AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2001.24
Data decisione, Autorità: 20.11.2001, TPT
Incarto n. 90.2001.00024
Lugano 20 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2001 di
Comune di __________, __________,
rappr. da: Municipio di __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ marzo 2001 (n. __________) del Consiglio di Stato, che approva le varianti del PR relative alla revisione del Piano del traffico, al Piano dei gradi di sensibilità al rumore, al Piano delle zone e alle NAPR
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o,
in fatto e in diritto:
che con messaggio municipale n. __________/1999 il Municipio di __________ ha chiesto al Consiglio comunale l'adozione di alcune varianti di PR, accettate da quest'ultimo nella seduta del 7 febbraio 2000;
che fra queste varianti, quella concernente il Piano del traffico definisce corso __________ __________ come "strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato" nel tratto da piazza __________ a via __________, come "strada di raccolta" nel successivo tratto fino a piazza Indipendenza e da quest'ultima fino a largo __________ come "asse principale trasporti pubblici, spostamenti veicolari limitati";
che nella risoluzione di approvazione del PR del 14 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha modificato d'ufficio la qualifica del tratto di corso __________ __________ tra piazza __________ e via __________, attribuendola alla categoria "asse principale trasporti pubblici, spostamenti veicolari limitati", analogamente a quanto previsto dal comune per il rimanente tratto di corso __________ __________, funzionalmente e gerarchicamente del tutto simile;
che il comune di __________, con tempestivo atto di ricorso 6 aprile 2001, è insorto contro la suddetta decisione governativa davanti a questo Tribunale, ritenendo che l'assimilazione del tratto stradale tra piazza __________ e via __________ al rimanente tratto di corso __________ __________ vanifichi l'intendimento comunale, consistente, non certo nella soppressione del passaggio dei mezzi pubblici, che al contrario viene autorizzato, quanto nell'eliminazione del traffico di transito privato e nella conseguente possibilità di mettere a disposizione adeguati spazi su suolo pubblico per le attività commerciali (esposizione di merci all'esterno dei negozi, sistemazione di tavolini da bar, ecc.); chiede pertanto l'annullamento della modifica d'ufficio e la conferma della definizione comunale per la tratta viaria in oggetto;
che la Divisione della pianificazione territoriale con risposta 19 luglio 2001, confermata nell'udienza in contraddittorio del 16 ottobre 2001, preso atto delle argomentazioni ricorsuali che per altro chiariscono e precisano gli intendimenti comunali non compiutamente emergenti dal rapporto di pianificazione, condivide di conseguenza la qualifica di "strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato" relativa al tratto di corso __________ __________ tra piazza __________ e via __________, ritenuto che con ciò il comune intende conferirgli la caratteristica di strada pedonale e ciclabile sulla quale è in particolare permesso il transito dei mezzi pubblici e postula quindi l'accoglimento del ricorso;
che da quanto precede non si ravvisano motivi per dubitare della congruità e fondatezza del riesame della propria valutazione da parte dell'autorità di approvazione della pianificazione locale;
che questo Tribunale ritiene quindi degna di adesione la proposta governativa di accogliere il ricorso;
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione 14 marzo 2001 del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui modifica d'ufficio nel Piano del traffico la qualifica inerente al tratto di corso __________ __________ tra via __________ e piazza __________ di "strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato", definizione che viene confermata.
Non si prelevano tasse di giudizio né spese.
Intimazione:
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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