancanza di un accordo tra i proprietari interessati. La modifica effettuata dal Governo mira così a correggere i difetti della disciplina, appena evidenziati, ponendola in sintonia con l'istituto giuridico della deroga, istituto volto a mitigare le conseguenze negative derivanti dall'applicazione rigorosa di una norma nei soli casi, eccezionali, in cui l'interesse pubblico da essa tutelato non giustifichi il sacrificio imposto all'amministrato (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V. ed N. 39). Alla luce di queste considerazioni, nella misura in cui corregge d'ufficio l'art. 6 cpv. 3.1 NAPP, la decisione del Consiglio di Stato merita di essere tutelata.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
L'istanza di restituzione in intero è dichiarata priva d'oggetto.
__________ è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.-- (seicento).
Municipio di _________, __________
governativa, Bellinzona
territoriale, Viale S. Franscini 17,
Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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