AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1998.154
Data decisione, Autorità: 19.11.1999, TPT
Incarto n. 90.98.00154
Lugano 19 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 24 novembre 1998 di
Comunione ereditaria __________ __________, __________, composta da: __________, __________, __________, e __________ __________ e __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________
contro
la risoluzione 2 dicembre 1997 (n° ) del Consiglio di Stato, che approva la revisione 1995 del PR di __________ e il PP del nucleo tradizionale di __________ (PP-)
viste le osservazioni 10 febbraio 1999 del Municipio di __________ e 16 marzo 1999 della Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Nelle sedute del 1° e 2 aprile 1996 e del 25 luglio 1996 il Consiglio comunale di __________ ha approvato il PP-__________ e la revisione del PR, contemplante l’attribuzione delle aree che costeggiano Via __________ __________ e Via __________ (incluso il __________ __________ __________) alla zona mista amministrativa commerciale AC1, rispettivamente AC2. Le due zone, disciplinate dagli art.li 15 e 18 NAPR e rette da una normativa sostanzialmente analoga, venivano suddivise in due sottozone con prescrizioni particolari: le fasce, profonde ml 15.00, a diretto contatto con le due arterie (cpv. 2), e le fasce retrostanti (cpv. 4). Per la zona AC1, l’art. 15 cpv. 2 NAPR prevedeva:
a. altezza massima delle costruzioni, misurata dalla quota stradale antistante, nel punto mediano del confine lungo la strada:
° alla gronda: ml 19.00
° al colmo: ml 21.00
b. gli edifici devono sorgere sulla linea di costruzione (allineamento obbli__________ e non possono oltrepassare la profondità di ml 15.00;
c. lungo la linea di costruzione e fino ad una profondità di ml 15.00 è ammessa la costruzione in contiguità, anche senza il consenso del proprietario vicino;
d. nelle facciate degli edifici su via __________. __________ sono ammesse rientranze oltre la linea di costruzione, purché nella volumetria complessiva dell’edificio il principio della continuità del fronte edificato sia rispettato;
e. ove sia presente un edificio con aperture, il proprietario di questo può in ogni caso pretendere, indipendentemente dalla sua distanza dal confine, una distanza di ml 4.00 dal proprio edificio;
f. nel caso in cui non venga utilizzata la possibilità di costruzione a confine, devono essere rispettate le distanze dal confine secondo le prescrizioni di zona;
Oltre che per la denominazione della via, l’art. 18 cpv. 2 NAPR, concernente la zona AC2, differiva dall’art. 15 cpv. 2 NAPR solo per l’altezza, maggiore, degli edifici (ml 22.50 alla gronda e ml 24.50 al colmo).
b. Con ris. gov. 2 dicembre 1997, n° , il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR e il PP-, apportando tuttavia alcune modifiche: ritenendo che la disciplina prevista al cpv. 2 degli art.li 15 e 18 NAPR fosse lacunosa in merito alle distanze da confine, il Governo modificava d’ufficio le lett. f come segue:
f. nel caso in cui non venga utilizzata la possibilità di costruzione a confine, devono essere rispettate le distanze dal confine e tra edifici prescritte dagli art.li 34 e 35 NAPR;
Su indicazione del Governo, la modifica, considerata come una semplice rettifica, non veniva né pubblicata né comunicata ai proprietari interessati (cfr. p.to 5.1 e 5.2 della decisione).
c. Appresa l’esistenza della modifica nell’ambito della pubblicazione di una domanda di costruzione, la Comunione ereditaria __________, proprietaria del mapp. n° __________ RFD, insorge ora al TPT, chiedendone l’annullamento: ritenendo che la rettifica alteri completamente gli intendimenti pianificatori del Comune, essa censura la procedura seguita dal Governo, lesiva del diritto di partecipazione della popolazione al processo pianificatorio e di quello dei proprietari interessati ad essere sentiti.
d. Nelle loro osservazioni il Municipio e il Consiglio di Stato postulano la reiezione del gravame. Il Governo osserva in particolare di aver effettuato un esplicito rimando alle norme generali delle NAPR che in ogni caso, anche in assenza della modifica impugnata, sarebbero tornate applicabili.
e. In data 22 aprile 1999 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante le quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto va premesso che la questione relativa alla legittimazione attiva della ricorrente ed alla tempestività del suo ricorso è intimamente legata al merito della vertenza, ovvero all’analisi del carattere della modifica operata dal Governo e della legalità della procedura per essa adottata. In ogni caso, per i motivi di merito che verranno esposti ai considerandi che seguono, la legittimazione attiva della ricorrente, detentrice di un interesse degno di protezione, è da ritenersi data ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Il gravame risulta inoltre tempestivo a tutti gli effetti: considerato infatti che la modifica avversata non è stata né pubblicata né intimata ai proprietari interessati, appare plausibile che la ricorrente ne abbia preso fortuitamente conoscenza solo in occasione della pubblicazione della domanda di costruzione concernente il fondo confinante (mapp. n° __________RFD), pubblicazione avvenuta fra il 13 e il 30 novembre 1998. Tale circostanza non viene d’altronde contestata né dal Comune né dal Consiglio di Stato. In siffatte evenienze tornano quindi applicabili i principi sviluppati dalla dottrina e giurisprudenza in merito alle notifiche difettose o irregolari (cfr. DTF 96 I 691/92 consid. 1d; DTF 102 Ib 91, DTF 107 Ib 175, Grisel, Traité de droit amministratif, vol II, pag 878).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti" (DTF 111 Ia 70, consid. 3d). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative o, secondo la formulazione usata dal TF nella sentenza 26.4.1995 1P.82/1995 in re Comune di __________ “quando la nuova regolamentazione può essere determinata di primo acchito e quando la modifica tende a colmare una lacuna evidente o a emendare carenze o errori pianificatori manifesti.” (Cfr. sul tema: Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Giova quindi preliminarmente stabilire qual è la natura e la funzione delle norme di applicazione del PR.
Secondo l’art. 24 LALPT il PR è lo strumento di programmazione delle attività di incidenza territoriale a livello comunale. Dev’essere adottato da ogni Comune. A tenore dell’art. 25 LALPT il PR è inteso in particolare a:
a) organizzare razionalmente il territorio e lo sviluppo armonioso del Comune, in modo che il suolo sia utilizzato con misura;
b) realizzare gli obiettivi e i principi pianificatori degli art. 1 e 3 della legge federale, come pure gli obiettivi pianificatori cantonali del PD;
c) predisporre le basi per una razionale urbanizzazione, un’utilizzazione appropriata delle fonti di approvvigionamento e una corretta protezione ambientale.
Giusta l’art. 26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Quali siano i punti che le NAPR devono regolamentare è previsto, ancorché non in modo esaustivo, dall’art. 29 cpv. 1 LALPT. In prima linea dovranno figurarvi le regole generali sull’utilizzazione e l’edificabilità del suolo (lett. a) e in particolare le regole particolari sull’utilizzazione e i parametri edilizi per ogni singola zona, comprese quelle destinate ad edifici e attrezzature pubbliche (lett. b), sui posteggi privati, le aree di svago e di ricreazione annesse agli edifici e delle aree verdi e alberate (lett. c), risp. sui relativi contributi compensativi (lett. d), sulla distanza minima dal bosco (lett. e) e altre ancora tra cui citiamo alla lett. i) le regole tecniche per le singole costruzioni e per l’abitato, in particolare per tutelare la qualità della vita contro le emissioni moleste o nocive.
Al cpv.2, invece, l’art. 29 LALPT indica esemplificativamente quei punti che il comune può facoltativamente regolamentare attraverso le NAPR. Si tratta segnatamente delle caratteristiche urbanistiche per singole zone, dei parametri minimi di sfruttamento laddove una razionale occupazione del suolo e l’ordine urbanistico sarebbero altrimenti seriamente compromessi, delle regole relative ai piani di quartiere, del disciplinamento dell’edificabilità dei centri d’acquisto-vendita con superficie inferiore a quella stabilita dall’art. 59 LALPT se la situazione locale lo esige e non vi è contrasto con la pianificazione cantonale, e altre ancora.
Da notare che a norma dell’art. 31 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento, può chiedere l’iscrizione nel PR di speciali vincoli per l’esecuzione di opere di interesse regionale o cantonale come strade, scuole, case per anziani, zone a verde o di svago, impianti per la protezione dell’ambiente, come pure restrizioni per la protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti.
Dopo di che, la via normale da seguire è il rinvio al comune dei punti ritenuti inaccettabili, con l’ordine di approntare una variante, corredato se del caso da più o meno dettagliate istruzioni. La via della modifica d’ufficio presuppone per contro che la soluzione sostitutiva si imponga con tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.
5.1 Entrando nel merito della vertenza occorre premettere che le disposizioni concernenti le distanze dal confine e fra edifici trovano la loro base legale sia nell’art. 39 LE, sia nell’art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT. Sull’interesse pubblico in genere di tali parametri, noti ed applicati da lungo tempo, è inutile dilungarsi: le prescrizioni che stabiliscono un distacco fra gli edifici hanno per scopo principale la tutela dell’igiene e della sicurezza delle costruzioni come pure la buona insolazione, l’aerazione e l’illuminazione naturale delle abitazioni e dei locali di lavoro, la tutela dalle immissioni e dai pericoli d’incendio (A. Scolari, Commentario, Bellinzona, 1997, ad art. 39 LE, n° ). Va aggiunto che il confine è da ritenere un semplice mezzo per giungere a una distanza tra edifici, ripartendola tra i privati, i quali possono del resto validamente concordare una diversa ripartizione e dunque una diversa distanza dai confini, fermo restando la distanza fra gli edifici prevista dalla legge, inderogabile senza disposizioni specifiche (A. Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n°).
Per quanto concerne invece l’edificazione in ordine contiguo, essa è normalmente caratterizzata dall’insediamento sullo stesso allineamento, o in arretramento, di edifici adiacenti, eretti sul confine delle proprietà e separati da un muro comune. I proprietari possono accordarsi di costruire in contiguità anche se il piano regolatore non lo prevede, purché siano rispettate tutte le altre prescrizioni. L’ordine contiguo è solitamente prescritto in vista della formazione di strade; di principio concerne perciò soltanto le facciate prospicienti la strada, collocate sulla linea di allineamento o in arretramento, ad esclusione delle facciate opposte a quelle della strada (A. Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n° __________ss.).
5.2 In concreto gli intendimenti pianificatori perseguiti dal PR di Massagno con la creazione delle zone AC1 e AC2 consistono nel permettere un’edificazione densa e compatta lungo Via __________ __________ e lungo Via __________, comparti dove il tessuto edilizio residenziale tradizionale d’inizio secolo sta cedendo il posto ad uno sfruttamento più intensivo. In tal modo verrebbe promossa la formazione di una barriera fonica e visiva verso i quartieri residenziali retrostanti e una qualifica urbanistica delle due strade quali assi viari commerciali (cfr. Rapporto di pianificazione, p. 21 ss.). Gli art.li 15 e 18 NAPR sono quindi concepiti per concretizzare nelle fasce immediatamente a ridosso delle due arterie l’auspicata densificazione, mentre le fasce di terreno retrostanti sono regolamentate, per quanto concerne la destinazione (residenziale) e i parametri edificatori, analogamente alle zone edificabili residenziali limitrofe. Seguendo tale impostazione il cpv. 4 regolamenta i parametri per gli edifici situati all’interno dei fondi, oltre ml 15.00 dalle linee di costruzione che costeggiano le due strade, mentre il cpv. 2 prevede una normativa particolare per gli edifici affacciati sulle due arterie, tendente a favorire un’edificazione compatta. Alla lett. c) del cpv. 2 dei due articoli viene quindi permessa l’edificazione in contiguità anche senza il consenso del proprietario vicino. La regola viene mitigata dalla lett. e), secondo cui, ove sia presente un edificio con aperture, il proprietario di questo può in ogni caso pretendere, indipendentemente dalla sua distanza dal confine, una distanza di ml 4.00 dal proprio edificio. Benché tale ordinamento non risulti del tutto preciso dal profilo terminologico (equiparazione del concetto di edificazione a confine con edificazione in ordine contiguo) e completo dal profilo materiale (aperture) si può ritenere che il Comune di __________ abbia inteso accordare ai proprietari la facoltà di:
° edificare in contiguità, addossando le nuove costruzioni a quelle vicine, nel caso in cui queste ultime sorgano a confine e non presentino aperture, oppure di
° edificare a confine (sotto riserva del caso previsto alla lett. e), erigendo un muro d’attesa e creando così le premesse per un futuro ordine contiguo.
Considerato tuttavia che l’edificazione in ordine contiguo e/o a confine rimane una facoltà concessa ai proprietari, i disposti si rivelano carenti circa i parametri ordinari di zona relativi alle distanze dai confini e fra edifici da rispettare negli altri casi. Infatti, secondo la lett. f) del cpv. 2 dei due articoli, nel caso in cui non venga utilizzata la possibilità di costruzione a confine, devono essere rispettate le distanze dal confine secondo le prescrizioni di zona, prescrizioni queste che però fanno difetto e che non possono venir desunte, come sostiene la ricorrente, da quanto previsto al cpv. 4 per le sottozone retrostanti: per queste aree la revisione persegue infatti altri scopi e mira in particolare a favorirne un corretto raccordo con le zone residenziali limitrofe. I cpv. 2 degli art.li 15 e 18 NAPR risultano quindi incompleti in merito ai parametri richiesti obbligatoriamente dall’art. 29 cpv. 1 lett. b) LALPT.
5.3 Punto centrale della vertenza è quindi la questione a sapere se la modifica apportata d’ufficio dal Governo, che ha colmato la lacuna insita nei due disposti tramite un rinvio alle norme edilizie generali previste al cap. VII delle NAPR, e più precisamente agli art.li 34 e 35 NAPR, possa essere considerata come l’unica e ovvia soluzione, senza ragionevoli alternative.
Il Consiglio di Stato motiva il proprio operato rilevando, nella risposta, che per evidenti ragioni pratiche di chiarezza, immediatezza e comprensibilità ha ritenuto opportuno effettuare un esplicito rimando a quelle norme di carattere generale che in ogni caso, anche in assenza della modifica impugnata, sarebbero tornate applicabili. Di conseguenza nelle fasce immediatamente a ridosso di Via __________ e di Via __________ __________ risulterebbero applicabili le seguenti disposizioni:
Art. 34 Distanze dai confini
Ove non sia diversamente stabilito dalle prescrizioni di zona, edifici e impianti possono sorgere a confine senza aperture e a ml 2.00 dal confine con aperture.
I proprietari possono accordarsi per la riduzione delle distanze dai confini, a patto che si rispettino le relative distanze fra edifici.
Art. 35 Distanze fra edifici
Ove non sia diversamente stabilito dalle prescrizioni di zona, la distanza tra gli edifici è uguale alla somma delle distanze dai confini. Verso edifici preesistenti, costruiti prima dell’entrata in vigore del PR a distanze inferiori rispetto alle presenti norme deve tuttavia essere rispettata solo la distanza dal confine.
I proprietari possono accordarsi per la riduzione delle distanze tra edifici; in seguito il Municipio autorizza la riduzione se l’utilizzazione dei fondi risulta migliorata e se la sicurezza e l’igiene delle costruzioni sono rispettate.
Il Municipio condivide tali argomenti, osservando di aver ritenuto “... che il Consiglio di Stato intendesse favorire la costruzione a confine, anche più interessante dal punto di vista dell’edificabilità del fondo, degli indici e soprattutto che garantisse maggiormente per questi motivi la contiguità auspicata...”.
5.4 Orbene tali tesi non possono venir seguite. Ad un’attenta analisi gli art.li 34 e 35 NAPR non si rivelano infatti idonei a colmare le lacune presenti negli art.li 15 cpv. 2 e 18 cpv. 2 NAPR e quindi a gestire in modo sussidiario due zone dell’impatto e dell’estensione di quelle all’esame. In particolare essi non definiscono:
° la distanza da rispettare verso il confine in caso di edifici senza aperture (secondo l’art. 34 cpv. 1 NAPR in questo caso i proprietari possono, ma non devono, costruire a confine), e di conseguenza,
° salvo il caso in cui sia il vecchio che il nuovo edificio presentino aperture, la distanza da rispettare fra edifici (secondo l’art. 35 cpv. 1 NAPR la distanza tra gli edifici è uguale alla somma delle distanze dai confini).
Inoltre, con riferimento al caso previsto alla lett. e) dagli art.li 15 cpv. 2 e 18 cpv. 2 NAPR, l’applicazione degli art.li 34 e 35 NAPR viene fatta dipendere dalla facoltà concessa al proprietario di un edificio con aperture di richiedere, indipendentemente dalla sua distanza dal confine, una distanza di ml 4.00 dal proprio edificio.
In conclusione, considerata l’estensione, l’impatto urbanistico e quindi l’importanza delle zona AC1 e AC2, gli scopi pianificatori perseguiti dalla revisione per le fasce a diretto contatto con Via __________ __________ e con Via __________, nonché le notevoli altezze ivi ammesse (ml 19.00 alla gronda e ml 21.00 al colmo lungo Via __________ __________ e ml 22.50 alla gronda e ml 24.50 al colmo lungo Via __________), i parametri ordinari di zona relativi alle distanze fra edifici e dai confini non potevano, come sostiene il Governo, essere desunti senza possibili alternative dalle Norme edilizie generali, giustificando così la rettifica operata e la relativa procedura. La lacuna, colmata tramite un semplice rimando agli art.li 34 e 35 NAPR, avrebbe per contro richiesto un approfondimento maggiore e quindi un rinvio degli atti al Comune affinché riesaminasse le due norme. E ciò a maggior ragione se si considera che la tipologia e lo stato di conservazione della sostanza edilizia che costeggia le due strade (cfr. sopra consid. 5.2) lascia sorgere ragionevoli dubbi in merito all’efficacia della disciplina relativa alla contiguità (peraltro non obbligatoria), e di conseguenza, in modo più generale, in merito all’idoneità delle due norme a favorire la creazione di un fronte compatto verso la strada.
Per tutti questi motivi il ricorso merita dunque di venir accolto. Gli atti vengono rinviati al Comune affinché riesamini il tenore degli art.li 15 cpv. 2 e 18 cpv. 2 NAPR e lo completi.
Le spese e la tassa di giudizio seguono la soccombenza. Tuttavia, poiché il Comune è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche va esente da spese e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza gli atti vengono rinviati al Comune affinché riesamini il tenore degli art.li 15 cpv. 2 e 18 cpv. 2 NAPR.
Non si prelevano spese e tasse di giudizio.
Intimazione: - __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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