AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2000.67
Data decisione, Autorità: 19.07.2001, TPT
Incarto n. 90.2000.00067
Lugano 19 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del __________ novembre 2000 di
__________ __________, __________,
CE fu __________ __________, __________, 1.,2. avv. __________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ novembre 2000 (n° __________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR di __________ (____________________),
viste le osservazioni 21 febbraio 2001 del Municipio di __________ e la risposta 11 maggio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il PR di _________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e il 13 settembre 1977 con le risoluzioni n. ___e ________. Integrato da alcune varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in seguito sottoposto a revisione generale () adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 23 novembre 1998.
b. Contro il nuovo PR è insorto davanti al Consiglio di Stato il signor _________ _________, proprietario del mapp. n. _________ RFD di _________, che si è visto confermare il vincolo AEP (asilo comunale), che già gravava il proprio fondo con il vecchio ordinamento pianificatorio, in vista dell'ampliamento dell'adiacente scuola materna. Il terreno interessato, edificato con un'abitazione monofamiliare, è situato sul lato nord di via _________ e confina da un lato con la part. n. _________, sulla quale sorge detto asilo comunale, dall'altro lato con il mapp. n. _________, anch'esso inserito parzialmente in zona AEP.
Ritenuto come tale vincolo non appaia più giustificato, giacché lo sviluppo demografico pronosticato per il vecchio PR non ha poi trovato riscontro nei fatti e il pronostico per quello nuovo non sarebbe realistico e tale da far ritenere necessario un ampliamento della struttura scolastica esistente, il quale, semmai, potrebbe essere attuato, a suo dire, utilizzando la superficie non ancora edificata del fondo comunale, chiede l'esclusione del proprio terreno dalla zona AEP.
c. Con decisione 2 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato il _________ e respinto il ricorso del signor _________. L'autorità governativa ha in particolare sottolineato come nel caso delle scuole per l'infanzia, in considerazione della loro connessione funzionale con le aree residenziali, che comporta quindi un'ubicazione entro un raggio ragionevole dalla maggior parte delle abitazioni, la riserva di aree per garantire uno sviluppo delle strutture pubbliche esistenti sia di fondamentale importanza. Ciò, quand'anche l'evoluzione demografica pronosticata per il comparto residenziale in cui esse sono inserite si realizzi oltre l'orizzonte temporale del PR in esame.
d. Dissentendo da tale decisione, la signora _________ _________ e la CE fu _________ _________, divenute proprietarie del fondo in oggetto, in quanto succedute frattanto al signor _________ _________, sono insorte davanti al TPT. Nella sostanza ripropongono le censure e le argomentazioni già sollevate in prima istanza, avanzando inoltre alcuni dubbi circa la fattibilità finanziaria relativa all'ampliamento dell'asilo.
e. Nelle rispettive risposte, il Comune e la Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio concludono per la reiezione integrale del ricorso con argomentazioni che verranno all'occorrenza riprese nei considerandi di diritto.
f. In data 25 giugno 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, all'occasione della quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale e a presentare conclusioni.
g. Il 26 giugno 2001 il Tribunale ha proceduto d'ufficio ad esperire un sopralluogo.
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
La legittimazione attiva delle ricorrenti, già insorte in prima sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT).
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT) e attua il contenuto del PD, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
Il principio fondamentale secondo cui scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 75 Cost.) viene ripreso e sviluppato dalla LPT. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. Si dovrà in particolare tener conto dei bisogni regionali, ridurre le disparità urtanti, rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole o centri per il tempo libero, evitando o riducendo al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
4.1. Una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nel caso di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze giurisdizionali del TPT. L'azzonamento della superficie in contestazione ed il vincolo a cui è sottoposta è infine palesemente sorretto da una base legale (art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT).
L'oggetto del contendere si riduce pertanto ad una verifica dell'esistenza di un interesse pubblico a sostegno del vincolo e del rispetto del principio della proporzionalità.
4.2. Il concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve in una con la società riflettendone esigenze e aspirazioni (in questo senso DTF in ZBl 1976 pag. 362, cit. in Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung n°. 57). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua parte significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Si può dire che v'è interesse pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente recepito dalla collettività (cfr. G. Müller, Commentaire de la Const. féd. No. 34). Non occorre invece che il bisogno sia immediato.
Per quanto attiene specificatamente alle zone AP/EP occorre fare le seguenti considerazioni d’ordine generale. E’ nella natura dei piani regolatori di tener conto degli sviluppi prevedibili, non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT; DTF 110 Ia 53 consid. 4a, 109 Ia 191 consid. 4) ma anche per ogni altra fascia di utilizzazione delimitata da essi (DTF 109 Ia 267 consid. 4a). Come la giurisprudenza federale ha ripetutamente precisato, l’interesse pubblico può anche risiedere in bisogni futuri della collettività. Occorre però che la pianificazione “indichi con la massima esattezza possibile il fine perseguito e che la previsione formulata abbia una certa verosimiglianza di avverarsi” (DTF 113 Ia 464; cfr. pure 114 Ia 339 seg. consid. 2d). Per prima cosa dev’essere specificato con sufficiente chiarezza quale opera d’uso comune dev’essere realizzata sul fondo vincolato; deve quindi essere reso plausibile che la realizzazione di quell’opera, su quel preciso fondo risponde a un bisogno della collettività prevalente sull’interesse del privato a liberamente disporre della sua proprietà. Il bisogno dev’essere dunque sufficientemente individuato e dimostrato. Non è per contro ammesso invocare un generico interesse pubblico al fine di dar corso ad un indiscriminato accaparramento di terreni, per non meglio specificate e ancor meno dimostrate esigenze future.
La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che se attente analisi e prognosi, effettuate coi metodi riconosciuti della pianificazione del territorio, comprovano l'asserita necessità di terreno per determinate esigenze pubbliche, la fissazione di zone AP-EP non è censurabile. Che l'esecuzione delle opere prospettate possa richiedere un lungo lasso di tempo non è motivo sufficiente per togliere concretezza alla previsione. E neppure osta all'istituzione delle zone AP-EP il fatto che sulle opere da inserirvi si fosse discusso da lungo tempo senza averle mai realizzate (RDAT II 1993, n. 37, p. 96).
Inoltre, nella pur denegata ipotesi in cui questa struttura si rivelasse necessaria, ritengono che le dimensioni del fondo comunale (3032 mq), di cui attualmente 749 edificati, consentano appieno un ampliamento del manufatto, senza per questo dover ricorrere all'acquisizione dei fondi privati limitrofi.
5.1. Nella relazione tecnica del Piano Regolatore, il pianificatore del comune ha calcolato il fabbisogno di superfici per infrastrutture pubbliche secondo i parametri dell’ORL. Quale dato di partenza si sono ritenuti 11'300 abitanti, vale a dire la valutazione della popolazione teorica che la disponibilità edificatoria del PR può consentire, calcolata con un grado di attuazione oscillante tra il 70 e l'80 % (cfr. Rapporto di pianificazione, pagg. 61 e 62).
Orbene, i calcoli eseguiti tenendo conto di questa variabile (popolazione teorica) danno un fabbisogno in superficie edificabile per le scuole dell'infanzia che varia da un minimo di 9'040 mq ad un massimo di 13'560 mq (cfr. tabella A, allegato A.3a Rapporto di Pianificazione). Di conseguenza, a tale scopo è stata vincolata a _________ una superficie globale di 10'884 mq, che comprende le aree dei terreni ove sorgono le due attuali scuole materne (la sede di via __________ con le sue 4 sezioni, quella di via _________, 3 sezioni), la conferma dell'area per l'ampliamento della sede di via _________ (altre 3 sezioni) e infine un'area per una nuova sede in via _________ (5 sezioni).
5.2. Le contestazione ricorsuali non vertono tanto sull’applicazione dei parametri previsti dalle direttive ORL (sui quali anche codesto Tribunale avrebbe ben poco da dire, trattandosi di una materia eminentemente tecnica), quanto sui dati della popolazione utilizzati per i calcoli.
Esaminiamo in primo luogo l’evoluzione della popolazione residente.
5.3. La popolazione residente a _________ a fine 1998 assommava a 6'040 abitanti. La stessa, dopo un periodo di forte progressione, ha conosciuto nei decenni sotto il regime del vecchio PR un lungo periodo di stagnazione, caratterizzato da una trascurabile fluttuazione del tasso d'incremento. Difatti già dalla metà degli anni '70 il comune contava una popolazione di poco superiore ai 6'000 residenti.
Il PR approvato nel 1977 (concepito quindi in anni di forte sviluppo edilizio e demografico) rifletteva con evidenza il dinamico andamento della popolazione di _________ nel periodo precedente, prevedendo quindi una capacità teorica di 10'400 abitanti a pieno sfruttamento delle possibilità edificatorie. Questa impostazione ha avuto come conseguenza che gran parte del territorio comunale si presentasse già largamente edificato ed urbanizzato a tal punto che con il nuovo PR non fosse praticabile un'adeguata correzione attraverso un significativa opera di dezonamento. Considerato inoltre l'obiettivo della densificazione razionale degli insediamenti promossa dal PD, che in principio favorisce un aumento della capacità insediativa della zona edificabile, il _________ è risultato considerevolmente sovraddimensionato: la capacità teorica delle possibilità edificatorie risultando quindi di 11'300 abitanti, rappresenterebbe un possibile aumento di circa 186 % della popolazione residente a fine 1998. Questo Tribunale conviene con le ricorrenti che la realizzazione di tale crescita è altamente improbabile negli orizzonti temporali del PR in esame e che quindi saranno necessari parecchi decenni per raggiungere il pieno sfruttamento del PR (fatto salvo eventuali e imprevedibili modifiche dell’evoluzione demografica).
6.1. Nel caso che ci occupa, ossia sulla necessità di prevedere un ampliamento della sede di via _________, situata a sud di _________, occorre comunque ritenere che essa, essendo composta da 3 sezioni attualmente frequentate da circa 80 allievi, con quindi una media non trascurabile di oltre 26 allievi per sezione, può essere considerata satura se non addirittura sottodimensionata per rapporto alle necessità odierne (cfr. art. 15 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e art. 16 cpv. 1a del regolamento di applicazione). E' pur vero che il PR prevede la costruzione di una nuova sede ubicata in via _________. Tuttavia essa, essendo situata a nord di _________ ad oltre 1'200 m in linea d'aria da quella di via _________, può certamente concorrere a sgravare la struttura posizionata sull'asse mediano in via __________, anch'essa satura ed inoltre senza possibilità future d'incrementare la propria capacità ricettiva, ma non quella di via _________, se non indirettamente e per quantitativi di poco conto. Nella più rosea delle ipotesi, essa si vedrebbe ridurre la media di bambini per sezione ad un livello comunque molto prossimo al limite di guardia.
6.2. Limite di guardia che ad esempio verrà prevedibilmente largamente superato già solo all'avverarsi della seguente circostanza: prospiciente alla sede di via _________, sull'altro versante della strada in località __________, è sito lo stadio di calcio comunale. Il nuovo PR ne prevede la demolizione e il decentramento in località Campagna __________, con conseguente liberazione di una vasta area libera da costruzioni, posta in mezzo ad un comparto densamente edificato. Il comune ha azzonato questo sedime in zona R5 con vincolo di piano quartiere obbligatorio. Orbene, ritenuto che il terreno è di notevoli dimensioni, in mano ad un solo proprietario (il Comune di _________), che è posto in una località tutto sommato tranquilla, che tale zona risulta strategica "sia per gli aspetti funzionali, legati in particolare alla vicinanza dell'infrastruttura del __________ __________, che urbanistici (si trova nelle immediate vicinanze della sede dell'Accademia di __________ ed a contatto con zone per le quali il PR prevede una regolamentazione speciale)" (cfr. Rapporto di Pianificazione, pag. 44), risulta molto probabile che il piano quartiere venga realizzato. Ovvia conseguenza è l'insediamento nel comparto di un cospicuo numero di famiglie con relativa prole. In questa previsione, il TPT condivide pienamente le considerazioni del Consiglio di Stato in merito alla specificità dell'ubicazione riguardante la scuola materna di via _________, che inserita in un comparto già ampiamente edificato e nel cui raggio si trovano edifici con destinazione prettamente residenziale, esige dal Comune di _________ la garanzia che vi siano, a confine con la stessa, sufficienti aree da destinare alle necessità di un suo futuro razionale sviluppo.
6.3. In conclusione si può quindi affermare che in concreto sussiste una necessità e quindi un interesse pubblico alla conferma del vincolo AEP gravante il terreno delle ricorrenti per l'ampliamento della scuola d'infanzia di via _________ e questo anche per operare a livello pianificatorio dei dimensionamenti prudenziali atti a mantenere una certa riserva delle infrastrutture pubbliche previste.
Se è pur vero che le ricorrenti sono chiamate a sopportare un grave sacrificio, che in un futuro si concretizzerà nell'espropriazione formale della loro proprietà (oltre il 2010, secondo l'allegato A.4 a del Rapporto di pianificazione), va comunque rilevato come il vincolo in oggetto permette loro nel frattempo di continuare ad utilizzare lo stabile abitativo, avendo la facoltà di compiere quelle opere consentite dall'art. 43 LALPT. D'altro canto ancora in sede di udienza, i rappresentanti del Municipio hanno ribadito l’assenza di valide alternative a confine con il sedime dell'asilo, e l’assoluta necessità di vincolare una superficie adeguata ai fabbisogni futuri dell’istituto.
Ora, l’esame degli atti ha permesso di constatare come l’ubicazione scelta dal comune sia senz’altro idonea all'ampliamento della scuola d'infanzia.
Da un lato, l'istituto esistente è ubicato in luogo strategico, ossia al centro del comparto residenziale di _______-________, in una località relativamente tranquilla. La ricerca di un'ubicazione alternativa per il trasferimento della sede attuale, ammesso e non concesso che vi sia la possibilità di trovarne una adeguata, avrebbe comunque quale risultato di decentralizzare la sede ai margini del comparto, pregiudicando in tal modo la distribuzione razionale di tutte le scuole d'infanzia sul territorio del comune e più in generale gli obiettivi previsti dal PR all'esame. Per gli stessi motivi, risulterebbe pure irrazionale e sproporzionato pianificare una soluzione che preveda il mantenimento della sede attuale e la costruzione di un istituto distaccato in altro luogo, in vece dell'ampliamento così come previsto.
D'altro canto, per ciò che concerne l'ampliamento medesimo, si rileva che il mapp. n. _________ è largamente insufficiente per consentire un ampliamento senza dover ricorrere all'acquisizione di alcune superfici limitrofe: il fabbisogno in superficie è già stato calcolato adottando i parametri delle norme ORL, valori che non possono essere ulteriormente ridotti senza evitare di mettere a repentaglio il corretto dimensionamento dell’opera stessa. Inoltre, la morfologia del mapp. n. _________ e quella dell'edificio scolastico esistente che vi insiste non lasciano alternative circa l'identificazione dei terreni che vanno riservati in vista dell'ampliamento della sede attuale. L'immobile scolastico occupa la parte inferiore della part. _________, la quale risulta quindi inedificata nella sua parte superiore, laddove è proprio a confine con il mappale delle ricorrenti e con la part. n. _________, libera anch'essa da costruzioni e pure parzialmente oggetto del vincolo AEP. Un ampliamento della superficie attuale, che includa sia il mapp. delle ricorrenti, sia quello n. _________, consente uno sviluppo razionale, il meno incisivo sulle proprietà circostanti e per questo il più opportuno e corretto.
Ciò premesso, questo Tribunale ritiene che la misura pianificatoria all’esame rispetta anche il principio della proporzionalità. Il sacrificio imposto al proprietario privato deve nel caso specifico cedere il passo al prevalente interesse pubblico insito nella riserva di terreno per consentire un ampliamento della scuola materna.
In linea di principio non compete al TPT pronunciarsi sulla bontà, e tantomeno sull'opportunità, di scelte finanziarie adottate dai comuni. Il TPT, dato il riserbo impostogli in casi del genere, non può di regola entrare nel merito delle spese per opere pubbliche che l'autorità comunale decide di accollarsi. Il Tribunale interviene quando le scelte pianificatorie sono evidentemente insostenibili dal punto di vista dei costi. Il cittadino deve infatti essere protetto da scelte arbitrarie, quali sarebbero azzonamenti AP/EP che non potranno avere concrete utilizzazioni per carenza di mezzi finanziari. In caso contrario vi sarebbe uno sperpero di terreno e un danno alla collettività e in particolare alla persona gravata dal vincolo.
In concreto però non v’è nulla che lasci intendere che l’autorità comunale abbia evidentemente sopravvalutato le possibilità finanziarie del comune, e che le opere previste dal PR siano irrealizzabili per meri motivi finanziari. In un comune come _________ non si può sostenere validamente che i costi per l'ampliamento di un asilo, preventivati in fr. 4'540'000.-, non sono sopportabili. Anche questa censura non merita quindi accoglimento.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Le ricorrenti sono condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 800.-- (ottocento)
Intimazione: - avv. __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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