AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1999.62
Data decisione, Autorità: 10.07.2001, TPT
Incarto n. 90.1999.00062
Lugano 10 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 luglio 1999 di
__________, __________, 2. __________ __________ __________ __________ __________, __________, 1.,2. rappr. da avv. __________. __________, __________ __________,
contro
la decisione del Gran Consiglio del 10 marzo 1999 che approva parzialmente il Piano Generale della __________ __________ - __________
visto la risposta 20 settembre 1999 del Dipartimento del territorio, Servizi generali
rilevato
in fatto
a. Nel ricorso congiunto contro il PG della __________ __________ -__________ le associazioni ricorrenti denunciano l’assenza di precise disposizioni in materia di misure fiancheggiatrici e chiedono che la loro attuazione sia prevista in modo vincolante già nell’ambito del PG.
b. Pur ritenendo che la determinazione di queste misure possa essere rimandata al progetto definitivo e la loro realizzazione differita alla messa in esercizio della Galleria, il Dipartimento ha assunto pendente causa una serie di provvedimenti propri a garantire, già a questo stadio, l'adozione dei provvedimenti invocati. Citiamo tra questi la proposta all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (UFST) del II. aggiornamento della scheda di PD 12.23 relativa al _________ (e quindi al contestato PG), in cui sono previste le postulate misure fiancheggiatrici; l’elaborazione, in fase avanzata, del Piano del risanamento dell’aria del __________ (PRAL); l’allestimento, in corso, di un Regolamento cantonale sui posteggi. Dopo una serie di incontri promossi dal TPT tra le ricorrenti, i rappresentanti del Dipartimento del territorio e della CRTL, si è giunti nell’udienza dell’8 aprile 2001 alla firma di un accordo in cui le associazioni, preso atto che il Consiglio federale aveva approvato il 20 dicembre 2000 il I. aggiornamento della scheda __________PD relativa al _________, esprimendosi nel contempo positivamente sul II. aggiornamento, con le modifiche d’ufficio proposte dal Dipartimento, ritenute sufficienti le garanzie attinenti alle misure fiancheggiatrici ivi previste, si sono impegnate a ritirare il ricorso se il II. aggiornamento, da pubblicarsi ai sensi degli art. 18 e 19 LALPT, risultasse conforme al progetto sottoposto preventivamente al Consiglio federale.
c. Il Consiglio di Stato, che aveva dato la sua approvazione all’accordo con risoluzione del 7 febbraio 2001, ha adottato il 14 marzo 2001 il II. aggiornamento della scheda __________nonché la scheda __________. La pubblicazione è avvenuta dal __________ al ____________________ 2001.
d. Con scritto del 21 giugno 2001 il patrocinatore delle ricorrenti, l’avv. __________, preso atto della scheda pubblicata e “chiarito con i servizi competenti dell’Amministrazione cantonale come le modifiche intervenute siano unicamente di carattere formale-redazionale, constatato come il contenuto del secondo aggiornamento corrisponda a quello del documento agli atti (bozza inviata al Consiglio federale per approvazione preliminare)” dichiara che le ricorrenti ritirano il ricorso, “conformemente all’impegno preso con accordo dell'8 febbraio 2001.” “Il Piano generale per la realizzazione della __________ __________ - __________ può pertanto essere approvato alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute e in particolare delle garanzie fornite nel senso di quanto richiesto dalle ricorrenti”. Chiede pertanto una decisione di stralcio, con decisione circa le ripetibili a favore delle ricorrenti, in base alla soccombenza.
considerato
in diritto
Il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico.
A norma dell’art. 31 LPAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.
Soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza). Non v'è tuttavia desistenza, se il ritiro avviene per intervenuta soddisfazione delle domande ricorsuali, con conseguente cessazione dell’interesse a ricorrere. Così, in concreto.
La causa va quindi stralciata e le ripetibili assegnate in ragione della soccombenza. Ora, proprio la determinazione di quest'ultima pone qualche problema valutativo.
Infatti, la garanzia, fornita già in sede di PG, che le misure fiancheggiatrici chieste dalle ricorrenti verranno adottate non è che in parte dovuta alla loro pretesa. Pendente causa, la vertenza si è intrecciata con la procedura di piano direttore. In questa sede le autorità federali hanno esatto che il _________ (e con esso il PG della __________ __________ - __________) fosse previamente definito nel PD, ribaltando la prassi, sancita dalla L sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture pubbliche e di servizi di trasporto del 12.3.1997, ai cui sensi occorreva prima adottare il PCT (alias il _________ di cui il PG è parte) e poi integrarlo nel PD. E' certo giusto esigere che il PCT (strumento di pianificazione stradale, composto dall'insieme dei piani regionali dei trasporti, ad es. il _________), debba essere integrato nella pianificazione globale del territorio perseguita dal PD. Il PD deve dare preventivamente l'impostazione generale, le linee direttrici per il coordinamento; il _________ (rispettivamente il PG che ne è parte) deve risolvere, coerentemente con quel quadro globale, i problemi settoriali dei trasporti. Il PG non può quindi partire disgiunto da questa visione generale. In concreto tuttavia non ci si è accontentati di questa logica ripartizione delle funzioni. L’abnorme densità definitoria pretesa dall’Ufficio federale ha fatto sì che le misure fiancheggiatrici riguardanti il _________ e in particolare il PG hanno dovuto essere partitamente determinate, indipendentemente dalle richieste delle ricorrenti, già nella scheda di PD inerente al _________ (e al PG). Ne è uscita una scheda tanto ipertrofica da dover essere raccolta in un apposito classificatore. Ora, che un tale accanimento definitorio sia ragionevole e si giustifichi sul piano del diritto è perlomeno opinabile. Non è evidente ed è anzi largamente dubbio che una tale profusione di dettagli si confaccia al carattere sintetico che si addice ad uno strumento deputato a enunciare scelte strategiche di pianificazione del territorio e non ad anticipare nei dettagli gli strumenti operativi che in esso devono unicamente trovare una linea direttrice, un indirizzo programmatico. Non si dimentichi che il BUWAl aveva preavvisato positivamente il PG ponendo come condizione che le misure fiancheggiatrici fossero previste in modo vincolante all’apertura della Galleria e non già pretendendo che lo fossero nel PG stesso e tanto meno nel PD.
Il fatto dunque che alla fine le pretese delle ricorrenti, combacianti con quelle successivamente poste dall’autorità federale, abbiano trovato soddisfazione non è solo dovuto ad acquiescenza nei confronti del loro ricorso. Non sfugge alle ricorrenti che se il TPT si fosse dovuto pronunciare difficilmente avrebbe potuto accogliere appieno le pretese fatte valere nel ricorso. Pur tenuto conto di queste circostanze, se si considera la mole di lavoro svolta dal patrocinatore delle ricorrenti, richiesta non solo dalla preparazione del ricorso, e per cominciare dallo studio del voluminoso incarto dai complessi risvolti tecnico-specialistici, ma pure dai numerosi contatti tra le parti e dalle sedute indette dal tribunale, in cui, va sottolineato, le associazioni hanno avuto una parte dialogica importante contribuendo in modo costruttivo alla definizione della complessa problematica, riteniamo che le ripetibili possano ragionevolmente essere fissate in fr. 12.000.--
Per questi motivi,
visto gli art. 8, 10 e 26 TOA;
decreta
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 12.000.-- di ripetibili da suddividere in Fr. 6.000.- a favore di ognuna delle due ricorrenti.
Intimazione a:
Avv. __________ __________, __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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