AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2001.3
Data decisione, Autorità: 19.07.2001, TPT
Incarto n. 90.2001.00003
Lugano 19 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2001 di
__________, __________ __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________,
contro
la decisione __________ marzo 1999 del Gran Consiglio approvante il Piano generale relativo alla correzione della strada cantonale (__________e la costruzione del nuovo valico del __________, nell’ambito del __________ - __________ __________;
in fatto
a. Il PG contestato dal ricorrente prevede la costruzione di un nuovo valico doganale in località Il , in territorio del Comune di __________ e la correzione della strada cantonale () tra __________ __________ e il valico in questione. Come tale, forma parte integrante del Piano dei trasporti del __________ (__________), integrato nel Piano direttore cantonale (PD) attraverso la scheda di coordinamento no. ., approvata dal Consiglio federale il 20 dicembre 2000.
Le opere contemplate dal PG in esame sono comprese nel progetto “Potenziamento __________ __________ - __________ __________ ”, suddiviso in due parti.
La prima comporta gli interventi sulla ferrovia compresi tra __________ __________ e __________ e segue la procedura federale di approvazione dei piani dalla Legge federale sulle ferrovie (LFer). Organo competente è l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) che ha autorizzato l’estensione dell’applicazione della procedura alle opere stradali integranti il potenziamento della __________. Vi fanno parte la demolizione del viadotto e del ponte doganale attuali.
La seconda parte concerne invece le opere previste dal qui impugnato PG.
b. Il qui ricorrente, che ha già fatto opposizione al progetto definitivo concernente il potenziamento della ferrovia, pubblicato dal 20 ottobre al 18 novembre 2000, ricorre in questa sede contro il PG “in quanto la realizzazione di questa parte di opera nell’ambito del PTL- __________ __________ implica la demolizione del viadotto e contempla l’abbattimento del ponte che collega __________ __________ __________ e __________ __________ __________.” Il ricorrente sottolinea il concetto, affermando che: “Qualora il viadotto e il ponte sul fiume __________ non venissero eliminati, è evidente che anche il progetto di costruzione del nuovo valico del __________ dovrebbe essere ridimensionato o comunque modificato.”
Chiede in via principale che il ponte non venga demolito ma continui ad assicurare il collegamento tra la Svizzera e l’Italia e così pure che non venga demolito il viadotto sul fronte lago di __________ __________, ma mantenuto e valorizzato con la ridefinizione delle vie di comunicazione e delle aree di svago pubbliche. E’ inoltre chiesto che il PG impugnato venga modificato in funzione del mantenimento del viadotto e del ponte di __________ __________. In via subordinata le pretese vengono ripetute, con rinuncia tuttavia alla modifica del PG se il mantenimento del ponte e del viadotto non ne influenzano gli indirizzi.
Con protesta di spese e ripetibili.
in diritto
Dal canto suo l’art. 13 LStr. del 23.3.83, modificata il 6.2.9.95 con entrata in vigore il 15.3.95, dichiara applicabile ai piani generali delle strade (PG) la procedura prevista dalla LALPT per i piani di utilizzazione cantonali (PUC). Competente a decidere i ricorsi contro i PG è dunque il TPT.
Per contro l’autorità ricorsuale in materia di progetti definitivi soggetti alla LFerr è l’UFT.
Ora, questi interventi non sono previsti dal PG ma dal progetto definitivo riguardante il potenziamento della __________ __________ - __________ __________. E’ dunque, in realtà, questo progetto che il ricorso, pur dichiarando impugnare il PG, intende contestare.
Il gravame, irricevibile in questa sede per mancanza sui punti contestati di una decisione impugnabile presso il TPT, va quindi trasmesso all’autorità competente a pronunciarsi in merito, l’UFT. Essa deciderà, verificandone la tempestività, se il “ricorso” può essere proposto in aggiunta all’opposizione contro il progetto definitivo, già presentata dal qui ricorrente, o se può essere ritenuto una semplice integrazione (replica?) delle argomentazioni svolte in quella sede.
Spetta in quel contesto all’UFT esaminare proponibilità e ragioni della domanda di cui al punto 1.2 del petito, chiedente non solo il mantenimento ma pure la valorizzazione del valico e la ridefinizione delle vie di comunicazione e delle aree di svago pubbliche.
Ora, è solo se la domanda di mantenere il ponte e il viadotto venisse accolta dall’UFT che il PG, concepito in funzione della loro abolizione, potrebbe rivelarsi inadeguato, dovendosi in quel caso esaminare se, malgrado tale modifica delle premesse, il trasferimento della dogana si giustifichi ancora e semmai a prezzo di quali adattamenti del piano.
Questo punto non può essere deciso preliminarmente, ma presuppone semmai che il ricorso venga sospeso, nell’attesa che l’UFT, solo competente in materia, decida sulla demolizione dei controversi manufatti. Tutto ben considerato non vi è però motivo di sospendere il giudizio nell’attesa che si verifichi o meno questa eventualità; giudizio che non comporterebbe comunque soluzioni pianificatorie, che il tribunale non ha il potere di adottare.
E’ evidente che se l’UFT pronuncia il mantenimento delle strutture viarie e doganali attuali il PG dev’essere riveduto: non ha infatti senso creare una nuova dogana se l’attuale rimane. Ma per ottenere ciò non occorre una pronuncia del TPT: in quel caso il progetto globale (__________- __________ __________) subirebbe una modifica così rilevante da richiederne il ripensamento e l’adattamento alle mutate circostanze. Con la possibilità del qui ricorrente di impugnare il PG così modificato, rispettivamente di chiedere ex art. 21 __________ la revisione che per remota ipotesi non fosse intrapresa spontaneamente.
La domanda, non sorretta da un interesse attuale sufficiente, non può essere accolta.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è volto contro la demolizione del ponte sul fiume __________ e del viadotto sul fronte lago di __________ __________, chiedendo la valorizzazione di quest’ultimo e la ridefinizione delle vie di comunicazione e delle aree di svago pubbliche, il ricorso è irricevibile. Gli atti sono trasmessi all’autorità competente a pronunciarsi in materia, l’UFT.
Nella misura in cui chiede la modifica del PG qualora ponte e viadotto venissero mantenuti, il ricorso è respinto.
Non si prelevano tasse di giudizio.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Ufficio federale dei trasporti, Berna
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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