AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1999.12
Data decisione, Autorità: 19.11.1999, TPT
Incarto n. 90.1999.00012
Lugano 19 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 1999 di
__________ di , __________ -,
rappr. da: Municipio di __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 22 dicembre 1998 (n° __________) del Consiglio di Stato concernente la variante del PR di __________ relativa alla strada forestale di servizio della collina di __________ __________;
viste le osservazioni 2 aprile 1999 della Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Per proteggere il nucleo di __________, esposto alla caduta di massi provenienti dagli affioramenti sommitali della collina di __________ sud/ovest della collina un’opera di premunizione, formata da reti paramassi e pista forestale. La pista, eseguita interamente su suolo privato, sul tracciato di un vecchio sentiero, integra il sistema di reti e funge da intercapedine naturale. Essa viene pure utilizzata dai proprietari per accedere ai loro fondi e dall’ente pubblico per effettuare gli interventi di cura e ripristino del bosco nonché la manutenzione dell’opera stessa.
b. Per porre fine alle controversie insorte fra il Comune e i diversi proprietari circa le modalità d’uso della pista e visti gli obiettivi relativi alla ricostituzione del bosco di __________ __________ ed alla valorizzazione delle sue componenti naturalistiche, paesistiche, ricreative e di svago, in data 18 dicembre 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato una variante di PR che inserisce la pista nel Piano del paesaggio, ponendo così le basi per un suo esproprio. L’art. 18 bis NAPR ne ammette l’uso pedonale e veicolare, quest’ultimo solo per scopi forestali e agricoli rispettivamente per interventi dell’ente pubblico.
c. Richiamato il preavviso negativo 9 aprile 1998 dell’Istituto di scienze della terra, con ris. gov. 22 dicembre 1998, n° __________, il Consiglio di Stato ha negato l’approvazione della variante, ritenendo insoddisfatte le condizioni di sicurezza necessarie per permettere il pubblico transito sulla pista.
d. Avverso tale decisione il Comune di __________ insorge ora davanti al TPT, chiedendone l’annullamento: a sostegno delle sue tesi esso richiama lo scritto 30 gennaio 1998 dell’Ufficio forestale del __________ __________ e la perizia maggio-giugno 1997 dello Studio di geologia __________i, __________, __________ __________, che avrebbe ampiamente dimostrato la sicurezza della pista.
e. Nelle sue osservazioni il Governo ribadisce che, malgrado gli aspetti di interesse pubblico rivestiti, la pista resta per intanto parte costitutiva degli interventi di premunizione del nucleo: le reti poste a monte della stessa non sarebbero quindi commisurate per proteggerla convenientemente, esponendo così ad un pericolo eccessivo il pubblico transito. Peraltro, essendo conosciuta nel dettaglio l’entità del pericolo, nulla osterebbe all’adozione dei provvedimenti necessari per una sua esclusione e/o sensibile riduzione.
f. In data 27 maggio 1999 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si sono riconfermante nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la legittimazione attiva del Comune è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT). Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
3.1 Giusta l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
3.2 Va inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 26 LALPT, un PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione. Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Quest’ultimo disposto, unitamente alla legislazione di ordine superiore, segnatamente l’art. 3 cpv. 3 lett. c) LPT (che prescrive alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere e costituire vie ciclabili e pedonali) e la Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985, abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri PR percorsi pedonali e sentieri, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr. anche art. 2 cpv. 3 Legge sulle strade).
3.3 Per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 10 febbraio 1992 in re __________, consid. 5b; DTF 115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2). A tale proposito va sottolineato che in linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la Cost. féd., art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.
4.1 Come esposto in narrativa, in concreto va anzitutto rilevato che la pista all’esame è stata eseguita nel ‘90 come opera integrativa del sistema di protezione del nucleo di Lamone, esposto alla caduta di massi provenienti dagli affioramenti sommitali della collina di __________ __________. La pista, che funge da intercapedine naturale, circoscrive a monte il nucleo del paese, prendendo inizio ad ovest, in località __________ __________, ed innestandosi ad est sul sentiero che dal paese conduce ad __________. Il sistema di premunizione del nucleo ha potuto dimostrare la sua efficacia in occasione dell’evento del 26 dicembre 1996, allorquando un blocco di circa 1 mc, staccatosi dal versante, ha rotto un montante, scavalcando il sistema di reti paramassi e danneggiandolo localmente. A seguito di tale incidente il Comune ha incaricato lo Studio di geologia __________, __________, __________ __________ di allestire una perizia, volta a stabilire l'effettivo grado di pericolosità della zona ed eventualmente intervenire effettuando nuovi ripari e rendere di nuovo agibile la strada forestale. Contrariamente a quanto sostiene il Municipio, che travisa in parte le conclusioni a cui giunge lo studio, dalla perizia si evince in particolare che:
° eventi come quello del 1996, con blocchi di quasi 1 mc, non sono da considerare eccezionali (cfr. p. 1.6);
° l’energia di impatto di questi blocchi con la rete assume valori compresi tra 400 e 750 kJ nel settore compreso tra i profili 3 e 4, che rappresenta ca. il 40% della zona premunita sopra la strada (cfr. p. 2.19);
° sempre in questo settore l’altezza delle reti (ml. 2.60) non è sufficiente a trattenere rimbalzi che hanno altezze calcolate fra ml. 2.80 e ml. 4.00 (cfr. p. 2.19);
° il mancato trattenimento del blocco è stato causato dal cedimento strutturale dell'impianto e non da un errato posizionamento (cfr. p. 1.7).
Da notare che in base alle informazioni assunte dall’Istituto di scienze delle terra presso una ditta specializzata, le reti paramassi, così come attualmente strutturate, possono assorbire un’energia massima di 150-200 kJ (cfr. preavviso 9 aprile 1998).
4.2 La variante sottoposta al Consiglio di Stato per l’approvazione si limita a proporre un cambiamento di destinazione della pista senza interventi costruttivi di sorta: da un lato ne viene sancito l’uso per scopi attinenti la gestione del bosco (cfr. art. 18 bis NAPR), e dall’altro, tramite la sua apertura al pubblico, essa verrebbe a completare la rete di sentieri che circonda il laghetto di __________: “(...) l’area interessata è molto pregiata dal profilo ricreativo in generale e per le escursioni e le passeggiate in particolare. Si pensi ad esempio ai punti di attrattività del colle di __________. __________; del lago di __________ e delle percorrenze per passeggiate nelle zone del __________ (a confine con il Comune di __________) oppure ancora alla presenza di percorsi-vita ed equestri” (cfr. Rapporto di pianificazione, p. 2). Come detto, la variante non prevede né particolari interventi di sistemazione del tracciato né tanto meno un potenziamento del sistema di sicurezza (reti paramassi in particolare), atto a ridurre i pericoli segnalati dalla perizia: il capitolo “Investimenti” del Rapporto di pianificazione, pp. 8-10, si limita infatti a giustificare la richiesta di cessione gratuita dei sedimi da parte dei privati.
4.3 Orbene già alla luce di queste circostanze e per palesi motivi legati alla funzione primaria per cui è stata realizzata, va escluso che la pista in questione detenga i requisiti per assurgere a dignità di “strada pubblica o aperta al pubblico”. L’opera, progettata esclusivamente come opera integrativa del sistema di paramassi e non per assolvere altre funzioni, persegue infatti chiaramente e unicamente scopi legati alla premunizione del nucleo di Lamone. Meritano quindi piena condivisione gli argomenti addotti dal Governo nella decisione impugnata, il quale oltre ad escludere, per ovvie ragioni di sicurezza, l’integrazione della pista nella rete dei sentieri del Comune, ritiene che “(...) essendo attualmente una parte essenziale della pista un elemento integrante delle opere di protezione dell’abitato per la ritenzione dei massi staccatisi dal versante, anche la sua connotazione a livello di PR di strada forestale non può essere codificata dalla scrivente CdS”.
Per tutti questi motivi va negata la sussistenza di un qualsiasi interesse pubblico ad inserire la pista, così come proposta, nel Piano del paesaggio e ad aprirla al pubblico. Poco importa che l’opera non risulti più pericolosa di altri sentieri esistenti nel Cantone (cfr. parere 30 gennaio 1998 dell’Ufficio forestale del __________ __________): ovvie ragioni legate al principio della legalità non permettono a questo Tribunale di avallare prassi contrarie alla legge, ma di porvi semmai rimedio. Di conseguenza il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
Poiché il Comune è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche va esente da spese e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabile alla fattispecie
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né tassa di giudizio.
Intimazione: - Municipio di __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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