AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2000.31
Data decisione, Autorità: 25.05.2001, TPT
Incarto n. 90.2000.00031
Lugano 25 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2000 di
__________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
Contro
la risoluzione n. __________ del 29 marzo 2000 del Consiglio di Stato in materia di accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile del Comune di __________;
visto la risposta 12 luglio 2000 della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Il signor __________ __________ è proprietario del fondo n. __________RFD di , situato in località " - __________ " e confinante, a sud, con una strada comunale, mentre sugli altri tre lati, con alcuni mappali edificabili. La sua superficie è di 1'000 mq.
b. Con decisione 29 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha accertato la natura boschiva del mappale n. __________e ha fissato il limite del bosco a confine con l'area edificabile come dall'annessa planimetria scala 1:1000.
c. Il proprietario ha contestato questa decisione innanzi al TPT, rilevando che il mappale in questione, benché parzialmente coperto da alberi ed arbusti, non presenta alcun carattere boschivo, né può svolgere quelle funzioni forestali, che concorrono alla definizione di foresta ai sensi di legge. Osserva come tutte le particelle che attorniano la sua proprietà siano state nel corso degli anni costruite e progressivamente integrate nella zona edificabile, malgrado fossero similari alla sua per morfologia e contenuti naturali. In particolare, rilevato che il particellare n. __________, contiguo al suo sull'angolo est, è stato appurato non boschivo nella presente procedura, chiede la parità di trattamento nell'accertamento, concludendo all'attribuzione del proprio fondo alla zona edificabile.
d. Di avviso contrario è la Divisione dell'ambiente che, in rappresentanza della Repubblica e Cantone Ticino, chiede il rigetto del ricorso. Confermando l'accertamento in contestazione, fa notare che il fondo in esame è sempre stato considerato inequivocabilmente boschivo, come appunto risulterebbe dalla documentazione da essa prodotta:
la carta forestale ticinese del 1971 (doc. 1);
le fotografie aeree del 1962, 1977, 1983 e 1995, prodotte poi in sede di sopralluogo del 10 aprile 2001;
la documentazione fotografica del 1981 (doc. 3);
la decisione governativa n. __________del 19 novembre 1985, con la quale il Consiglio di Stato ha negato l'autorizzazione a dissodare il fondo dell'insorgente (doc. 2);
la lettera 10 ottobre 1997 dell'allora Caposezione forestale, ing. __________ __________, che reputava superfluo dare seguito alla domanda di accertamento formale presentata dal qui ricorrente, in quanto che il Consiglio di Stato, respingendo la domanda di dissodamento, avrebbe indirettamente dichiarato boschivo il mappale in parola (doc. 4).
e. Il 10 aprile 2001 si è tenuta l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, a conclusione della quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto:
La legittimazione del ricorrente, leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata, deriva dall'art. 43 LPamm, per il rimando generale alla LPamm dell'art. 42 cpv. 3 LCFo, tenuto presente che l'art. 43 LPamm è conforme all'art. 98a OG garantendo lo stesso diritto di ricorrere, per gli stessi motivi stabiliti per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Ciò significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono immutati fin tanto che il PR non modifichi la zona edificabile stessa, nel qual caso i margini del bosco dovranno essere nuovamente accertati (art. 13 cpv. 4 LFo).
Con la nuova legge, dunque, il carattere dinamico del bosco è abolito nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto e rafforzamento del ruolo della pianificazione del territorio.
La pianificazione diviene, anche nei rispetti della foresta, il quadro operativo nel cui ambito i diversi interessi attinenti al territorio devono essere posti a raffronto e valutati, attraverso una ponderazione globale, in funzione dell'importanza che rivestono singolarmente nel contesto generale. La risposta dev'essere ispirata ai principi fondamentali della pianificazione del territorio oltre ad essere, naturalmente, conforme al diritto, nell'ossequio in particolare delle normative specifiche reggenti i singoli settori, quello forestale compreso.
L’art. 2 LFo considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali. L’origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Si considerano inoltre foreste (art. 2 cpv. 2) i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento.
Una consolidata giurisprudenza, ancora recentemente confermata (DTF 124 II p. 88, cons. 3d/bb e riferimenti ivi citati), ha precisato cosa si deve intendere per “funzione forestale” : un bosco adempie questa funzione quando per la sua consistenza, ubicazione, e qualità costituisce uno spazio di ristoro (“Erholungsraum”) per l’uomo, ma anche quando contribuisce a formare il paesaggio, a proteggere l’ambiente da influssi nocivi quali immissioni indesiderate o rumore, a proteggere le acque, le sorgenti e le rive dei laghi o ancora quando rappresenta uno spazio vitale per animali selvatici e specie indigene di piante.
Dal profilo più strettamente tecnico, l’Ordinanza sulle foreste (Ofo) prescrive al suo art. 1 una serie di parametri minimi per i quali il diritto cantonale può considerare foresta un’area coperta da alberi; la superficie minima può variare dai 200 agli 800 mq, la larghezza minima dai 10 ai 12 ml e l’età del popolamento, in caso di estensione boschiva spontanea, dai 10 a 20 anni. Per la nuova Legge cantonale sulle foreste del 24 aprile 1998 è da considerare bosco una superficie coperta da alberi estesa perlomeno 800 mq, larga almeno 12 metri e di un’età di almeno 20 anni (art. 3 cpv. 1 LCFo). Con la precisazione al cpv. 3 dell'art. 3 che "all'interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq ". Tuttavia, "qualora tale superficie sia situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi (aggregati boschivi) rari, i criteri minimi non sono applicabili" (art. 3 cpv. 2 LCFo).
Nel caso concreto, anche senza considerare l'ubicazione del terreno dell’insorgente all'interno di un perimetro edificabile, tali presupposti sono chiaramente adempiuti. Questo Tribunale ha potuto constatare in sede di sopralluogo come tale terreno sia ampiamente boscato, fatta salva la porzione che costeggia la strada comunale, che, essendo tuttavia costellata da numerose ceppaie, deve essere tenuta in considerazione ai fini dell'accertamento forestale. Di conseguenza, ci si trova in presenza di una superficie boschiva superiore agli 800 metri quadrati (il fondo dell’insorgente misura difatti 1000 mq), larga più di 12 metri e più vecchia di 20 anni. A questo proposito la Sezione forestale ha prodotto alcune fotografie aeree, scattate in un ampio lasso di tempo (1962; 1977; 1983; 1995), che mostrano chiaramente la presenza su tutto il mappale di vegetazione arbustiva e di piante per lo meno dal 1962. Ciò che per altro viene confermato dal piano della carta forestale ticinese del 1971, che include il fondo nel margine della foresta, nonché dalle fotografie del 1981, che mostrano inoltre la parte del fondo allora recentemente disboscata. Al riguardo giova menzionare la decisione 19 novembre 1985 del Consiglio di Stato, che, riconosciuto il carattere forestale dell'intero fondo, ha rifiutato la relativa domanda di dissodamento. Per di più, la Commissione per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e la Sezione della pianificazione urbanistica, preavvisando sfavorevolmente la richiesta d'autorizzazione al dissodamento, hanno individuato in quella paesaggistica la funzione precipua svolta dal bosco sito sulla particella del ricorrente (doc. 6; 7), di modo che, la censura circa la pretesa carenza di una benché minima funzione forestale ai sensi della LFo non può trovare spazio.
In conclusione, l’accertamento effettuato dalle autorità forestali deve quindi essere considerato corretto e va tutelato anche in questa sede.
A tale proposito si osserva che scopo della procedura di accertamento forestale è di chiarire se una determinata superficie corrisponda alla definizione legale di foresta. Ulteriori questioni di diritto sono in principio escluse (DTF 122 II 279 c. 2b; 118 Ib 433 c. 3a) e vanno semmai presentate nella procedura della licenza edilizia o del dissodamento (cfr. Stefan M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, 1994, p. 83).
A questo Tribunale non risulta comunque che l'accertamento operato dalle autorità forestali inerente al fondo del ricorrente sia stato determinato da criteri discriminatori. Le motivazioni addotte a suffragio del carattere forestale del fondo in parola, riassunte con dovizia nel considerando precedente, sono più che valide e convincenti, e meritano piena riconferma in questa sede.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
forestale, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster