AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1998.108
Data decisione, Autorità: 13.11.1998, TPT
Incarto n. 90.98.00108
Lugano 13 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 2 giugno 1998 di
per __________ e la __________, , rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
Contro
il decreto legislativo 10 marzo 1998 relativo all’approvazione del Piano di utilizzazione cantonale del __________ __________ della __________ (-)
vista la risposta 23 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Con decreto legislativo del 10 marzo 1998 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale del __________ __________ della __________ (-). Le relative norme di attuazione, agli art. 11 e 12, proibiscono nel comprensorio del Parco la cattura e l’uccisione do ogni genere di animali; la caccia è integralmente vietata, mentre la pesca è limitata al laghetto del __________, posto nella parte inferiore del parco.
b. Dissentendo da questa decisione la __________ __________ per __________ e la __________ (FTAP) è insorta presso il Tribunale della pianificazione del territorio, chiedendo l’abolizione del divieto di pesca nel comprensorio del parco.
c. Nella risposta al ricorso il Consiglio di Stato, dopo aver sentito il parere dei servizi interessati, ha riveduto la sua decisione, e proposto una modifica degli art. 11 e 12 NAPUC in modo tale da permettere l’esercizio della pesca lungo tutti i corsi d’acqua all’interno del parco.
c o n s i d e r a t o
in diritto
Il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico.
A norma dell’art. 31 LPAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.
Soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza).
Soccombente in concreto è il Consiglio di Stato, il quale ha riveduto la decisione presa dal GC nel senso richiesto dai ricorrenti nella propria impugnativa.
Venuto così meno l’oggetto della vertenza, questa va stralciata. A carico del Consiglio di Stato non vengo poste né tasse di giudizio né spese. Dal momento che la FTAP non risulta rappresentata da un avvocato (l’avv. __________ agisce infatti a titolo di presidente della Federazione e non quale patrocinatore legale) non vi è l’obbligo di corrispondere ripetibili.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é stralciato dai ruoli.
non si prelevano tasse né spese; non si assegnano ripetibili.
Intimazione: - __________ , c/o avv. __________ __________, Via __________ __________, ____________________
Segreteria del Gran Consiglio, __________;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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