AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2000.82
Data decisione, Autorità: 16.08.2001, TPT
Incarto n. 90.2000.00082
Lugano 16 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2000 di
__________, __________,
rappr. da: St. leg. __________ -__________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ novembre 2000 (n° __________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR di __________ (____________________),
viste le osservazioni 21 febbraio 2001 del Municipio di __________ e la risposta 11 maggio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il PR di _________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e il 13 settembre 1977 con le risoluzioni n. _________ e . Integrato da alcune varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in seguito sottoposto a revisione generale () adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 23 novembre 1998.
b. Contro il nuovo PR è insorto davanti al Consiglio di Stato il signor _________ _________, che è proprietario di una serie di mappali limitrofi (n. _________, _________, _________ e _________ RFD) ubicati in località _________, nonché dei mapp. n. _________ e _________ RFD, anch'essi confinanti fra di loro, siti accanto al cimitero di _________. Egli non condivide l'azzonamento che il _________ opera relativamente alle suddette proprietà e contesta alcuni vincoli che le gravano, vale a dire:
fmn -: se con il vecchio PR questi fondi erano integralmente inclusi in zona R5, con la revisione il pianificatore comunale ha effettuato una suddivisione, attribuendo il mapp. n. _________ alla zona R3 e mantenendo i fondi restanti nella zona R5. Proprio perché i fondi in oggetto formano un'unità territoriale di notevoli dimensioni, questo cambiamento, oltre che essere pianificatoriamente ingiustificato, compromette il loro razionale sfruttamento edilizio. Tali potenzialità edificatorie sono inoltre limitate dall'inserimento di due percorsi pedonali e del vincolo di alberatura (formazione lungo via _________ di un viale alberato). Chiede pertanto l'attribuzione di tutti i suoi fondi alla zona R5 e lo stralcio dagli stessi dei vincoli di passo pedonale ed alberatura;
fmn _________ e _________: pure con questi due fondi, che in origine erano attribuiti alla zona R5, il nuovo PR opera una suddivisione ritenuta ingiustificata, declassando la parte superiore della part. n. _________ in zona R4. Ritiene inoltre inutilmente lesivo il tracciato del percorso pedonale che corre su tutto il fianco nord dei mappali in oggetto, laddove potrebbe essere accolto dal confinante sedime AEP (cimitero). Chiede di conseguenza l'inclusione integrale dei fondi in zona R5 e lo stralcio del vincolo di passo pedonale.
c. Con decisione 2 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato il PR e respinto il ricorso del signor _________ con motivazioni che verranno in seguito riprese, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
d. Dissentendo da tale decisione, il signor _________ è insorto al TPT con atto di ricorso 12 dicembre 2000. Riproponendo nella sostanza le censure e le argomentazioni già sollevate in prima istanza, lamenta inoltre l'accertamento inesatto dei fatti oltre che la violazione del principio della parità di trattamento.
e. Nelle rispettive risposte, il Comune e la Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio concludono per la reiezione integrale del ricorso.
f. In data 25 giugno 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande salvo per la questione relativa ai passi pedonali: siccome il Municipio ha precisato che essi "sono previsti a livello indicativo e che i loro limiti definitivi verranno stabiliti al momento della loro esecuzione, che avverrà di principio al momento dell'edificazione privata e possibilmente su area pubblica" (cfr. verbale d'udienza 26 giugno 2001), il ricorrente ha ritirato su questo punto il ricorso.
g. Il 26 giugno 2001 il Tribunale ha proceduto d'ufficio ad una visita dei luoghi.
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
La legittimazione attiva del ricorrente, già insorto in prima sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT).
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT).
Giusta l'art. 14 LPT il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette, così come definite agli art.li 15, 16, 17 LPT. Queste le zone prescritte dal diritto federale. I Cantoni possono prevederne altre (art. 18 LPT).
Nel Cantone Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT dà facoltà al Comune di "precisare la destinazione delle zone edificabili destinate all'abitazione e al lavoro. La destinazione di queste zone può ulteriormente essere precisata e limitata; segnatamente possono essere previste zone per residenze esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o artigianali con adeguati servizi. All'interno delle zone possono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago". Il Piano regolatore deve dunque in primo luogo suddividere il territorio in zone; ad es. zone industriali, agricole, forestali, d'interesse storico, ambientale-paesaggistico e residue; deve quindi stabilire i parametri edificatori zona per zona, specificarne la destinazione, precisare gli usi ammessi e se del caso in quale misura e a quali condizioni. Tutto ciò rientra nella sfera di competenza del Comune. Come afferma Jagmetti (Commentario alla Costituzione federale, ad art. 22 quater n. 10), entro i limiti della loro autonomia i Comuni "possono essere attivi in materia di legislazione e creare loro stessi le basi per una restrizione della proprietà".
4.1. Prima di entrare nel merito occorre rilevare che una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nel caso di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze giurisdizionali del TPT. Nel caso concreto, gli articoli 32 (Zona R5 - intensiva), 35 (Zona R4 - semi-intensiva) e 37 (Zona R3 - semi-estensiva) NAPR, disciplinanti il regime edilizio dei fondi del ricorrente, si configurano come norme generali ed astratte, adottate dal Consiglio comunale, ossia dall'organo competente in materia comunale a norma di LOC. Esse costituiscono dunque la valida base legale delle restrizioni della proprietà lamentate in questa sede. Rimane dunque da esaminare se nella fattispecie la suddivisione dei fondi in oggetto in diverse zone d'utilizzazione residenziali, quindi con una differenziazione dei parametri edilizi, è sorretta da un eminente interesse pubblico e, in caso di risposta affermativa, se la restrizione della proprietà è proporzionata al fine perseguito.
4.2. Il concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve in una con la società riflettendone esigenze e aspirazioni (in questo senso DTF in ZBl 1976 pag. 362, cit. in Rhinow / Krähenmann Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung n. 57). In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua parte significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Si può dire che v'è interesse pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente recepito dalla collettività (cfr. G. Müller, Commentaire de la Const. féd. No. 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
4.3. fmn _________, _________, _________ e _________
4.3.1 I terreni del ricorrente sono inseriti in un ampio comprensorio territoriale edificato, che dal nucleo vecchio di _________ si estende in direzione di __________. A forma di triangolo rettangolo, i suoi lati sono definiti da via Vela a sud-est, quale altezza, da via __________ ad est, quale base, e da via _________ ad ovest, quale ipotenusa. Dal profilo morfologico questo comprensorio si compone in longitudine da due differenti fasce territoriali: una a monte, lungo via __________o, e una a valle, lungo via _________.
Fra via __________ e via _________, in senso trasversale, è ubicata la località _________. Questo comparto è suddiviso in due zone residenziali, definite a seconda della loro altitudine: R3 per la parte superiore (fmn _________) e R5 per la parte inferiore (fmn -).
4.3.2. Nelle proprie osservazioni al ricorso di prima istanza il comune aveva giustificato l'attribuzione del fondo n. _________ alla zona R3 con il principio di mantenere un equilibrio negli azzonamenti. Il mapp. n. _________, a cavallo fra R5 ed R3, perché in posizione soprastante rispetto all'intera proprietà, deve condividere il destino edificatorio di quest'ultima zona.
Dal canto suo, il Consiglio di Stato nella decisione impugnata e nelle osservazioni al ricorso di seconda istanza, rilevato come in quel luogo il _________ non modifica rispetto al vecchio PR l'assetto delle zone d'utilizzazione, ritiene pianificatoriamente corretta l'impostazione del comparto, che risulta così organizzato mediante altezze di edificazione che degradano in corrispondenza delle parti più elevate dello stesso.
4.3.3 Questo Tribunale non può che condividere le pregresse motivazioni.
Innanzitutto occorre premettere che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, già l'ordinamento previgente (PR 77) includeva il mapp. n. _________ in zona R3 e attribuiva gli altri tre in zona R5. Ciò risulta chiaramente dall'esame degli atti: il _________ non ha modificato l'assetto delle zone R3 e R5 in quel settore. Pertanto, la censura di accertamento errato dei fatti deve essere respinta.
I fondi in oggetto, tutti limitrofi e liberi da costruzioni, formano nel loro complesso una superficie di ca. 10'000 mq.
In particolare, i mapp. n. _________, _________, _________ si configurano come un anfiteatro, risultato dall'ormai dismessa attività d'estrazione di materiali ad opera dell'impresa del ricorrente. Esso ha per base un ampio pianoro accessibile da via _________ ed è cinto da scoscese "gradinate". Si può convenire con l'insorgente che i fondi citati formano un'unità territoriale con la fascia che si estende lungo via _________. Essa risulta difatti edificata intensivamente, come conferma la presenza di una serie di palazzi che insistono sui mapp. n. __________e __________, adiacenti a quelli in oggetto. I fondi dell'insorgente contribuiscono perciò a completare quel fronte urbano omogeneo lungo via _________, che il comune aveva già pianificato in tal senso con il PR 77 e che quello all'esame sostanzialmente conferma con la definizione di numerose zone R5. Su questo punto, evidentemente, il ricorrente non solleva obiezioni.
Diverso è il contesto relativo al fondo n. _________, che è ubicato alla sommità del citato anfiteatro, inserito in un'ampia area in pratica completamente edificata e dal marcato carattere semi-estensivo. Più che apparire come l'ultimo tassello del comprensorio sottostante a forte densità edificatoria, esso si configura come un elemento dell'ampio comparto R3, che proprio da quel punto si estende fino a via Maderno, e dal quale non si differenzia né funzionalmente, né morfologicamente. Per contro, includere il fondo in oggetto nella zona R5 causerebbe una rottura dell'equilibrio di un comparto già uniformemente edificato, apparendo quindi come un'estensione ingiustificata del comparto sottostante.
La soluzione del comune d'includere il fondo n. _________ nella zona soprastante, per la quale è prevista un'altezza massima di edificazione di ml 10,60 (cfr. art. 37 NAPR), al fine di preservarla ai suoi margini da potenziali edificazioni della stessa natura di quelle insistenti a valle (altezza massima ml 16,60; cfr. art. 32 NAPR), risulta pianificatoriamente sostenibile e corretto.
Inoltre, come ha rilevato a giusto titolo il comune nelle proprie osservazioni al Consiglio di Stato, con il nuovo PR l'edificabilità dei fondi del ricorrente ha subito un certo incremento per effetto della densificazione degli indici: complessivamente si è passati da una SUL di ca. 5'960 mq (PR 77) a una di ca. 10'380 (_________). L'azzonamento contestato, risultando quindi tutt'altro che pregiudizievole per le potenzialità edificatorie dei fondi del ricorrente, soddisfa pure il requisito della proporzionalità.
Per questi motivi la decisione del Consiglio di Stato è su questo punto confermata.
4.4 fmn _________ e _________
4.4.1. Pure questi due terreni sono ubicati nel vasto comprensorio triangolare illustrato in precedenza. Nel loro caso, occorre tuttavia precisare che tale comparto è solcato longitudinalmente da via __________, che principiando da metà di via __________ s'innesta in via _________, che a sua volta confluisce in via _________. A valle di via __________ si affaccia il mapp. n. _________ che, in posizione trasversale rispetto alla stessa, si estende in direzione della sottostante via _________. La part. n. _________ confina lateralmente con la parte inferiore del mapp. _________.
4.4.2. Con il PR 77 i terreni in oggetto erano inclusi in zona R5 semi-intensiva, disciplinata dal seguente ordinamento edilizio (cfr. art. 26 cpv. 4 vNAPR): indice di sfruttamento dello 0,6; indice di occupazione del 30% e un'altezza massima degli edifici di ml 16,50.
Con la revisione del PR i sedimi del ricorrente sono stati così azzonati:
a) il mapp. n. _________ è stato mantenuto in zona R5, che rispetto al vecchio ordinamento assume tuttavia un carattere edificatorio intensivo. Difatti, l'i.s. è stato incrementato dello 0,5 (tot. 1,1); l'i.o. è rimasto al 30%, ma con la facoltà di maggiorarlo fino al 45% limitatamente al piano terreno e per attrezzature di quartiere; l'altezza massima è restata in pratica invariata a ml 16,60 (cfr. art. 32 NAPR);
b) per contro, il fondo n. _________ è stato suddiviso trasversalmente in due zone:
R5 per la parte inferiore, laddove confina con la part. n. _________;
R4 per la parte superiore, laddove confina con via __________. La zona R4, semi-intensiva, incrementa il proprio i.s. dello 0,3 (tot. 0,9); mantiene l'i.o. al 30%, con la facoltà tuttavia di maggiorarlo fino al 45% limitatamente al piano terreno e per attrezzature di quartiere e riduce l'altezza massima degli edifici da ml 16,50 a 13,60.
Riassumendo: il nuovo PR incrementa, e non di poco, le potenzialità edificatorie dei fondi del ricorrente, malgrado la riduzione dell'altezza massima che tocca la parte superiore del mapp. n. _________.
4.4.3. Il Municipio di _________ fa notare nelle proprie osservazioni che l'assetto pianificatorio adottato dal comune in quella zona è giustificato nella volontà di densificare gli indici di edificazione e di mantenere un equilibrio degli azzonamenti lungo le strade (su entrambi i lati) e con le zone circostanti: nel caso di via __________ verrebbe attuata mediante la regolamentazione di una tipologia edilizia omogenea nelle altezze.
Difatti, il _________ prevede ad est della via __________ un vasto comparto inserito in zona R4, la quale si estende poi sia sul versante opposto della strada (ovest) con una fascia profonda ca. 40 m, dove è ubicato con altri fondi quello del ricorrente, sia verso e al di là di via __________ (sud-est).
4.4.4. In linea di principio le ragioni pianificatorie avanzate dal comune sono condivisibili.
Innanzitutto occorre premettere che via __________, salvo che per i mapp. n. __________e -, risulta completamente edificata su entrambi i lati.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'impostazione comunale relativa a tale comparto ha tenuto conto dell'attuale stato di edificazione. Difatti, la visita dei luoghi ha potuto confermare che lungo via Lanz si affacciano 3 edifici di un piano, 4 edifici a 2 piani, 5 a tre piani, 1 a quattro piani e 2 palazzine di 5 piani. Inoltre, laddove via __________ confluisce in via __________, insistono sul lato prospiciente 3 edifici a tre piani e 1 di due piani. Questa sostanza edilizia, malgrado il suo assortimento, appare nel suo complesso omogenea ed equilibrata, anche perché intercalata da adeguati spazi verdi. In questo contesto, ove l'altezza media è rappresentata da edifici a tre piani, non è insostenibile, visto pure la conclamata densificazione degli indici, l'imposizione di un limite massimo di ml 13,60, sebbene che, agli occhi di questo Tribunale, un limite inferiore non avrebbe certamente arrecato disturbo. Di conseguenza, la fascia profonda ca. 40 m, che assoggetta i fondi sul lato ovest al medesimo regime edificatorio (R4) di quelli posti sul lato est di via Lanz, appare giustificata.
Per contro, la completa inclusione del fondo del ricorrente in zona R5 - con quindi un aumento dell'altezza massima a ml 16,60 -, oltre che a generare una disparità di trattamento con i fondi confinanti con via __________, causerebbe la rottura di quell'equilibrio di cui si diceva poc'anzi.
Pertanto, la decisione del Consiglio di Stato merita di essere confermata: non può infatti essere negato l'interesse pubblico ad una pianificazione ottimale, che ordini il territorio nel modo più razionale possibile e sia atta a conservare insediamenti equilibrati ed accoglienti (cfr. art. 1 cpv. 2 LPT). Allo stesso modo, ritenuto che già una metà del fondo n. _________ (ca. 2'000 mq) è incluso in zona R5 e che per la parte restante, ca. 1'800 mq, è consentita una altezza massima ragguardevole (ml 13,60), atta comunque a garantire un'edificabilità più che soddisfacente, è pure rispettato il principio della proporzionalità.
4.5. Priva di fondamento è infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che il Consiglio di Stato, a differenza di quanto avvenuto circa il fondo n. _________, ha modificato d'ufficio il limite di zona nel tratto a valle di via __________, tramutando di conseguenza una zona R4 in una zona R5.
A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non risulta infatti che la scelta dell'Autorità comunale di includere parzialmente il fondo del ricorrente nella zona R4 sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari. Le motivazioni addotte a suffragio di questa scelta, riassunte con dovizia di particolari nei considerandi precedenti, sono valide e convincenti, e meritano piena riconferma in questa sede. Si osserva al proposito che per quanto riguarda la modifica governativa della piccola zona a valle di via __________, il contesto in cui essa è inserita differisce sostanzialmente da quello di via Lanz, se non altro per il solo fatto che la pianificazione prevista in origine dal comune non era in grado di ottenere quell'unitarietà edificatoria che invece è risultata possibile su entrambi i lati di via __________.
5.1. Il ricorrente è pure insorto contestando il vincolo di viale alberato che grava il fondo n. _________, ubicato sul margine di via _________. Nella risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha ritenuto che il vincolo di servitù a favore del comune per la creazione di una fascia alberata lungo via _________ - fascia che si estende sul lato est della strada per una lunghezza di ca. ml 400 - fosse sorretto da un eminente interesse pubblico e non costituisse una misura sproporzionata per rapporto all'obiettivo di riqualifica urbana e ambientale di una strada sulla quale si attestano importanti attrezzature pubbliche quali il cimitero, la scuola d'infanzia, nonché un'area di svago, e che costituisce nel contempo uno degli ingressi al comune per chi giunge da nord. Obiettivo questo perseguito dal comune con la revisione del PR (cfr. Rapporto di pianificazione, pp. 28, 29; in particolare p. 30).
A questo proposito giova ricordare che, come descritto ai considerandi che precedono, salvo per il comparto sottoposto al vincolo AEP (asilo) e lo stesso fondo del ricorrente, la strada in oggetto attraversa un comprensorio ampiamente edificato e consolidato. Dal profilo della sussistenza di un interesse pubblico, bisogna ammettere che la creazione di un viale alberato come quello previsto è in grado di caratterizzare in modo marcato il prospetto dell'asse stradale, qualificando nel contempo l'area circostante, che, come giustamente osservato dal Consiglio di Stato, è ad alti contenuti pubblici. Non va inoltre sottaciuto che via _________ si inserisce in un disegno di riqualificazione urbanistico più ampio, costituito da una rete di viali alberati lungo gli assi di penetrazione del tessuto cittadino. Essa confluisce infatti in via _________, che con via __________ e via __________, tutte quante alberate, rappresenta nell'ordinamento territoriale preconizzato l'asse stradale che attraversa il comune da nord verso sud.
5.2 Verificata la presenza di un interesse pubblico alla misura in contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete, il vincolo così adottato dal comune risulta ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non sacrifica l'interesse privato contrapposto. Se così fosse, il vincolo violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 400).
Non fa alcun dubbio che la misura prospettata sia idonea al raggiungimento dello scopo prefisso. Inoltre, l'art. 14 NAPR prevede che la messa a dimora degli alberi sarà compresa fra il confine stradale e le linee di edificazione e che l'area così toccata rimane a tutti gli effetti usufruibile dal privato, anche per il calcolo delle quantità edificatorie. Da ciò discende che la misura pianificatoria all'esame non limita né la superficie dell'area edificabile del fondo n. _________, tanto meno le sue potenzialità edificatorie. Per questi motivi il vincolo in questione risulta conforme al principio della proporzionalità e va pertanto confermato.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 800.- (ottocento).
Intimazione: - St. leg. __________ -__________, ___________________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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