AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2001.41
Data decisione, Autorità: 08.02.2002, TPT
Incarto n. 90.2001.00041
Lugano 8 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2001 di
rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, 2. __________ __________ SA, __________ __________ __________, rappr. da: St.leg. __________, __________, __________ & __________, __________ __________, __________3. __________ __________ SA, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________, 2.,3. avv. __________ __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ del 23 gennaio 2001 - zona di pianificazione comunale del Comune di __________;
visto le osservazioni del 5.09 01 della Divisione della pianificazione territoriale e del 1.10.01 del Municipio di __________ nonché la replica 29.10.01;
visti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
a. Il Municipio di _________ ha adottato una zona di pianificazione sul territorio giurisdizionale del comune di _________, limitatamente alla zona edificabile, "alfine di permettere l'attuazione di norme precise per la costruzione di corpi tecnici e accessori sporgenti sul tetto e antenne". Il Dipartimento del territorio aveva espresso parere negativo alla primitiva formulazione del provvedimento avente per oggetto unicamente le antenne di _________, avvertendo il municipio che il comune non aveva alcuna competenza in materia.
La decisione è pubblicata dal 5.2 al 6.3.01. Il termine di ricorso scadeva dunque il 22.3.01.
b. La _________ _________, la _________ _________ SA e la _________ SA (detti in seguito operatori) sono a beneficio di una concessione federale ai sensi della LF sulle Telecomunicazioni (LTC) per la _________.
c. Il DT ha promosso una pianificazione cantonale coordinata di questo importante servizio attraverso l'attiva partecipazione degli operatori. In questo ambito ha promosso il 21.02.01 un incontro con il municipio in cui:
a) l’avvocato di uno degli operatori (l'avv. _________) “propone di inviare al Comune da parte delle tre ditte un impegno formale a non inoltrare alcuna domande di costruzione per _________ sino a quando la pianificazione cantonale sarà completata e definitiva dopo un accordo con il comune di _________”;
b) la municipale _________ “propone che il Comune di _________ a sua volta, dopo aver ricevuto la dichiarazione citata, leverà dalla zona di pianificazione qualsiasi disposizione inerente (al)le antenne di _________ _________. Questa possibilità d’accordo verrà sottoposta al Municipio nella sua seduta del 22.01.2001 per una decisione formale (risoluzione municipale) e verrà inviata alle parti unicamente dopo che si riceverà la dichiarazione citata”.
d. Con scritti rispettivamente del 21.02, 22.02 e 02.03.01 gli operatori, fatto riferimento alla coordinazione e pianificazione in atto tra loro e l’autorità cantonale “vertente a stabilire il numero e l’ubicazione delle antenne per la _________” comunicano al Municipio di _________ che la rispettiva mandante:
“si impegna formalmente nei confronti di codesto lodevole Municipio a non introdurre alcuna nuova domanda di rilascio di licenza edilizia per l’installazione di nuove antenne sul territorio di _________ fintanto che detta procedura di pianificazione cantonale non sarà conclusa.” Con la precisazione che: ”la validità del presente impegno è subordinata all’estromissione, mediante formale risoluzione del Vostro Municipio, di qualsiasi regolamentazione e/o limitazione inerente le antenne per la _________ dalla zona di pianificazione, di cui alla risoluzione municipale no. __________del 15 gennaio 2001 (con periodo di pubblicazione dal 5 febbraio 2001 al 6 marzo 2001).”
e. Con lettera del 7.03.01 il municipio, preso atto della convergenza di intenti e dell’impegno risultante dalle surricordate lettere degli operatori, conferma loro che “nell’ambito della zona di pianificazione pubblicata dal 5 febbraio al 6 marzo 2001, il nostro Municipio si impegna a non adottare le misure relative alle antenne di _________ prima dell’adozione della pianificazione cantonale …” Resta inteso che il comune sarà coinvolto “nella determinazione definitiva dei siti eventualmente prescelti a _________ …”
Sino all’adozione delle pianificazione cantonale “non saranno esaminate vostre eventuali domande di posa di antenne, che vi siete comunque già impegnati a non inoltrare.
Il Comune resta invece libero per quanto concerne gli altri corpi tecnici ed accessori e altri tipi di antenne, pure compresi nella zona di pianificazione.
f. Nella lettera al municipio del 16.03.01 lo Studio Avv. __________ __________ prende atto della succitata risoluzione, “in forza della quale (questa la sua conclusione) tutti gli impianti antenna per radio_________ - soggetti ad un’autorizzazione ORNI - sono estromessi dal campo di applicazione della zona di pianificazione … la quale in sostanza, quindi, è da ritenere parzialmente revocata”.
g. Nessuna reazione del municipio e nessun ricorso degli operatori alla scadenza del termine.
h. Segue un nuovo incontro tra le parti il 12.04.01. La SPU sollecita a due riprese il municipio a revocare la zona di pianificazione per quanto concerne le antenne per la _________.
Finalmente con scritto 11.06.01, intimato ai concessionari il 13.06.01, il municipio comunica loro la risoluzione del 7.06.01 con la quale, pur concordando con la pianificazione cantonale nel frattempo conclusa, non revoca la zona di pianificazione.
Per il municipio la zona di pianificazione è una valida alternativa da contrapporre in Consiglio comunale alla proposta di articolo che vorrebbe vietare le antenne su tutto il territorio edificato e edificabile del comune.
Il municipio conferma quindi che “salvo diversa indicazione del legislativo, dopo la serata informativa, preavviserà favorevolmente le domande di posa di antenne conformi all’accordo.
i. Posti di fronte al chiaro rifiuto di revocare la zona di pianificazione quo alle antenne per la _________, gli operatori interpongono ricorso contro la zona in questione con atto del 26 giugno 2001, consegnato lo stesso giorno brevi manu al TPT. I ricorrenti chiedono che, accolto il loro ricorso, “la zona di pianificazione adottata dal municipio con risoluzione no. _del 15 gennaio 2001 (sia) parzialmente revocata limitatamente agli impianti di antenna destinati alla radio conformemente a quanto disposto dalla risoluzione dello stesso municipio no. __________ del 7 marzo 2001.”
I ricorrenti motivano la produzione del ricorso oltre il termine previsto dall’art. 64 LALPT con l’affidamento da essi riposto in buona fede nelle dichiarazioni rese dal municipio nel corso delle lunghe trattative e in particolare nello scritto del 7.03.01, concludenti alla revoca della zona in contestazione.
Il ricorso, “interposto a partire dal momento in cui gli affidamenti del municipio sono stati disattesi ovvero dal 14 giugno 2001” sarebbe tempestivo. La tesi è ampiamente sviluppata nella replica del 29.10.01.
Nella sostanza i ricorrenti negano segnatamente la competenza comunale ad adottare la zona in questione.
l. Il municipio contesta la tempestività del ricorso e difende la legittimità e opportunità del provvedimento pianificatorio impugnato, chiedendo il rigetto del gravame.
La Divisione della pianificazione territoriale non prende posizione sulla tempestività, limitandosi a rilevare, in proposito, che se da un lato i ricorrenti hanno rinunciato a ricorrere entro il termine dell’art. 64 LALPT “sulla base di precise e circostanziate assicurazioni rilasciate dal municipio di _________ in occasione ed in seguito agli incontri citati”, dall’altro hanno introdotto il ricorso entro il termine di 15 giorni a partire dalla notifica della risoluzione municipale dell’11.06.01, con cui il municipio decideva di non revocare la zona incriminata. Nel merito la definisce ingiustificata e illegittima.
Dei motivi esposti dalle parti diremo più compiutamente, all’occorrenza, nei considerandi di diritto.
ritenuto
in diritto
Poiché la pubblicazione è avvenuta dal 5.2 al 6.3.01, il ricorso, presentato brevi manu al tribunale il 26 giugno 2001, è largamente fuori termine.
I ricorrenti non lo contestano ma ritengono nondimeno tempestivo il loro gravame.
Essi pretendono di essere stati indotti a non ricorrere entro i termini dall’atteggiamento contrario alla buona fede (fairness) del municipio che prima dichiara di revocare la zona e poi si rimangia la parola data, “disattendendo pacchianamente quanto disposto nella risoluzione doc. F” (ris. municipale 7.03.01, n.d.r.).
Preso atto che, in base al principio costituzionale della buona fede, “è senz’altro possibile che il soggetto frustrato nelle sue legittime aspettative possa postulare anche la restituzione in intero dei termini ricorsuali decaduti, se tale effetto preclusivo si è verificato unicamente e casualmente a motivo di precisi affidamenti dell’ente pubblico, successivamente disattesi dalla stessa autorità pubblica (per tutti Häfelin/Müller N 583 e seg.), il presente allegato è da considerare senz’altro tempestivo in quanto introdotto entro i termine di 15 giorni a far tempo dalla notifica della risoluzione municipale di cui al doc. J (ris.7.06.01, n.d.r.), ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 64 cpv. 1 LAPT rispettivamente art. 46 cpv. LPamm applicabile nel caso di esame in virtù del rinvio generico operato dall’art. 38 cpv. 6 LALPT”.
Questi argomenti trovano poi ampio sviluppo nella replica del 29.10.01 a confutazione delle controargomentazioni svolte dalla Divisione del territorio e dal comune nelle rispettive osservazioni in cui chiedono il rigetto del ricorso.
Punto chiave è la dichiarazione del municipio contenuta nello scritto del 7.03.01.
Il testo pare dire che nell’ambito della zona di pianificazione - e prima che sia conclusa la pianificazione cantonale - il municipio non adotterà alle domande di posa di antenne le “misure” comunali in via di elaborazione, misure che la zona di pianificazione è per l’appunto deputata a salvaguardare. In altre parole, il municipio non negherà la licenza se le domande non saranno in contrasto con la pianificazione comunale in atto. Ciò non ha però alcun senso, ai fini pratici, visto la dichiarazione completiva del municipio che non esaminerà né deciderà domande inoltrate prima della conclusione della pianificazione cantonale.
“E contrario” si deduce che il municipio applicherà invece le misure alle domande presentate dopo l’adozione della suddetta pianificazione. Nell’ambito, sempre, della zona di pianificazione, che dunque non viene tolta né del tutto né con riferimento alle sole antenne. Col risultato che se una domanda non corrisponderà alla disciplina comunale in gestazione non verrà accolta.
Che è proprio il motivo per cui gli operatori ora ricorrono.
Come fanno i ricorrenti, difronte a un testo di questo tenore, a dare per acquisito che il municipio abbia espunto dalla zona di pianificazione - o almeno si sia formalmente impegnato a farlo - le disposizioni concernenti le antenne di _________?
E’ vero che il municipio avrebbe ben potuto, per scrupolo di correttezza, avvertirli che il loro assunto non aveva fondamento. Ma il suo silenzio non poteva avere per effetto di trarli in inganno. Ponendo la necessaria attenzione essi non potevano ritenere che la zona di pianificazione fosse revocata e nemmeno che il municipio si fosse impegnato a provvedervi. Dopotutto, competente a revocarla era proprio il municipio che l’aveva istituita, dimodoché il solo modo per essere sicuri che la zona fosse revocata era di esigere che il municipio prendesse una formale risoluzione in proposito. Ciò che gli operatori avevano appunto preteso con gli scritti seguiti all’incontro del 21.02.01, in cui subordinavano il loro impegno a quello del municipio di estromettere le antenne dal contestato provvedimento. Risposta che in realtà non hanno, riconoscibilmente, avuto.
Rinunciare a ricorrere basandosi sulla comunicazione del 7.03.01 non è compatibile con la diligenza esigibile in simili circostanze. L’affidamento nelle sibilline dichiarazioni municipali non può valere impedimento a ricorrere e giustificare il mancato rispetto del termine (negligenti non fit iniuria).
Di converso la notifica, il 13.06.01, della risoluzione 7.06.01 con cui il municipio ha espressamente rifiutato di revocare la zona di pianificazione non può valere quale cessazione di questo asserito impedimento e ripristinare l’interesse al ricorso e i termini per provvedervi.
Quasi che la dichiarazione dell’11 giugno costituisse revoca della revoca, impugnabile con autonomo ricorso, coi relativi termini che in siffatta ipotesi sarebbero rispettati.
I ricorrenti affermano di essersi astenuti dal ricorrere per aver fatto affidamento nelle dichiarazioni del municipio. Quando il municipio ha risolto di non revocare la zona contestata, l’affidamento si è rivelato fallace e, cessato con ciò il motivo per non ricorrere, il termine ricorsuale ha preso a decorrere. Poiché, dunque, la risoluzione che pone fine all’affidamento è stata intimata il 13.06, il termine di 15 giorni di cui all’art. 46 LALPT è stato ripristinato a decorrere dal 14 giugno 2001 e pertanto il ricorso deposto il 26.6.01 è tempestivo.
L’assunto è destituito di giuridico fondamento.
Il caso di specie non può apparentarsi con l’ipotesi dell’art. 46 cpv. 1 LPAmm, in cui, in assenza di intimazione, il termine ricorsuale di 15 giorni decorre dalla conoscenza della decisione impugnata. Conosciuta, scaduto il termine legale, non è, nel presente caso, la decisione impugnata, ma l’infondatezza dei motivi che hanno indotto fin lì a non impugnarla.
In concreto, e sempre nel quadro della tesi dell’affidamento sostenuta (a torto) dai ricorrenti, è semmai ipotizzabile la restituzione in intero contro il lasso dei termini prevista dall’art. 12 LPAmm, col rimando, circa i motivi e il termine, al CPC (art. 137 e 139 CPC).
Presupposto alla restituzione, secondo l’art. 137 CPC, è che l’istante o il suo patrocinatore dimostri di essere stato impedito dall’agire in tempo utile da motivi gravi, reali e oggettivi, senza sua colpa o negligenza.
Quanto al termine per chiedere la restituzione in intero contro il lasso dei termini è fissato dall’art. 139 CPC in 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Questa regolamentazione, giova rilevare, non è incompatibile con la tutela della buona fede, ora direttamente consacrata dall’art. 9 Cost., e peraltro neppure con il divieto di formalismo eccessivo sancito dall’art. 29 cpv. 1 Cost. Il legislatore ha tenuto conto di questi principi (allora riconducibili all’art. 4 vCost) introducendo la restituzione in intero quale correttivo ad una troppo rigida applicazione delle norme formali, ma nel contempo ha contemperato questa esigenza con quella di un ordinato svolgimento del processo e della necessaria sicurezza del diritto. Con ciò la buona fede è adeguatamente tutelata. Non v’è spazio per l’automatica rinascita, cessato l’impedimento, di un termine trascorso infruttuoso.
Ora, i ricorrenti non hanno rispettato il termine di 10 giorni dell’art. 139 CPC, ma, nell’erroneo assunto che il termine di ricorso di 15 giorni fosse ripristinato eo iure, hanno consegnato brevi manu il loro ricorso al tribunale il 26.06.01. A quel punto sono trascorsi 11 giorni dalla notifica, il 13.06.01, dello scritto 11.06.01, il cui contenuto essi sostengono aver loro rivelato la fallacia dell’affidamento riposto nel comportamento sleale della controparte.
Il ricorso è dunque tardivo; anche se la tesi dell’affidamento dovesse reggere, il che, per i motivi sopra esposti, non è postulabile.
In questa ipotesi, retta dall’art. 137 e non dall’art. 138 CPC, il ricorso dev’essere introdotto nei 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Precisazione, questa, fatta, s’intende, a titolo abbondanziale, posto che in concreto, per i motivi sopra svolti, neppure i presupposti dell’art. 137 sono adempiuti.
Considerato che l'intempestività del ricorso risulta con inequivocabile evidenza dagli atti, non si dà luogo, perché superfluo ai fini del giudizio, all'assunzione delle prove e agli ulteriori atti processuali chiesti dai ricorrenti.
Le tasse di giustizia seguono la soccombenza. Al comune, non rappresentato da patrocinatore, non sono assegnate ripetibili.
Per questi motivi,
visto le norme di legge applicabili alla fattispecie
dichiara e pronuncia:
Il ricorso, tardivo, è irricevibile.
La tassa di giustizia di 1000.- fr. é posta a carico, solidalmente, dei ricorrenti. Non sono attribuite ripetibili.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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