AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2000.43
Data decisione, Autorità: 12.12.2002, TPT
Incarto n. 90.2000.43
Lugano 12 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Claudio Cereghetti (giudice supplente)
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2000 di
__________. __________ __________, __________
rappr. da: avv. __________ __________, __________
contro
la risoluzione 11 luglio 2000 n. __________ con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore e dei piani particolareggiati dei nuclei del comune di __________;
viste le risposte:
20 novembre 2000 del Municipio di __________ ;
26 luglio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. L’__________. __________ __________ è proprietario di diversi stabili e terreni (prati, boschi) situati in località __________ di __________, sui monti del comune di __________.
B. L’area di proprietà __________ è molto vasta. È parzialmente recintata, in particolare nella sua parte a monte, sopra il nucleo di __________. La recinzione non sembrerebbe essere al beneficio di una licenza edilizia. L’Ufficio forestale del V circondario ne ha comunque tollerato la posa (scritto 26 ottobre 1989 dell’Ufficio, agli atti).
C. Il 10/11 febbraio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo piano regolatore comunale e in particolare un piano dei sentieri, che prevede diversi tracciati attraverso la proprietà __________, in particolare quello che attraversa il nucleo di __________ e sale verso l’alpe __________.
D. L’__________. __________ ha contestato la pianificazione adottata dal comune innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l’annullamento d’ogni percorso e/o diritto di passo pubblico a carico delle sue proprietà. Le motivazioni del ricorso di prima istanza saranno all’occorrenza riprese sotto.
E. Con risoluzione 11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di __________ e ha parallelamente respinto l’impugnativa __________, con motivazioni che saranno pure, all’occorrenza, esposte sotto.
F. Avverso tale decisione l’__________. __________ insorge innanzi al Tribunale della pianificazione del territorio, riproponendo la richiesta di annullare ogni percorso e/o diritto di passo pubblico a carico delle sue proprietà a __________. A sostegno delle sue domande il ricorrente, dopo alcune censure di ordine formale (mancata intimazione delle osservazioni formulate in prima istanza dal comune, mancata assunzione di talune prove), sottolinea tra l’altro che a Registro fondiario non risultano servitù di passo pedonale pubblico a favore del comune e a carico delle sue proprietà, in particolare lungo i mapp. __________e __________.
L’insorgente ricorda inoltre che, da qualche tempo, è stato realizzato un sentiero alternativo, non previsto nel PR, che passa sopra il nucleo di __________ (invece di attraversarlo), sentiero più comodo, anche perché altri tracciati previsti nel PR sono diventati con il tempo impraticabili. Invoca infine una violazione dell’art. 26 Cost. (garanzia della proprietà), contestando fra l’altro l’esistenza di una base legale che permetta ad un comune di inserire nella pianificazione locale un “sentiero escursionistico” (Wanderweg, secondo l’art. 3 LPS), nonché l’assenza di un interesse pubblico e la violazione del principio della proporzionalità.
G. Con osservazioni 20 novembre 2000 e 26 luglio 2001 il municipio di __________ e la divisione della pianificazione del territorio hanno chiesto la reiezione del ricorso. Il municipio sottolinea, in particolare, che il percorso pedonale nel nucleo di __________ esiste da tempo immemore e ha un valore storico e culturale d’interesse generale, tanto è vero che il nucleo presenta le caratteristiche di un complesso edificato lungo una direttrice di transito pedonale.
H. Questo Tribunale ha indetto una prima udienza il giorno 18 settembre 2001. Dopo la discussione il Presidente si era impegnato a esaminare preliminarmente la questione della competenza del comune ad assumere il provvedimento contestato.
I. Il 9 luglio 2002 si è tenuta una seconda udienza e il sopralluogo in contraddittorio, ritenuto che la censura relativa alla competenza del comune è evasa con la presente sentenza.
Nel corso dell’udienza è stato precisato l’oggetto del contendere: si tratta di cinque sentieri (verbale, pag. 2), lunghi qualche chilometro. Sentite le spiegazioni dell’ing. , le parti hanno concluso che nessuno dei cinque sentieri in contestazione figura fra quelli riportati in rosso nella carta escursionistica “ di __________ ”, cui rinvia il Decreto esecutivo 15 gennaio 1992 che istituisce misure d’applicazione alla LPS.
Le risultanze del sopralluogo sono indicate nel verbale.
L. Con scritto 6 settembre 2002 il patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti, fra l’altro, la documentazione in suo possesso relativa alla recinzione che interrompe il tracciato di uno dei sentieri. Ha inoltre chiesto un completamento dell’istruttoria: l’audizione di tre testi al fine di appurare i tracciati e la frequentazione dei passi pedonali e un ulteriore sopralluogo, anche per completare la verbalizzazione stesa nel corso del primo sopralluogo.
M. Il Tribunale ha respinto queste richieste e ha invitato le parti a presentare eventuali conclusioni, mettendo a disposizione l’incarto completo.
Nel termine impartito sono pervenute le conclusioni 9 ottobre 2002 del municipio, che si riconferma nelle sue posizioni, sottolineando in particolare che il sentiero che attraversa il nucleo di __________ è sempre esistito e non è mai stato contestato dai precedenti proprietari.
Sono pure pervenute le conclusioni 9 ottobre 2002 del ricorrente, che pure si riconferma nelle sue domande, con vari riferimenti ai documenti di causa e sviluppando le argomentazioni del ricorso.
in diritto:
In concreto la legittimazione del ricorrente è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Il ricorso è tempestivo.
Nel ricorso si chiede, fra l’altro, l’annullamento di ogni diritto di passo pubblico a carico della proprietà __________. La richiesta, nella misura in cui riveste aspetti civilistici o espropriativi (cui si allude nel ricorso), esula dalle competenze di questo Tribunale, nelle quali rientra invece l’esame della legalità delle scelte operate dal comune e approvate dal Consiglio di Stato. Il ricorso è ricevibile limitatamente a questo aspetto.
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
La pianificazione è volta ad un’appropriata e persimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio (art. 75 Cost.). La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT, il suolo deve essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT, il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in gioco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, uno sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione. In questo senso l'art. 3 cpv. 1 OPT prescrive alle autorità che "dispongono di margine d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale" di verificare quali sono gli interessi in causa, valutare se sono compatibili - e semmai con quali implicazioni - con lo sviluppo territoriale auspicato per quindi tener conto “nel miglior modo possibile di tali interessi, sulla base della loro valutazione”.
Il patrocinatore del ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale dei signori __________ __________i, __________ __________ e __________ __________ quali “persone che da tempo frequentano la zona (…) e che potranno dare con cognizione di causa indicazioni sui tracciati e sulla frequentazione dei passi pedonali”.
Questa richiesta è stata respinta con un giudizio anticipato sulle prove comunicato al ricorrente con raccomandata 26.09.2002, che rinviava per la motivazione alla sentenza. Non è infatti necessario procedere ad ulteriori verifiche sui tracciati e sulla frequentazione dei passi pedonali esistenti. La pianificazione, quale processo continuo di organizzazione territoriale, è volta al futuro e non è ancorata alle situazioni esistenti, che non sono di per sé decisive. In materia di percorsi pedonali, questo principio è sancito espressamente dall’art. 5 cpv. 1 LCPS, secondo il quale i comuni designano nei loro piani regolatori sia i percorsi pedonali esistenti, sia quelli previsti. La situazione sul terreno è peraltro stata sufficientemente verificata nel corso del sopralluogo 9 luglio 2002.
Anche la richiesta di esperire un secondo sopralluogo in contraddittorio è stata respinta con un giudizio anticipato sulle prove. Il ricorrente ha potuto spiegare e completare le tesi esposte nel ricorso di secondo grado una prima volta nel corso dell’udienza 18 settembre 2001, per poi svilupparle nel corso dell’udienza e del sopralluogo 9 luglio 2002, durato un intero pomeriggio. Nel corso del sopralluogo è stato possibile chiarire l’oggetto del contendere e visionare i tracciati maggiormente controversi, perché più vicini ai rustici di proprietà __________ (in particolare quello che attraversa il nucleo di __________ e quello alternativo, di recente realizzazione, situato più a monte), con ampia verbalizzazione.
5.1. L'art. 29 cpv. 2 Cost. (art. 4 vCost.), conferisce agli amministrati il diritto di essere sentiti prima che l'autorità assuma una decisione che tocca la loro posizione giuridica. L'estensione di questo diritto, la cui violazione costituisce diniego di giustizia, è definita in primo luogo dal diritto procedurale cantonale e, sussidiariamente, se le garanzie offerte da quest'ultimo sono insufficienti, dai principi procedurali che la giurisprudenza ha dedotto dal disposto costituzionale. Il diritto di essere sentito abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di fornire prove su fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di partecipare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo un'istituzione finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa alla parte di partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero influire sulla sua situazione giuridica. Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua violazione comporta l'annullamento della disposizione impugnata, a prescindere da quali possano essere le prospettive di esito dell'impugnativa. La giurisprudenza ammette tuttavia che il vizio possa essere sanato se il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi ad un’autorità di ricorso che dispone ha lo stesso potere cognitivo dell’autorità inferiore (cfr. riassuntivo della prassi __________, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, __________ 2002, n. __________segg., in particolare n. __________, __________, __________7, __________, __________).
5.2. Nel concreto caso il ricorrente ha potuto proporre e sostanziare innanzi al Tribunale della pianificazione tutte le sue censure. Queste rientrano, inoltre, nel pieno potere cognitivo del Tribunale (art. 38 cpv. 2 LALPT).Il Tribunale è difatti chiamato a pronunciarsi sull’esistenza di una base legale, sull’interesse pubblico e sulla proporzionalità degli avversati provvedimenti. Se violazione del diritto di essere sentito v’è stata, il vizio è pertanto stato sanato in questa sede, garantendo all’__________. __________ il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali, in particolare l’assunzione in contraddittorio delle prove ritenute necessarie.
Altrettanto dicasi della censura di carente motivazione, che sembra trasparire dall’ultimo capoverso del p.to 3 del ricorso.
Pure sanata, per gli stessi motivi, è l’eventuale violazione del diritto di essere sentito in relazione alla mancata intimazione delle osservazioni del comune al ricorso di primo grado. All’inconveniente della perdita del doppio grado di giurisdizione, invero non sollevato nel ricorso, si contrappongono le esigenze di economia processuale, che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si oppongono al rinvio della vertenza all’istanza precedente.
Secondo l’art. 36 Cost. e sulla base della giurisprudenza dedotta dall’art. 22ter vCost., una restrizione di diritto pubblico della proprietà privata è compatibile con la garanzia della proprietà solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico predominante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola l’istituto della proprietà e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad un’espropriazione (art. 26 cpv. 2 Cost.). Le restrizioni devono naturalmente rispettare anche gli altri principi del diritto amministrativo e costituzionale.
Nel concreto caso, il ricorrente invoca l’inesistenza di una base legale che permetta ai comuni ticinesi di inserire nella pianificazione locale sentieri quali quelli in contestazione, o meglio i “sentieri escursionistici” ai sensi dell’art. 3 LPS.
Il ricorrente deduce la sua censura dalla legge cantonale sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS), che applica, nel nostro Cantone, la LPS. Secondo l’insorgente, la LCPS distinguerebbe tra i percorsi pedonali (Fusswege) e i sentieri escursionistici (Wanderwege). I primi, generalmente situati all’interno delle località, sono di competenza dei comuni e pianificati secondo la procedura dei piani regolatori (art. 5 LCPS); i sentieri escursionistici vengono invece designati in un piano cantonale dei sentieri escursionistici (art. 7 segg. LCPS) e rientrano, di conseguenza, nella competenza esclusiva del Cantone.
Le tesi ricorsuali, che vertono su questioni terminologiche, nascono probabilmente da una certa imprecisione derivante dalla traduzione del termine “Wanderweg”, che nel testo italiano della LPS è stato tradotto come “sentiero”. Il legislatore cantonale ha invece più opportunamente usato il termine “sentiero escursionistico”, che comprende solo una parte dell’insieme dei sentieri (Messaggio concernente la LCPS del 16 febbraio 1993, pubbl., in Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1993, vol. 3, pagg. 1913 seg.). Secondo il citato messaggio, la LCPS affida al cantone e agli enti turistici locali la rete dei sentieri escursionistici, ai comuni la rete dei percorsi pedonali. Diversamente da quanto argomentato nel ricorso, quest’ultima categoria comprende non solo i percorsi situati all’interno delle località, ma anche quelli che collegano le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti e gli alpeggi (art. 5 cpv. 2 LCPS; Messaggio, pag. 1911). D’altra parte, come appurato nel corso dell’udienza 9 luglio 2002 e come ammesso da tutte le parti, nessuno dei sentieri in contestazione rientra fra i “sentieri escursionistici” riportati nella carta escursionistica “__________ di __________ ”, cui rinvia il Decreto esecutivo 15 gennaio 1992 sulla LPS. I sentieri in contestazione non sono quindi del tipo escursionistico, ma rientrano nella categoria dei percorsi pedonali ai sensi dell’art. 5 LCPS.
Tutti i sentieri in contestazione, di rilevanza locale, rientrano pertanto nelle competenze pianificatorie del comune di __________, sia in forza dell’art. 5 LCPS, sia sulla base degli artt. 3 cpv. 3 lett. c LPT nonché 28 cpv. 2 lett. p LALPT.
L’inserimento nel piano regolatore di __________ di una rete di sentieri che collega l’abitato del comune ai nuclei discosti, agli alpeggi e ai monti (e questi fra loro) risponde a un interesse pubblico evidente, anche in ossequio alla LCPS e ai principi sanciti dall’art. 3 cpv. 3 lett. c LPT e dall’art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT, attuati dalla pianificazione in contestazione. Dal profilo dell’interesse pubblico è senza importanza se questi sentieri esistono già oppure no, come senza rilievo è l’esistenza di percorsi alternativi: nelle regioni di montagna è del tutto usuale e giustificata, anche per accorciare spostamenti che comportano uno sforzo fisico, l’esistenza di percorsi complementari e/o alternativi fra loro anche in uno spazio relativamente ristretto. Nel concreto caso, i cinque sentieri in contestazione servono e collegano diverse località (alpeggi, monti, nuclei di montagna) e formano una rete coerente di percorsi pedonali, che non appare eccessiva considerati i bisogni degli utilizzatori.
I sentieri all’esame sono senz’altro idonei allo scopo di collegare svariati monti fra loro, compreso il nucleo di __________ e l’alpe . Non esistono misure meno incisive. Infatti, i tracciati si inseriscono in una rete vasta e coerente di percorsi pedonali, di cui costituiscono un tassello fondamentale. La loro apertura al pubblico o la loro realizzazione (ove eventualmente necessaria) non causeranno pregiudizi particolari al ricorrente. Si tratta, infatti, di sentieri e non di strade di grande traffico, di conseguenza gli inconvenienti derivanti all’. __________ saranno contenuti, in particolare per quanto concerne i percorsi che attraversano pascoli e boschi che distano centinaia di metri dal nucleo di __________, dove il ricorrente è proprietario di diversi rustici. I sentieri all’esame rispettano pertanto il principio della proporzionalità. Il fatto che essi siano esistenti oppure no è al riguardo irrilevante, così come senza importanza è la questione della loro utilizzazione al momento attuale. Infatti, sarà senz’altro possibile ripristinare (o eventualmente realizzare) tutti i percorsi, compresi quelli che sono caduti in disuso anche a causa delle recinzioni realizzate dal ricorrente.
Alcune decine di metri più a monte è stato effettivamente realizzato, come sottolineato nel ricorso, un percorso alternativo, non inserito nel PR. Ma l’esistenza di questo sentiero alternativo non annulla l’interesse di quello che attraversa __________. La scelta operata dal comune è migliore da ogni profilo. Essa riprende il tracciato originale (storico) del sentiero, in ossequio al principio sancito dall’art. 5 cpv. 2 in fine LCPS. È evidente, e il sopralluogo lo ha confermato, che il nucleo di __________ si è sviluppato proprio lungo la direttrice del sentiero, in parte già di proprietà comunale. Proprio per questo motivo, il percorso è bello e interessante: nella parte bassa si snoda attraverso una serie di rustici ed è lastricato, più a monte esiste una antica scalinata di pietra, delimitata da muri a secco e da un canale. L’insieme non è in perfetto stato di conservazione, ma costituisce una pregevole testimonianza di interventi riconducibili alla civiltà contadina che ha dato forma antropica alla zona di __________. Si tratta in ogni caso della parte più suggestiva e panoramica di tutto il percorso, come rilevato anche dal Consiglio di Stato.
L’intenzione del comune di garantire il passaggio su questo percorso storico, di sicuro interesse escursionistico, merita pertanto piena conferma, ritenuto che il rapporto tra il risultato perseguito e la restrizione alla proprietà __________ è ragionevole.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi Fr. 1'500.- (millecinquecento).
__________. __________ __________, __________ rappr. da avv. __________ __________,
Municipio di __________,
Consiglio di Stato, Residenza governativa, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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