AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1998.144
Data decisione, Autorità: 06.11.2001, TPT
Incarto n. 90.98.00144
Lugano 6 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1998 di
__________ __________, __________,
contro
viste le osservazioni 26 ottobre 1998 del Municipio di __________ e 13 gennaio 1999 della Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. In data 27 novembre 1995 e 26 maggio 1997 l’Assemblea comunale di __________ ha adottato alcune varianti di PR, una delle quali contemplante l'attribuzione alla zona edificabile dei mapp. n° __________, e __________ RFD, situati in località "".
b. Con ris. gov. 7 luglio 1998, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato dette varianti, differendo l'approvazione del citato azzonamento: osservando come, contrariamente a quanto indicato nel rapporto di pianificazione, la variante concernesse territorio agricolo, il Governo ne sospendeva l’approvazione in attesa di una proposta concreta relativa al compenso agricolo.
c. Avverso tale decisione, il signor __________, proprietario del mapp. n° __________RF, insorge ora presso il TPT, chiedendone l’annullamento e postulando l’immediata attribuzione del suo fondo alla zona edificabile: sottolineando come il vigneto che vi insiste, di esigue dimensioni (1'395 mq), sia coltivato a titolo accessorio e al solo fine di mantenere ordinata la proprietà, egli ne contesta l'idoneità agricola, ritenendo fuori luogo la pretesa di un compenso.
d. Nelle sue osservazioni il Governo ha postulato la reiezione del gravame, mentre il Municipio ne ha chiesto l’accoglimento: rilevando come l'adozione della variante fosse stata suggerita dal Cantone stesso, esso postula l'esonero dal versamento di un compenso pecuniario, ritenuto iniquo e vessatorio. A titolo sussidiario chiede che la bonifica, attuata dalla Parrocchia nel comparto “__________ ”, venga considerata quale compenso reale.
e. In data 24 febbraio 1999 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
In concreto, la decisione del Consiglio di Stato di differire l’approvazione dell’azzonamento previsto dal comune per i mappali n° __________, __________e __________RFD costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 44 LPAmm, impugnabile autonomamente solo se atta a causare un danno irreparabile all'interessato (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, ad art. 44 LPAmm, p. 233 ss. e riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi riportati): essa assume infatti una funzione preparatoria e strumentale (il comune viene reso attento circa la necessità di procedere ad un compenso, reale o pecuniario, in caso di diminuzione dell’area agricola del suo territorio) rispetto a quella finale, destinata a concluderla (approvazione dell’inserimento in zona edificabile dei mappali n° __________, __________e __________RFD). Poiché la decisione impugnata non appare suscettibile di procurare un pregiudizio irreparabile al signor __________, il quale peraltro non adduce elementi in tal senso, il ricorso andrebbe dichiarato improponibile. La questione può venir lasciata aperta, ritenuto che, per i motivi esposti qui di seguito, l'esito della vertenza non può essere che negativo.
a) le SAC,
b) i terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità e infine
c) i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura.
Giusta l'art. 7 LTAgr, la diminuzione di aree agricole può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori cantonali e comunali secondo la procedura e le competenze fissate dall'apposita legislazione. Ciò premesso, l'art. 8 LTAgr prescrive che, se tocca aree agricole di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5, la diminuzione dev'essere compensata dal proprietario della costruzione o dell'impianto, rispettivamente dall'ente pianificante. La compensazione dev'essere di principio reale (art. 9 LTAgr). Se ciò non fosse possibile o solo parzialmente, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo che ammonterà da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del fondo da compensare (art. 10 LTAgr). All'ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative, l'art. 11 LTAgr conferisce il diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell'impianto.
Ferme queste premesse, il Governo, constatato che gli atti, sottoposti per l’adozione all’Assemblea comunale, non indicavano che il previsto ampliamento concerneva territorio agricolo e comportava quindi l'obbligo di corrispondere un compenso ai sensi della LTAgr, ha segnalato al comune la necessità di procedere ai sensi della citata legge ed in particolare degli art.li 2 ss. del relativo Regolamento, sospendendo l’approvazione della variante. Tale modo di procedere non presta fianco a critiche, dimostrandosi conforme al principio della proporzionalità e della coordinazione in materia pianificatoria: infatti se il Governo, pur condividendo in linea di principio l’azzonamento previsto dal comune, adottato però sulla base di un'analisi incompleta, si fosse limitato a respingere la variante, anziché sospenderla, avrebbe dato prova di eccessivo rigore. D'altro canto se il Governo, approvando la variante, avesse fissato nel contempo l’ammontare del contributo pecuniario, si sarebbe indebitamente sostituito al comune, privandolo della facoltà di esaminare compiutamente la fattispecie e di proporre un compenso reale o pecuniario. Per tutti questi motivi, nella misura in cui postula l’immediata attribuzione alla zona edificabile del mapp. n° __________RFD, il ricorso del signor __________ va respinto.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giudizio sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-- (quattrocento).
Intimazione: - __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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