AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2000.78
Data decisione, Autorità: 21.01.2002, TPT
Incarto n. 90.2000.00078
Lugano 21 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2000 di
contro
la risoluzione __________ novembre 2000 (n° __________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR di __________ (____________________),
viste le osservazioni 21 febbraio 2001 del Municipio di __________ e la risposta 11 maggio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il PR di _________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e il 13 settembre 1977 con risoluzioni n. _________ e . Integrato da alcune varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in seguito sottoposto a revisione generale () adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 23 novembre 1998.
b. Contro il nuovo PR è insorta davanti al Consiglio di Stato la _________ SA, proprietaria delle particella n. _________ RFD di _________, sulla quale insiste, fra l'altro, lo stabile che ospita il museo _________, ubicato lungo via _________.
Il ricorso verte in particolare su due oggetti:
alberato tramite la messa a dimora di alberi su entrambi i lati di via _________. A tal riguardo fa notare dapprima l'incompetenza del comune ad intervenire su una strada cantonale senza apposita delega ai sensi di legge. Rileva quindi che tale viale alberato è incompatibile con il grado di sicurezza che una strada di collegamento principale, quale via _________, deve assicurare ai suoi utenti. Ritenendo inoltre questa misura come essenzialmente paesaggistica e di natura meramente estetica, ne contesta l'interesse pubblico. Denuncia inoltre il conflitto generato dall'alberatura con lo stabile del museo _________ adiacente, sia dal profilo estetico e funzionale - la chioma degli alberi vanificherebbe la visibilità dell'architettura dell'edificio, il quale è stato recuperato attraverso un lavoro di restauro conservativo inteso a promuoverne l'immagine e a potenziarne la funzione di richiamo sul pubblico -, sia da quello strutturale - le radici delle piante potrebbero interferire con i cavi e le tubature degli impianti del museo, oltre che a danneggiare i suoi muri maestri. Da ultimo, rilevando che i costi preventivati per la sua realizzazione risultano del tutto sproporzionati rispetto allo scopo perseguito dal comune, chiede in conclusione l'esclusione del viale alberato su via _________;
la ricorrente contesta inoltre la definizione di destinazione d'utilizzo prevista dall'art. 54 NAPR concernente il museo _________, ritenendola troppo restrittiva e vincolante, giacché escluderebbe a priori qualsiasi utilizzo che non fosse prettamente di carattere espositivo.
c. Con decisione 2 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato il PR e respinto il ricorso relativamente alla questione del viale alberato, confermando integralmente tale vincolo. In merito all'art. 54 NAPR, il Governo, precisando che la definizione contenuta nel disposto di PR non preclude la facoltà di riservare spazi dell'edificio in oggetto "per quelle attività direttamente connesse al museo ed indispensabili al suo funzionamento e che non sono unicamente di carattere espositivo" (cfr. ris. Consiglio di Stato n. __________, pagg. 135-136), ha dichiarato il ricorso privo d'oggetto su questo punto.
d. Contro la decisione del Consiglio di Stato La _________ SA è insorta al TPT con gravame 11 dicembre 2000. Dichiarandosi soddisfatta in merito alla precisazione governativa relativamente alla definizione della destinazione d'uso dell'art. 54 NAPR, ritiene questo punto superato e ripresenta la propria opposizione alla formazione del viale alberato su via _________. Riproponendo quindi nella sostanza le censure e le argomentazioni già sollevate in prima istanza, lamenta inoltre la carenza di motivazione della decisione impugnata e la conseguente violazione del diritto di essere sentito.
e. Nelle rispettive risposte, il comune e la Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio concludono per la reiezione del gravame.
f. In data 25 giugno 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale il patrocinatore della ricorrente e il comune hanno convenuto di sospendere la procedura, al fine di verificare se vi fosse spazio per una transazione in merito alla questione litigiosa.
g. Il 26 giugno 2001 il Tribunale ha proceduto d'ufficio ad una visita dei luoghi.
h. Con scritto 27 luglio 2001 la ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di riconfermare integralmente il proprio gravame.
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
La legittimazione attiva della ricorrente, già insorta in prima sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT).
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
La ricorrente lamenta la motivazione carente della decisione impugnata. A tal proposito si osserva che corrisponde a principi generali del diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito, che i motivi della decisione debbano essere noti all’interessato. “S’egli infatti non conosce i fatti e le norme ritenute decisive dall’autorità decidente non potrà spesso farsi un quadro dell’effettiva portata della decisione. Per di più non potrà adeguatamente impugnarla, giacché né lui né l'autorità ricorsuale avranno gli elementi per controllarne la fondatezza“ (DTF 98 Ia 460 ss, trad. ns.). In linea con questo principio, l’art. 26 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (cfr. DTF 112 Ia 110). E’ quanto è avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e confermato, malgrado le censure ricorsuali, il vincolo di viale alberato lungo via _________. Ciò è bastato d’altronde alla ricorrente per presentare un più che circostanziato ricorso.
Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del PD, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
Nel caso di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze giurisdizionali del TPT.
5.1. La ricorrente contesta dapprima la competenza del comune di _________ di poter intervenire su una strada cantonale, quale appunto via _________, in difetto di un'apposita delega. Questa censura non merita adesione.
Oggetto della pianificazione impugnata è la formazione di un viale alberato, con la piantumazione di un doppio filare di alberi lungo il rettilineo stradale cantonale che scorre davanti alla stazione delle FFS. Trattandosi quindi di una piantagione appartenente a una strada pubblica, torna applicabile nella fattispecie la Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (in seguito: Lstr) giusta i suoi combinati art. 1, 2 e 3.
5.1.1 A tal riguardo si osserva che secondo la Lstr la pianificazione delle strade cantonali avviene tramite il piano cantonale dei trasporti e i piani generali.
Giusta l’art. 8 Lstr il piano cantonale dei trasporti previsto dalla Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e servizi di trasporto è lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale anche in materia di strade.
A tenore dell’art. 11 Lstr i piani generali concretano gli indirizzi della pianificazione cantonale dei trasporti. Essi indicano in particolare il tracciato delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature di importanza cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il traffico pesante.
Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lstr i piani generali sono allestiti dal Dipartimento, che coordina i preavvisi delle istanze federali, cantonali e comunali interessate.
Nei casi in cui un’opera stradale è già inserita in un PR comunale l’art. 12 cpv. 2 Lstr dispone che questo sostituisce il piano generale.
L’art. 13 Lstr statuisce che i piani generali seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione cantonali (PUC). Sono dunque applicabili gli art. 44 seg. LALPT. Il PUC è adottato dal Consiglio di Stato che lo trasmette al Gran Consiglio per approvazione (art. 47 LALPT).
Contro la decisione del legislativo cantonale è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 49 LALPT) cui è conferito un potere cognitivo esteso all’apprezzamento. La potestà ricorsuale è pure riconosciuta ai cittadini attivi dei comuni interessati.
Questo per la pianificazione delle strade cantonali.
Per la costruzione la Lstr prevede di regola la competenza cantonale, con possibilità di delega ai comuni (art. 18 Lstr).
I progetti definitivi precisano i particolari tecnici dell’opera, quali l’assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna; essi indicano inoltre le linee di arretramento o di allineamento (art. 19 cpv. 1 Lstr).
L’art. 22 cpv. 1 Lstr prescrive che alla procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione si applichi la legge di espropriazione (art. 22 cpv. 1 Lstr). Giusta l’art. 22 cpv. 2 Lstr non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani generali e in particolare sul principio dell’espropriazione.
A norma dell’art. 22 cpv. 3 Lstr il Tribunale di espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche dei progetti definitivi.
5.1.2 Fatte queste debite premesse va innanzitutto rilevato che il piano cantonale dei trasporti è allo stato attuale ancora largamente incompleto, soprattutto al riguardo di una delle sue componenti costitutive che qui interessa: il piano dei trasporti regionale del _________, ancora in fase di allestimento. Ciò nonostante, fino all'adozione della pianificazione cantonale dei trasporti, possono essere approvati piani generali conformemente agli art. 11 a 13 Lstr (art. 56 Lstr). Via _________, la strada cantonale in oggetto, non è prevista in un PG, bensì si trova inserita nel PR di _________, che ne prevede ora la trasformazione in viale alberato. La questione che si pone è allora di sapere se nel caso di un intervento concernente una strada cantonale, l'utilizzo di uno strumento quale il PR al posto del PG è conforme alla Lstr.
5.1.3 La novella legislativa 6.2.1995 (entrata in vigore il 15.3.1995) ha modificato in parte la Lstr con l'obiettivo di semplificare le procedure di adozione dei piani sia a livello pianificatorio, sia esecutivo, parificando l'adozione dei piani generali alla procedura prevista per i PUC (art. 13 Lstr; art. 44 ss. LALPT), da un lato, fondendo in una sola le procedure di approvazione dei progetti esecutivi e d'espropriazione dall'altro (art. 22 Lstr).
In questo contesto L'art. 12 Lstr è stato integrato da un secondo capoverso del seguente tenore: "Nei casi in cui un'opera stradale cantonale è già iscritta in un piano regolatore comunale, questo sostituisce il piano generale".
In parallelo con questa disposizione il Gran Consiglio ha adottato l'art. 31 LALPT, il cui capoverso primo dispone: "Il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento, può chiedere l'iscrizione nel piano regolatore di speciali vincoli per l'esecuzione di opere di interesse regionale o cantonale come strade, scuole, case per anziani, zone a verde o di svago, impianti per la protezione dell'ambiente, come pure restrizioni per la protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti". A norma del secondo capoverso, "il piano regolatore deve menzionare esattamente le restrizioni legali della proprietà costituite a favore dello Stato o di altri enti". In questo caso l'iniziativa è dello Stato, che può imporre l'iscrizione nel PR di un vincolo particolare per l'esecuzione di un'opera che travalichi l'interesse del comune toccato, decisa dal Cantone stesso.
Per contro, nell'ipotesi dell'art. 12 cpv. 2 Lstr è il comune che inserisce (o, secondo un'interpretazione letterale del testo legale, ha inserito) un'opera stradale cantonale nel suo PR, ciò che sostituisce il PG (il PG non serve se l'opera stradale è già inserita nel PR). La legge non indica però attraverso quali vie il comune possa inserire (o, per effetto di quel "già", possa aver inserito) l'opera nel suo PR malgrado il disposto dell'art. 5 Lstr, ai cui sensi il Cantone pianifica le strade cantonale e i comuni quelle comunali.
Chiara divisione dunque delle competenze, sovvertita senza spiegazioni dall'art. 12 cpv. 2 Lstr.
Un barlume di spiegazione lo si trova, a dir il vero, nel Messaggio n. __________del 6.7.94, secondo cui l'art. 12 cpv. 2 Lstr, "a mente del quale il PR costituisce il piano generale nei casi in cui lo strumento di pianificazione locale preveda un'opera stradale cantonale, riflette una nuova impostazione legata alle crescenti esigenze di collaborazione fra gli enti interessati alla realizzazione di un'opera".
Malgrado l'infelice formulazione del testo legale e la vaghezza del suo commento, il senso del disposto, secondo la volontà storica del legislatore, desumibile anche dalla concomitante adozione del succitato art. 31 LALPT, è di ammettere che opere stradali cantonali, e per ciò stesso d'interesse sovracomunale, possano nondimeno essere pianificate dal comune, d'intesa con il Cantone, nel quadro della procedura di PR.
Presupposto logico è che l'intervento rivesta un interesse precipuamente locale e non entri in conflitto con la pianificazione superiore. La garanzia che ciò non avvenga è data dalla riserva dell'approvazione del Consiglio di Stato.
5.1.4 Nel caso che ci occupa, il viale alberato in discussione riguarda un tratto di strada cantonale, via _________, situato nel pieno abitato di _________, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Esso è parte integrante di un più ampio asse stradale di scorrimento interno e di penetrazione del borgo, costituendo in quanto tale uno degli assi importanti della viabilità comunale. Ritenuto inoltre che la misura in oggetto è di natura sostanzialmente urbanistica, orientata quindi in prevalenza a stabilire un rapporto qualificante tra l'elemento stradale e il suo contesto, indipendentemente da qualsiasi classificazione gerarchica viaria, risulta evidente la preponderanza della sua portata locale, giacché riguarda principalmente il tessuto urbano di _________, piuttosto che concernere specifici interessi cantonali o sovracomunali. Visto quanto precede, la via della pianificazione locale (PR) per la formazione di un viale alberato su via _________ risulta adeguata e conforme all'art. 12 cpv. 2 Lstr.
5.2. La ricorrente lamenta la carenza di interesse pubblico, nonché la violazione del principio della proporzionalità del vincolo di viale alberato.
5.3. Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone esigenze e aspirazioni (in questo senso DTF in ZBl 1976 pag. 362, cit. in Rhinow / Krähenmann Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung n. 57). In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua parte significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Si può dire che v'è interesse pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente recepito dalla collettività (cfr. G. Müller, Commentaire de la Const. féd., art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
5.3.1 Il comune di _________, allo scopo di consolidare la prevalente funzione residenziale sino ad ora svolta in ambito regionale, ha adottato con il nuovo PR alcuni obiettivi e indirizzi pianificatori intesi a migliorare la qualità di vita, l'aspetto urbano e la rivalorizzazione degli ambienti esistenti (rapporto di pianificazione pagg. 26 a 29). Fra gli strumenti atti a concretizzare questi intendimenti vi sono i viali alberati e le piantagioni, che, oltre a caratterizzare i diversi quartieri con un nuovo disegno urbano degli spazi pubblici, svolgono una funzione di recupero paesaggistico e naturalistico (habitat per diverse specie animali ed assi di collegamento ecologico, cfr. rapp. di pianificazione pag. 31) finalizzata a creare un ambiente urbano più vivibile per gli abitanti del __________.
Gli interventi più importanti riguardano le tratte di via _________ e via Turconi, dove è prevista una piantumazione di alberi su entrambi i marciapiedi ai lati della carreggiata stradale, mentre che sulla continuità di questi viali alberati, lungo le strade che costituiscono nel complesso gli assi di scorrimento interno, rispettivamente di penetrazione del tessuto cittadino, come ad esempio via __________, via __________ e via __________ Adorna, l'alberatura è prevista su di un lato, all'esterno del marciapiede, sulla proprietà privata.
Comune e Consiglio di Stato sottolineano di conseguenza come l'alberatura contestata non possa essere considerata come mero elemento estetico puntuale, bensì ritenuta quale intervento essenziale in termini di funzionalità e di assetto urbanistico dell'intera tratta stradale menzionata che, in accompagnamento di altri interventi urbanistici, contribuisce significativamente a riqualificare funzionalmente il tessuto edilizio del comparto in cui è inserita.
In merito a queste accennate altre misure urbanistiche giova precisare che il nuovo PR ha delimitato alcuni comparti speciali contenenti elementi caratterizzanti il Centro di _________, valorizzati e messi in risalto attraverso un intervento sul disegno urbano per mezzo di disposizioni edificatorie specifiche. Su via _________ insistono importanti attrezzature pubbliche, fra le quali lo stabile della stazione ferroviaria, nonché il museo _________ di proprietà della ricorrente. Anche per questo motivo il PR stabilisce un "comparto speciale a": oltre al citato viale alberato sono quindi previsti passaggi pedonali, linee di edificazione con allineamento obbligatorio, quote comprese fra valori minimi e massimi e indici relativamente elevati necessari per promuovere il disegno urbano caratterizzato da una densa edificazione in linea con edifici i più contigui possibili (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 41).
5.3.2 A fronte di quanto precede, occorre riconoscere nella fattispecie la sussistenza di un interesse pubblico alla formazione di un viale alberato, che, caratterizzando in modo marcato il prospetto dell'asse stradale, contribuisce, in un quadro articolato di misure urbanistiche correlate fra di loro, alla qualifica e al recupero urbano dell'area circostante ad alti contenuti pubblici. Considerata inoltre l'elevata densità dei parametri edificatori, soprattutto il lato est di via _________ (zona R5a residenziale intensiva), questa misura garantisce un adeguato stacco dalla strada e si rivela conforme al principio pianificatorio, che prescrive di inserire negli insediamenti spazi verdi e alberati (art. 3 cpv. 3 lett. e LPT).
5.4. Verificata la presenza di un interesse pubblico alla misura in contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete, il vincolo così adottato dal comune risulta ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto. Se così fosse, il vincolo violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 400).
5.4.1 Innanzitutto si rileva dai piani che la misura prospettata è idonea al raggiungimento dello scopo prefisso. In concreto, va precisato che il viale alberato su via _________, lungo ca. 600 ml, sarà realizzato con l'allargamento su entrambi i lati della strada di due marciapiedi, la cui continuità e larghezza (ciascuno poco meno di 6 ml) è garantita dalle linee di costruzione (allineamento) previste dal PR. E' vero che in alcuni tratti la sostanza edilizia esistente sopravanza queste linee (cfr. mapp. n. __________e alcuni capannoni siti sul mapp. __________), intralciando quindi marginalmente o in modo marcato l'esecuzione concreta dell'opera in quei tratti. Ciò costituisce tuttavia un effetto marginale, giacché ostacolati sarebbero soltanto ca. 70 ml di alberatura su complessivi 1200 (600 ml x 2) ml di viale. In aggiunta al fatto che, nel caso del fondo della ricorrente, il museo _________ si trova già perfettamente allineato sulla linea di costruzione, il vincolo così come prospettato, oltre che effettivamente idoneo a raggiungere lo scopo di riqualifica urbana ricercato, risulta pure oggettivamente ragionevole.
La ricorrente teme che l'alberatura possa arrecare danno al proprio stabile sia dal profilo materiale, sia da quello estetico. A tal riguardo si osserva che l'art. 63 cpv. 2 NAPR prevede che le piantagioni con altezze superiori a 6 m devono distare 4 ml dai fabbricati esistenti. A mente di questo Tribunale, questa distanza è congrua per preservare le strutture dell'edificio da eventuali interferenze con le radici delle piante, ritenuto comunque che giusta l'art. 51 Lstr le piantagioni eseguite sulle strade e sulle piazze pubbliche non devono procurare immissioni eccessive ai fondi adiacenti (cpv. 1), potendosi tagliare i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggiano il fondo privato se il proprietario, dopo reclamo, non vi provvede entro un termine conveniente (cpv. 3).
Per contro si può convenire in parte con la ricorrente laddove afferma che la chioma degli alberi potrebbe offuscare la visibilità dell'edificio adibito a museo e, con essa, i suoi conclamati pregi architettonici. Ciò avverrebbe tuttavia solo in una certa misura, ritenuto che per le sue dimensioni, misurando in altezza ben 17 ml, l'edificio risulta assai imponente e comunque visibile. Anche in questo caso, l'interesse privato deve cedere il passo a quello pubblico, fermo restando che questa problematica può essere ancora ponderata in fase d'esecuzione: molto dipende difatti dalla scelta delle specie arboree che si intende utilizzare, dalle loro dimensioni, nonché dalla cadenza della piantumazione. Si ricorda che oggetto di questa procedura è la pianificazione del viale alberato, non la sua esecuzione che sarà di pertinenza, con la definizione di tutti i dettagli connessi, di un'ulteriore e successiva procedura.
Pure di pertinenza della fase di realizzazione risulta la tematica relativa alla sicurezza stradale. Per ciò che concerne la fase pianificatoria, oltre a non risultare dagli atti alcun preavviso sfavorevole in questo senso della competente autorità cantonale, già sin d'ora si può affermare che elementi, quali un rettilineo stradale e una profondità di 6 ml per marciapiede, consentiranno senz'altro di formulare una soluzione esecutiva del doppio filare di alberi compatibile con il grado di sicurezza che una strada deve garantire ai propri utenti.
Generica, infine, la censura secondo la quale il costo dell'operazione, dell'ordine di fr. 2'160'000.-, di cui fr. 648'000.- a carico dei proprietari, è anch'esso sproporzionato per rispetto allo scopo perseguito. Rilevato che la questione dei contributi di miglioria esula dalla presente procedura, si osserva che non v'è nulla che lasci intendere che l'autorità comunale abbia sopravvalutato le possibilità finanziarie del comune e che le opere previste dal PR siano irrealizzabili per meri motivi finanziari. Basti qui ricordare che per l'attuazione del PR relativamente alle opere di traffico e agli spazi pubblici il comune di _________ ha previsto costi d'investimento per complessivi fr. 58,3 mio (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 65). In questo contesto, si nota che fr. 2,16 mio in favore di via _________ sono oltretutto suddivisi in due interventi sull'arco di 15 anni (cfr. rapp. di pianificazione, ricapitolazione costi, pag. 7).
5.5. In conclusione, le circostanze dinanzi descritte non prefigurano una violazione del principio della proporzionalità. Pertanto, essendo la misura pianificatoria all'esame giustificata da un prevalente interesse pubblico il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
visti gli articoli applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'000.- (mille).
Intimazione: - avv. __________ __________, ____________________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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