AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1999.15
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, TPT
Incarto n. 90.99.00015
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 1999 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
Contro
la risoluzione n. __________ del 25 novembre 1998 con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del PR del Comune di __________ concernente il comparto naturalistico e di svago delle __________ (zona speciale __________) apportando alcune modifiche d'ufficio;
visto la risposta 2 marzo 1999 della Divisione della pianificazione territoriale e le osservazioni 3 marzo 1999 del Comune di __________;
rilevato
in fatto
a. Il Consiglio comunale di __________ ha adottato l'8 settembre 1998 una variante del PR concernente il "comparto naturalistico e di svago delle __________ di __________ ".
La variante venne regolarmente pubblicata senza dar luogo a ricorsi.
Il Municipio presentò quindi al Consiglio di Stato, il 16 settembre 1998, la proposta di alcune modifiche, corredata dai relativi piani.
b. Con risoluzione del 25 novembre 1998 l'autorità governativa ha approvato la variante apportandovi d'ufficio le modifiche proposte dal Municipio.
Mentre il punto 3 del dispositivo fa ordine al Comune di provvedere immediatamente alla pubblicazione delle modifiche, dando facoltà di ricorso al TPT, nei considerandi (v. pag. 6 della risoluzione) è disposto che "per la messa in vigore di queste modifiche, il Municipio dovrà seguire la procedura stabilita dall'art. 15 del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (RLALPT) che prevede la pubblicazione per un periodo di 30 giorni previo annuncio agli albi comunali e con avviso personale ai proprietari dei fondi interessati dalle presenti varianti di 'poco conto'."
c. Il Comune ha pubblicato presso l'Ufficio tecnico comunale dal 17 dicembre 1998 al 1. febbraio 1999, nella forma delle modifiche di poco conto, "le modifiche d'ufficio adottate dal Consiglio di Stato", precisando che eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato, per il tramite del Municipio, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, ossia entro il 16 febbraio 1999.
d. __________ __________ insorge in questa sede contro la risoluzione governativa in discorso.
In via preliminare:
nega anzitutto che le modifiche in esame possano essere adottate con la procedura prevista dagli art. 14 e 15 RLALPT per le modifiche di poco conto. Occorre far capo alla procedura ordinaria prevista dagli art. 34 e 35 LALPT;
rileva che la scheda di PD n. __________.__________sulla
quale si basa la variante non è ancora entrata in vigore, mancando tuttora l'approvazione del CF. Mette comunque in dubbio l'affermazione del Consiglio di Stato che un campo da golf sia compatibile con le superfici SAC.
Ricordato che dal 29.1.1998 al 12 gennaio 1999 sono state pubblicate 3 domande di costruzione relative all'edificazione del campo da golf e alle strutture funzionali del golfodromo e visto il pericolo che, respinte le osservazioni e gli eventuali ricorsi vertenti su questioni di natura meramente edilizia, nulla farebbe più ostacolo alla realizzazione del campo da golf, il ricorrente chiede la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
Nel merito fa valere:
2)nella stessa zona __________ esisteva da più di trent'anni un posteggio destinato ai bagnanti e agli altri fruitori dell'area. Questo posteggio verrebbe inglobato dalla variante nella zona speciale golf. L'autorità comunale intende provvisoriamente mantenerlo, in attesa di realizzare con la revisione generale del PR il posteggio previsto sul fondo n. __________. In realtà dall'esame dei progetti presentati con le recenti domande di costruzione risulta che "l'unico posteggio previsto per gli utenti della parte di golf destinata al pubblico (campo pratica) e della restante zona golenale di svago, sarebbe un parcheggio già esistente, di circa 15 posti d'auto, situato a più di 700 m. e che già attualmente viene occupata da coloro che si recano sull'argine del fiume __________." Il piano, secondo il ricorrente, è di provocare ad arte un intasamento dell'intero quartiere residenziale attiguo alla zona golf, così da dimostrare la necessità di destinare a posteggio, attraverso una modifica del PR, "uno dei terreni situati nell'adiacente zona residenziale." Tutto ciò lede l'art. 3 cpv. 4 lett. b) LPT e in genere i principi basilari della pianificazione. La domanda ricorsuale è quindi che il parcheggio esistente venga salvaguardato.
Con protesta di spese e ripetibili.
e. Nella sua risposta il Consiglio di Stato, rappresentato dalla Divisione della pianificazione territoriale, conferma che quelle contestate sono effettivamente modifiche d'ufficio, precisando ch'esse non mutano sostanzialmente la variante adottata dal Consiglio comunale.
Fa pr__________ è stata approvata il 17.11.1998.
Ribadisce che con la modifica d'ufficio l'area del __________ mantiene le sue dimensioni originarie e che anzi l'area di svago e ricreativa AP-EP risulta addirittura ampliata se si considerano i 1.770 mq del boschetto a funzione ricreativa che la completano.
Poiché non ci sono stati ricorsi contro la variante, la contesa può solo vertere sulla modifica d'ufficio che ha allargato, non diminuito la zona __________ rispetto alla variante.
Irricevibile è infine, sempre per l'assenza di ricorsi in prima istanza, l'attuale ricorso contro la soppressione del posteggio.
Il Consiglio di Stato chiede quindi la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento di spese e tasse di giustizia.
f. Nelle sue osservazioni il Comune mette anzitutto in dubbio la legittimazione ricorsuale dell'insorgente.
Conferma che la modifica d'ufficio in contestazione prevede un ampliamento dell'area pubblica di svago (__________), portando la superficie totale a mq. 17.590, compreso i mq. 1.770 del bosco a funzione ricreativa, contro i mq. 16.180 misurati dall'area prima della variante del 1997. Con la precisazione che questa aveva mantenuto pressoché inalterata l'estensione dell'area originaria.
Ravvisa una contraddizione tra la domanda di annullamento della modifica d'ufficio, che amplia la zona __________ e l'ampliamento di tale zona postulato col ricorso. Il suo accoglimento avrebbe per effetto il ripristino della minore estensione prevista dalla variante, "vale a dire esattamente il contrario di quanto il ricorrente intende sostenere".
Quanto al contestato posteggio, il comune osserva ch'esso non è mai stato inserito nel PR "nonostante l'uso che l'ente proprietario del fondo ha ritenuto di concedere o permettere." Ad ogni buon conto l'argomento non può formare oggetto di ricorso in questa sede. La qui avversata soluzione pianificatoria è stata definitivamente adottata con la variante. Cresciuta incontestata in giudicato, essa non può più essere rimessa in forse.
considerato
in diritto
1.1 La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
1.2 Rettamente il ricorso è stato interposto presso questo tribunale e non presso il Consiglio di Stato come ha erroneamente indicato il Comune nel bando di pubblicazione, tratto in inganno dai considerandi.
Dal punto 3 del dispositivo della risoluzione qui impugnata risulta chiaramente che il Consiglio di Stato non ha inteso rinviare gli atti al Comune affinché intraprendesse una variante di poco conto nelle vie accelerate previste dagli art. 14 e 15 RLALPT. Il Consiglio di Stato ha operato d'imperio le modifiche di poco conto elencate nei considerandi, tra cui quella qui dedotta in contestazione, facendo sua la proposta, elaborata e corredata già dai relativi piani, presentatagli dal Municipio di __________.
In effetti il ricorrente non censura la modifica d'ufficio, nega semplicemente che le modifiche siano tanto poco rilevanti da poter essere adottate con la procedura della variante di poco conto. Occorreva far capo, egli afferma, alla procedura ordinaria prevista dagli art. 34 e 35 LALPT.
Questo nell'ipotesi, qui esclusa, del rinvio degli atti al comune con l'ordine di procedere ad una variante di poco conto. Se in quel caso ci fossero stati i presupposti per una variante di poco conto è dunque questione su cui non ci si deve qui pronunciare.
Infatti non è questa la via seguita dall'autorità governativa che di fronte alla scarsa rilevanza dei cambiamenti, specie per rapporto all'importanza e delicatezza del tema affrontato dalla variante di PR sottopostagli per approvazione, ossia la creazione di un campo da golf di 18 buche nella piana alluvionale della __________, in piena area SAC, con estromissione di un'avviata azienda agricola, ha aderito alle richieste correzioni effettuandole d'ufficio anziché riavviare per questi punti l'iter adottivo. La scelta procedurale, ispirata a chiare esigenze di economia processuale, appare sostenibile alla luce delle circostanze e giustamente non è stata criticata come tale. Se tale critica fosse nondimeno da leggersi nel ricorso il ricorso va respinto su quel punto.
2.1 A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
Legittimati a ricorrere sono, per l’art. 38 cpv. 4 LALPT, il Comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata il 6.5.1995).
2.2 L'art. 98a cpv. 1 PA fa obbligo ai cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale nella misura in cui le decisioni di queste ultime sono direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale e prescrive al cpv. 2 che il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso siano garantiti nella procedura cantonale almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Analogamente l’art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT prescrive che il diritto cantonale abbia a garantire la legittimazione a ricorrere contro le decisioni e i piani di utilizzazione fondati sulla LPT e sulle sue disposizioni di applicazione, federali e cantonali, almeno nella stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
La questione è regolamentata dall’art. 103 OG che prevede tre classi di ipotesi. Solo la prima interessa la presente vertenza. Secondo l’art. 103 lett. a OG è legittimato a ricorrere chi è colpito dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica.
2.3 A mente della giurisprudenza l’interesse è degno di protezione se il ricorrente si trova in un rapporto speciale con l’oggetto del litigio ed è toccato più di chiunque altro dalla decisione impugnata. In altri termini, egli deve avere un interesse personale rilevante, diretto e attuale all’annullamento o modifica della decisione impugnata. Così se la sua situazione giuridica o di fatto può essere influenzata dall’esito della vertenza (DTF 123 II 115 consid. 2a pag. 117, 121 II 176 consid. 2a pag. 177 con riferimenti).
Non occorre invece che l’interesse fatto valere sia di natura giuridica; basta un interesse di fatto, anche un interesse economico, e non è più richiesto, come inizialmente dalla giurisprudenza federale, che tale interesse sia protetto dalla norma asseritamente violata (DTF 121 II 176 consid. 21 pag. 17).
I surrichiamati criteri, elaborati dalla giurisprudenza per demarcare chiaramente la legittimazione fondata sull'interesse legittimo dall'actio popularis, assumono particolare rilevanza quando a ricorrere è un terzo e non il destinatario stesso della decisione (sentenza cit. pag. 178).
Ciò è chiaramente sancito in DTF 121 II 178: “nur wenn auch in einem solchen Fall ein unmittelbares Berührtsein, eine spezifische Beziehungsnähe gegeben ist, hat der Beschwerdeführer ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse daran, dass der angefochtene Entscheid aufgegeben oder geändert bzw. er im erstinstanzlichen Verfahren als Partei zugelassen wird.”
3.1 Posteggi 3.1.1. Va tenuto presente che __________ __________ abita in via __________, a poco meno di 400 mtl dalla zona di svago, e non a soli 250 mtl come afferma nel ricorso.
Via __________ sbocca nel conteso parcheggio e dunque la sua soppressione può avere per effetto sia un minor traffico, ossia addirittura un effetto positivo, sia il posteggio selvaggio lungo la strada, se e finché il problema non verrà risolto. Tuttavia, pure in questa ipotesi negativa è difficile ritenere che la fila di macchine posteggiate giunga fino alla casa del ricorrente e gli crei particolare molestia.
Non si vede in definitiva quale interesse degno di protezione possa vantare il ricorrente a impugnare la modifica d'ufficio in esame.
3.1.2 In realtà se questo interesse potesse essere riconosciuto la legittimazione a ricorrere dovrebbe comunque essere negata.
Ricordiamo che la soppressione del posteggio in località __________ è stata decisa con la variante adottata dal Consiglio comunale l'8 settembre 1998. Questa variante non è stata impugnata e il Consiglio di Stato l'ha approvata. Non può ora essere impugnata presso il TPT. Vi osta il principio processuale basilare che pone quale condizione per la legittimazione a ricorrere l'esistenza della "lesione formale" (Beschwer). E' dato ricorrere in seconda istanza solo se e nella misura in cui si è soccombenti nella prima. Ma perciò bisogna aver ricorso in quella sede il che non è avvenuto in concreto.
In quanto fosse diretto contro la variante il ricorso non è dunque ricevibile.
Nella misura in cui contestasse invece le modifiche d'ufficio sarebbe un fuor d'opera. Infatti nessuna delle modifiche apportate dal Consiglio di Stato con la querelata risoluzione ha per oggetto il discusso posteggio.
Vi è cenno al tema del posteggio solo alla lettera f) nell'elenco delle "modifiche" riportato dalla risoluzione governativa alle pagine 5 e 6. Non si tratta però di una modifica bensì, come precisa il testo stesso, di "indicazioni non vincolanti". Il Municipio vi esprime l'intenzione di "rinunciare alla convenzione con la Parrocchia per la realizzazione di un posteggio provvisorio di 100 posti auto sul fondo __________." L'intenzione di creare quel posteggio non ha mai trovato consacrazione né nel PR né nella variante del '97 e la sua ventilata rinuncia è quindi insuscettibile di cambiare alcunché alla situazione pianificatoria esistente. Non può dunque formare oggetto di ricorso. Idem per "l'intenzione di mantenere provvisoriamente il posteggio esistente in attesa della realizzazione del posteggio previsto con la revisione del PR sul fondo n. __________".
Il ricorso non può essere usato per fare un processo alle intenzioni, che peraltro in quest'ultimo caso non farebbero che assecondare, almeno provvisoriamente, le richieste del ricorrente.
3.2 Area di svago __________ Vanamente il ricorrente impugna la modifica d'ufficio operata dal Consiglio di Stato. Rispetto la variante, rimasta inoppugnata, la modifica amplia l'area riservata alla zona di svago. Malvenuto è il ricorrente a dolersi che tutta l'area primitiva non sia stata ripristinata. Se la sua amputazione gli duole doveva ricorrere contro la variante. La modifica risponde almeno in parte alle sue pretese e nessun interesse può essergli riconosciuto a contestarla.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui il ricorso é ricevibile é respinto.
Le tasse di giudizio di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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