AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1998.101
Data decisione, Autorità: 23.02.1999, TPT
Incarto n. 90.98.00101
Lugano 23 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 15 maggio 1998 di
contro
la risoluzione 25 marzo 1998 del Consiglio di Stato che approva una variante di PR del Comune di __________ in località “__________ ”
vista la risposta 16 luglio 1998 del Consiglio di Stato e le osservazioni 13 agosto 1998 del Municipio di __________;
viste le osservazioni 25 novembre 1998 del sig. __________ __________, __________ (rappr. avv. __________)
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. La presente vertenza prende avvio da un progetto di variante al PR di __________ che contempla la realizzazione di un complesso turistico-residenziale sulle part. n. e RFD, situate nella località di “ ” tra la strada cantonale __________ - a est, il confine giurisdizionale con il Comune di __________ a sud e la riva del lago __________ ad ovest.
Sulle medesime particelle sorgeva l’albergo “__________ ” e un annesso lido-spiaggia, rimasti in attività sino al 1976. Le costruzioni sono invece state demolite all’inizio degli anni 90.
Il PR di __________ attualmente in vigore (1980) inserisce i due citati sedimi in una zona senza destinazione specifica (SDS), descrivendo località come “una fascia con valenza di bene naturale di particolare rilievo”.
b. In sostituzione del vecchio albergo, in seguito i proprietari dei terreni si sono fatti promotori di alcuni progetti volti alla costruzione di un complesso turistico-immobiliare tipo “apart-hotel”. Questi progetti, benché al beneficio di una serie di autorizzazioni a costruire rilasciate dal Cantone in base all’art. 24 LPT (la prima nel 1981, una seconda nel 1986, rinnovata sino al 1991), non sono tuttavia mai passati alla fase esecutiva, visto il continuo deteriorarsi della situazione sul mercato immobiliare.
Tenuto conto del degrado dell’area in oggetto e della sopravvenuta impossibilità giuridica di regolamentare l’edificazione in base ai disposti d’eccezione dell’art. 24 LPT, il Comune si è infine fatto promotore della modifica dei disposti pianificatori della zona, proponendo la variante di PR in oggetto.
c. Contro questa variante, approvata dal legislativo comunale il 16 giugno 1997, sono insorti davanti al Consiglio di Stato il sig. __________ , proprietario dei menzionati fondi, e, congiuntamente, la sig.ra __________ __________ e il __________ -Sezione della svizzera italiana. Questi ultimi hanno lamentato in particolare il conflitto tra il progetto contenu. e ____________________del Piano direttore cantonale, che tutelano, rispettivamente, le zone pubbliche di svago lungo le rive dei laghi e le zone naturali protette. Quanto all’insediamento residenziale, il __________ ne chiede una verifica dell’opportunità alla luce del già notevole dimensionamento delle aree edificabili nel comune.
d. Con decisione 25 marzo 1998, il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR, apportandovi alcune modifiche di secondaria importanza. I 2 ricorsi sono invece stati integralmente respinti.
e. Dissentendo da tale decisione, la sig.ra __________ , il __________ __________ e il __________ - __________ __________ hanno presentato ricorso al TPT, chiedendo l’annullamento della variante in oggetto. Essi sollevano tutta una serie di censure che vanno dalla violazione del PD, alla violazione dell’art. 17 LPT (zone protette), al mancato coordinamento con i comuni vicini, alle problematiche di inquinamento fonico (aeroporto di __________) e alla violazione dell’art. 15 LPT (corretto dimensionamento delle zone edificabili).
f. Nelle rispettive osservazioni Consiglio di Stato e Comune di __________ postulano l’integrale reiezione dell’impugnativa. Quest’ultimo, in particolare, chiede di respingere il ricorso in ordine, rilevando la mancata legittimazione attiva della sig.ra __________ e del __________.
g. In data 23 ottobre 1998 si è tenuta l’udienza in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
h. Il 25 novembre 1998 sono pervenute al TPT le osservazioni del chiamato in causa sig. __________ __________, proprietario dei fondi oggetto della variante. Del contenuto delle stesse verrà, se necessario, fatta menzione nei considerandi di diritto.
c o n s i d e r a t o
in diritto
1.1. Il __________ è un'associazione d'importanza nazionale che per statuto si occupa della protezione della natura e del paesaggio. Ricorre presso il TPT sia contro l'asserita violazione della LPT (art. 15 e 17) e della LALPT (art. 24 cpv. 3) nel quadro dell'adozione e approvazione della variante di PR, sia contro una pretesa inosservanza della scheda 9.17 del piano direttore cantonale (PD). Per gli stessi motivi ricorre la sig.ra __________ __________, proprietaria dei fondi n. __________e __________RFD , situati a ca. 100 metri dalla zona oggetto della variante di PR, al di là della strada cantonale __________ - di __________. Entrambi sono già insorti in prima istanza dinanzi al Consiglio di Stato, con atto congiunto (cfr. ricorso del 4.10.1997).
Il Consiglio di Stato è entrato nel merito, in prima istanza, senza previamente pronunciarsi sulla legittimazione dei ricorrenti. Spetta a questo TPT verificare se ne erano effettivamente dati i presupposti. L'istanza successiva deve infatti verificare, d'ufficio, se la legittimazione ricorsuale, e con essa gli altri presupposti processuali, erano adempiuti presso l'istanza precedente (cfr. Kölz, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, p. 111);
1.2. L’art. 35 LALPT stabilisce che legittimato a ricorrere contro il contenuto del PR è ogni cittadino attivo nel Comune (actio popularis) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.
Per quel che attiene alla sig.ra __________, cittadina attiva domiciliata nel comune di __________, non possono sussistere dubbi : la legittimazione attiva le è senz’altro conferita ai sensi dei combinati disposti di cui all’art. 35 e 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Anche le censure del ricorso di secondo grado riprendono in gran parte quelle esposte, seppur più concisamente, nel precedente allegato, e sono pertanto ricevibili in ordine.
Più complessa è invece la posizione del __________, che non può evidentemente essere posto a beneficio dell”actio popularis”.
A mente della giurisprudenza l’interesse è degno di protezione se il ricorrente si trova in un rapporto speciale con l’oggetto del litigio ed è toccato più di chiunque altro dalla decisione impugnata. In altri termini, egli deve avere un interesse personale rilevante, diretto e attuale all’annullamento o modifica della decisione impugnata. Così è se la sua situazione giuridica o di fatto può essere influenzata dall’esito della vertenza (DTF 123 II 115 consid. 2a pag. 117, 121 II 176 consid. 2a pag. 177 con riferimenti).
Equiparato all'interesse personale è l'interesse proprio o della maggioranza dei propri membri fatto valere dalle associazioni egoistiche.
Evidentemente il __________ non insorge a questo titolo, ma a salvaguardia della natura e del paesaggio, perseguendo lo scopo squisitamente ideale enunciato dai suoi Statuti. Ora, il diritto cantonale non riconosce, in materia di pianificazione del territorio, la legittimazione ricorsuale delle associazioni ideali d'importanza nazionale; la ammette solo in materia edilizia. Esclusa ovviamente l'actio popularis, la legittimazione va pertanto ricercata nel diritto federale.
1.3. A norma dell’art. 98a cpv. 1 PA i cantoni istituiscono autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di queste ultime sono direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Quanto al capoverso secondo prescrive che il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso siano garantiti nella procedura cantonale almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
L’art. 103 lett. a OG riconosce in via generale la qualità per ricorrere a chi è colpito dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica.
Analoga disposizione, abbiamo visto, conosce il diritto cantonale all'art. 35 LALPT.
Nessuna di queste condizioni si verifica in concreto.
Rimane da esaminare l'ipotesi dell'art. 103 lett. c. ai cui sensi sono legittimate a ricorrere, anche se non possono vantare un interesse degno di protezione ai sensi della lett. a, le organizzazioni cui la legislazione federale accorda il diritto di ricorso.
Gli art. 55 LPA e 12 LPN conferiscono a determinate condizioni tale legittimazione alle associazioni protezionistiche dell’ambiente, rispettivamente della natura e del paesaggio.
In concreto non entra evidentemente in considerazione, non verificandosene i presupposti, l'art. 55 LPAmb. Vediamo se sono invece adempiuti quelli dell'art. 12 LPN.
1.4. L’art. 12 LPN riconosce alle associazioni aventi un’importanza nazionale che esistono da oltre 10 anni e che per statuto si occupano della protezione della natura e del paesaggio la legittimazione a ricorrere contro i decreti e le ordinanze dei cantoni nonché contro le decisioni delle autorità federali impugnabili mediante ricorso al Consiglio federale o con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Secondo i combinati disposti degli art. 97 OG e 5 PA il ricorso di diritto amministrativo può essere interposto contro decisioni che sono o avrebbero dovuto essere fondate sul diritto pubblico federale (DTF 112 Ib 165 consid. 1; 237 consid. 2a). La condizione è che tali decisioni siano prese dalle istanze inferiori elencate all’art. 98 OG, non ricorrano i motivi di esclusione previsti dagli art. 99 a 101 OG o da leggi speciali e infine che sia contestata la violazione del diritto federale (art. 104 lit. a OG).
Il ricorso di diritto amministrativo è pure proponibile contro le decisioni fondate tanto sul diritto cantonale o comunale quanto su quello federale, se e nella misura in cui è invocata la violazione di disposizioni del diritto federale direttamente applicabili (DTF 121 II 72 consid. 1b pag. 75, 161 consid. 2 b/cc pag. 165, 120 Ib 27 consid. 2a pag. 29).
Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammesso dalla giurisprudenza contro decisioni fondate sul diritto cantonale nei casi in cui le norme in questione non hanno praticamente portata propria ma ricalcano essenzialmente il diritto federale, oppure quando il diritto cantonale è stato applicato a torto al posto di quello federale o parimenti quando decisioni di inammissibilità pronunciate in base al diritto cantonale di procedura hanno impedito o escluso l'applicazione del diritto federale sostanziale (RDAT 1984 n. 80). Lo stesso dicasi di decisioni fondate sul diritto cantonale strettamente connesse con questioni del diritto pubblico federale sollevate col ricorso (121 II 72 consid. 1b pag. 75).
1.5. Questi i principi generali, con l'avvertenza che in materia di pianificazione del territorio (PD, PR) vige il regime particolare instaurato dall'art. 34 LPT nell’intento di semplificare la protezione giuridica in questo particolare settore. Il ricorso di diritto amministrativo è aperto unicamente contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti l’applicazione degli art. 5 LPT (indennità per restrizioni della proprietà ) e 24 LPT (autorizzazione a costruire fuori delle zone edificabili); le altre decisioni cantonali di ultima istanza sono dichiarate definitive. Contro di esse è unicamente dato il ricorso di diritto pubblico.
Recentemente la giurisprudenza federale ha tuttavia allargato l'accesso al ricorso di diritto amministrativo, in applicazione dei principi generali della procedura amministrativa federale sopra evocati.
Ha così ammesso questo mezzo contro piani regolatori relativi a progetti concreti, nella misura in cui sia in gioco l'applicazione del diritto federale sulla protezione dell'ambiente o della natura (DTF 119 Ia 285 consid. 3c pag. 290). E' in particolare deferibile al TF con ricorso di diritto amministrativo l'assegnazione dei gradi di sensibilità al rumore, sia nell'ambito del PR sia caso per caso (DTF 120 Ib 287 consid. 2 e 3, in part. consid. 3c pag. 298). Più generalmente, con il ricorso di diritto amministrativo possono essere proposte censure concernenti l'applicazione del diritto della pianificazione del territorio se le relative disposizioni sono in stretta, necessaria relazione col diritto sulla protezione dell'ambiente (DTF 121 II 72 consid. 1d e f).
Sempre in via eccezionale il ricorso di diritto amministrativo è inoltre proponibile allorché la decisione è basata su disposizioni così dettagliate e vincolanti da pregiudicare in maniera decisiva l'eventuale successiva procedura di autorizzazione, tanto da poterle equiparare ad una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La premessa è quella solita che le disposizioni in argomento si basino sul diritto federale - o congiuntamente sul diritto federale e cantonale risp. comunale - e che vi sia violazione di norme del diritto federale immediatamente applicabili (DTF 119 Ia 285 consid. 3c pag. 290; cfr. in generale sul tema Heiz Aemisegger, Zu den bundesrechtlichen Rechtsmitteln im Raumplanungs und Umweltschutzrecht, in Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, Zürich 1992, pag. 114 segg.).
1.6. Non basta tuttavia che le disposizioni impugnate configurino una decisione ai sensi dell'art. 5 PA perché possano formare oggetto di ricorso secondo l'art. 12 LPN., rispettivamente perché le associazioni di importanza nazionale votate statutariamente alla protezione della natura e del paesaggio siano legittimate a ricorrere.
Non solo occorre che il ricorso sia finalizzato alla tutela della natura rispettivamente del paesaggio, la giurisprudenza pone un'ulteriore, condizione: la decisione cantonale impugnata dev'essere presa nell'adempimento di un compito federale ai sensi degli art. 24sexies, cpv. 2 Cost e 2 LPN. Questa condizione, sulla cui fondatezza la dottrina esprime perplessità (cfr. Commentaire LPN ad art. 12 LPN n. 4 pag. 257), è giudicata determinante dalla giurisprudenza (DTF 120 Ib 27 consid. 2c pag. 30 con ref.).
L'art. 12 LPN dà un'elencazione esemplificativa dei compiti federali suddividendoli in tre gruppi: progettazione, costruzione e esercizio di opere e impianti da parte della Confederazione o di enti parastatali (lett. a); concessioni e permessi per impianti di trasporto e di comunicazione, trasporto di energie, trasmissione di notizie, dissodamenti, ecc. (lett. b) e (lett. c) sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti (bonifiche fondiarie, correzione di corsi d'acque, ecc.).
Nessuna menzione trova invece all'art. 2 LPN la pianificazione del territorio. L'adozione di PD, PUC e PR e le relative modifiche sono di competenza cantonale e non costituiscono un compito della Confederazione.
1.7. In via di eccezione la giurisprudenza riconosce tuttavia l'esistenza di un compito federale quando la pianificazione comprende oggetti che il cantone è tenuto a tutelare in forza del mandato imperativo di protezione conferitogli dalla Confederazione. Così è ad es. se il PR include un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale (ad es. rive lacustri, siepi) protetto in virtù dell'art. 18 cpv. 1bis e 1ter, 18a, 18b e 22 LPN) o se è toccata una zona palustre di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 24sexies cpv. 5 Cost) ovvero un'area boschiva. (Commentaire LPN, Zufferey, ad . art. 2 n. 28.4 pag. 159).
Non dà invece luogo a simile eccezione il paesaggio; le misure pianificatorie adottate per proteggere il paesaggio (o la loro omissione) non configurano a mente della giurisprudenza l'esecuzione (o l’omissione) di un compito della Confederazione (cfr. sentenza TPT 7.7.1998 in re __________ c/ PR di __________).
1.9. Quali sono, ciò premesso e precisato, le conseguenze sulla legittimazione ricorsuale del __________? Verifichiamolo per rapporto alle censure sollevate col ricorso.
a. Asserita violazione di norme fondamentali della LPT ( art. 15 / dimensionamento delle ZE) e della LALPT (art. 24 cpv. 3 / obbligo di coordinamento con i PR dei comuni vicini).
Per i motivi testé evocati queste censure sono improponibili da parte del __________; le disposizioni legali citate non sono direttamente correlate all'applicazione del diritto federale sulla protezione dell'ambiente o della natura. Il corretto dimensionamento delle zone edificabili di un comune e il coordinamento dei PR tra comuni vicini sono prima di tutto un compito del Cantone e dei Comuni e non della Confederazione.
Queste censure sono invece proponibili da parte della sig.ra __________, per cui dovranno in ogni caso venir esaminate dal TPT.
b. Pretesa inosservanza del piano direttore cantonale (PD). Violazione dell’art. 17 LPT (zone protette)
Disattesa sarebbe innanzitutto la scheda di coordinamento 9.17, categoria "dato acquisito", concernente le funzioni ricreative e turistiche del territorio, avente quali oggetto le aree di svago a lago. Tra le aree classificate figura col numero 9.17.7 precisamente la località di “__________ ”, situata a cavallo dei comuni di __________ e __________. Pure citato, in relazione all’art. 17 LPT, è il mancato coordinamento con la scheda 1.3.50 del PD, che segnala la riva lago e i retrostanti terreni in località __________ di __________ tra le zone naturali da accertare in vista di una loro protezione (categoria “informazione preliminare”). A prescindere da questa indicazione che può apparire tutto sommato ancora vaga e unicamente “di principio”, si osserva comunque come il vigente PR di __________ definisca la zona in oggetto quale “area prevalentemente naturale di particolare valore ambientale”.
Nella misura in cui il ricorso del __________ è volto a tutelare le componenti naturalistiche della zona (bosco golenale, riva del lago con vegetazione ripuale, foce del fiume, canneti,..) la legittimazione attiva è comunque data: in prima istanza in forza dell'art. 35 LALPT, nella presente giusta l'art. 38 cpv. 4 LALPT che tale potestà riconosce alle persone o enti già ricorrenti, per gli stessi motivi, nella precedente istanza.
c. violazione degli art. 29 e segg. OIF (requisiti per nuove zone edificabili in aree esposte ai rumori)
Questa censura non è stata sollevata nel ricorso di prima istanza né dal __________, né dalla sig.ra __________. Purtuttavia è ugualmente ricevibile; il Tribunale federale ha infatti già avuto modo di rilevare che nel procedimento amministrativo la natura della domanda non è indissolubilmente legata agli appoggi di diritto su cui viene fondata : pertanto non costituisce un mutamento della domanda, che modifica l’oggetto del litigio, l’adduzione di allegazioni di diritto nuove a sostegno della stessa ed in particolare il riferimento a norme giuridiche contenute in leggi non anteriormente invocate (cfr. __________ i- __________, __________ di procedura amministrativa ticinese, ad art. 57 e 63 LPAmm, pp. 294-295).
Passiamo quindi ad esaminare nel merito le censure proponibili in questa sede.
2.1. La principale contestazione avanzata dagli insorgenti riguarda la presunta incompatibilità tra la variante di PR e la scheda 9.17 del Piano direttore, che concerne la protezione delle aree di svago sulle rive dei laghi.
Il problema è noto : le aree di pertinenza pubblica lungo le rive dei laghi ticinesi sono alquanto rare; sia il bacino del __________ sia quello del __________ sono infatti di difficile accesso, dal momento che le proprietà private hanno occupato, negli scorsi decenni, gran parte degli spazi disponibili. La speculazione fondiaria, ed una politica allora piuttosto miope e poco lungimirante da parte dell’ente pubblico, hanno gravemente compromesso l’accessibilità pubblica delle rive in quasi tutti i comuni ticinesi. Il risultato è che solo il 30% dei 57 km di riva svizzera del __________ sono attualmente accessibili al pubblico quale passeggiata a lago, sentiero, impianto balneare o campeggio (Rapporto esplicativo del PD, A. 9.1.2. cons. 2d).
Da qui la necessità della tutela delle aree rimaste a disposizione, tutela espressa a livello di Piano direttore nella scheda ., adottata allo stato di “dato acquisito” nel luglio 1990. Quanto alla realizzazione pratica di questo obbiettivo, il PD, indica che “le autorità cantonali e comunali dovranno collaborare per la salvaguardia e la valorizzazione delle rive dei laghi e dei fiumi, incrementandone le possibilità di pubblica fruizione. In particolare, per quanto concerne le rive dei laghi __________ e __________, occorrerà promuovere l’acquisto e la sistemazione di aree da destinare allo svago e al ristoro pubblici e ricuperare, alla scadenza delle concessioni, le aree di dominio pubblico attualmente occupate a scopo privato” (cfr. cap. A. 9.2.2 del Rapporto esplicativo).
Alle censure ricorsuali il Comune di __________ e il proprietario dei fondi sig. __________ rispondono facendo osservare che la variante in questione prevede lungo la riva del lago un’area pubblica riservata allo svago e alla percorrenza pubblica profonda circa 10 metri su un fronte di ca. 120 metri (comparto D) e, immediatamente a ridosso di questa, un’ulteriore area inedificabile riservata allo svago e al verde privato profonda circa 18 metri (comparto C); in quest’ultima non potranno sorgere costruzioni, ma unicamente infrastrutture fisse collegate con la funzione assegnata, quali piscine, pergole, arredi, nonché siepi e muretti che delimitano il limite nei confronti dell’area pubblica (cfr. Rapporto di pianificazione, p. 11 e planimetrie in atti). L’area edificabile vera e propria (comparto B) si troverebbe quindi a ben 27 metri di distanza dalla riva del lago. Questa particolare sistemazione territoriale permetterebbe agli occhi del proprietario e del Comune di rispettare le indicazioni del PD in merito alle aree di svago pubbliche in riva ai laghi.
E’ pacifico che quale “area pubblica a lago” ai sensi della scheda 9.17 può essere considerato unicamente il comparto D, ad esclusione del comparto C, che è definito specificatamente nelle norme di attuazione e nel rapporto di pianificazione quale area verde privata. Quest’ultima potrebbe inoltre essere fisicamente separata da quella pubblica tramite siepi e muretti, e occupata da infrastrutture collegate alle funzioni residenziali-turistiche del comparto B, quali pergole, arredi o ancora piscine.
Ora, sin dall’esame preliminare della variante si era palesata la manifesta inadeguatezza della fascia destinata alla fruizione pubblica. Il Dipartimento, dopo aver raccolto gli avvisi dei vari servizi cantonali specializzati, si era infatti cosi` espresso : “Nel caso puntuale si ritiene che la proposta possa essere riveduta circa l’ampiezza della fascia verde a lago con diritto di passo pubblico, onde garantire in modo efficiente e sicuro la realizzazione della passeggiata a lago e l’uso del demanio pubblico, così come la salvaguardia e la valorizzazione degli ambienti naturali. Questo aspetto appare di particolare rilevanza sia in funzione della giustificazione del progetto pianificatorio stesso sia in rispetto delle indicazioni insite nella pianificazione di ordine superiore (PD) che individua in questo comparto una rilevante funzione di svago pubblico. In questo senso è quindi auspicabile che la fascia verde a lago con diritto di passo pubblico venga ampliata oltre le indicazioni contenute nei documenti in esame. In considerazione del fatto che a livello naturalistico l’ambiente ripuale è da annoverare fra i più pregiati, è altresì opportuno che si cerchi anche di mantenere nel modo più ampio possibile la fascia libera da edificazioni e ad uso connesso con la residenza” (sottolineatura nostra).
Queste considerazioni sono condivise dal TPT. Un’area pubblica della profondità di soli 9 metri (misurati a partire dal livello medio del lago) non è certo sufficiente a concretizzare i principi espressi nel PD, a maggior ragione quando si considera la vastità e la profondità del comparto interessato dalla variante (ca. 17000 metri quadrati, per un profondità di 190 metri, misurati sull’asse riva lago - strada cantonale __________ -__________). Appare doveroso un ripensamento dell’impostazione pianificatoria di tutta l’area interessata; una soluzione ragionevole e senz’altro più consona alle indicazioni di PD in merito alla protezione delle rive del lago sarebbe quella di arretrare maggiormente i comparti B (quello delle costruzioni) e C (verde “privato”) verso la strada cantonale, riducendo lo spessore del comparto A, e di conseguenza ampliare l’area pubblica a lago (comparto D). Non tocca evidentemente a questo Tribunale indicare esattamente l’ampiezza e l’eventuale nuova disposizione dei vari comparti; si ribadisce però che la soluzione pianificatoria così come presentata nella variante in oggetto è insostenibile e non rispetta i dettami del PD.
2.2 Protezione della natura
Valgono in questo ambito le stesse considerazioni espresse nel paragrafo precedente.
La zona del “__________ ” risulta a tutti gli effetti una delle ultime zone naturali abbastanza integre esistenti sulle rive del __________, anche se necessiterebbe senz’altro di un’opera di risanamento, viste le condizioni di pietoso abbandono in cui versa oggi.
Il comprensorio è delimitato a ovest dalla riva del lago, a nord da un raro residuo di bosco golenale e a sud da un piccolo corso d’acqua (la “__________ __________ ”); sia lungo il menzionato ruscello, sia in parte lungo la riva troviamo ancora quella tipica vegetazione ripuale composta da canneti, vegetazione che permette il sostentamento di numerosi specie ittiche, anfibie e di uccelli. La zona di importanza naturalistica si estende d’altronde in direzione sud al di là dei confini comunali, in territorio di __________, tutelata a livello di PR (“Zona di protezione della natura di __________ ”, cfr. art. 3.4.4.2 NAPR di Gentilino, approvate dal CdS il 26.2.1997).
Ora, tenuto conto delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche di quest’area, il PD l’ha inserita tra le aree naturali meritevoli di protezione, quale oggetto no. ..della relativa scheda (..). Pur riconoscendo che si tratta di una scheda tuttora ferma allo stadio dell’informazione preliminare (vale a dire che abbisogna di un ulteriore accertamento) è comunque significativo il fatto che la zona del “ ” di __________ sia stata individuata tra quelle meritevoli di tutela già sin dalla prima impostazione del PD. Si osserva al proposito che anche il PR di __________ in vigore (PR 1980) definisce il comparto come un’area prevalentemente naturale di particolare valore ambientale.
Le osservazione formulate in proposito dai servizi specialistici, sia in sede di esame preliminare, sia prima dell’approvazione dalla variante da parte del CdS, sono unanimi : la fascia di protezione corrispondente al comparto D è troppo ridotta per poter salvaguardare e valorizzare le componenti ambientali e paesaggistiche della zona. Così l’Ufficio protezione della natura nel suo scritto del 16.12.1997 (in atti) : “la fascia di area pubblica a lago, larga 9 metri, non possiede dimensioni sufficienti per garantire una funzione ecologica della riva ......Anche l’area verde ad uso privato (n.d.r. comparto C) può essere ritenuta priva di valore ecologico. Vista l’estensione della nuova zona edificabile, criticabile è inoltre l’importanza dell’area A quale ponte ecologico”.
Del medesimo tenore le osservazioni dell’Ufficio caccia e pesca, datate 5.12.1997 (pure in atti) : “al comparto A, che avevamo suggerito di ridurre per arretrare i comparti B e C a favore della salvaguardia di un’area più estesa a lago (D), vengono attribuite funzioni di collegamento ecologico che in effetti non potrà svolgere convenientemente per la sua posizione inadeguata e per la realizzazione dei vari accessi previsti. Molto più efficace sarebbe il collegamento lungo la riva lacustre” (Comparto D, n.d.r).
Le conclusioni sono ovvie : la sottile striscia di terreno riservata a riva lago pubblica dalla variante è insufficiente a tutelare le componenti naturalistiche e paesaggistiche della zona, né può svolgere un efficace compito di “ponte ecologico” tra l’area naturale situata a sud, nel comune di __________, e il bosco golenale a nord. Questa andrebbe di conseguenza estesa verso l’entroterra se si vuol garantire un’accettabile salvaguardia della riva lacustre e delle sue componenti vitali. Quanto al comparto A, situato dietro le previste costruzioni (comparto B) lungo la strada cantonale, al quale la variante in esame assegna funzione di area di collegamento ecologico, non può assolutamente svolgere questa funzione se sarà (come previsto nei piani) attraversato dalle vie di accesso al complesso immobiliare-turistico. Questa scelta è tanto più criticabile se si tiene conto che a nord il comparto A confina con una zona agricola intensiva (coltivazioni sotto serra) e non con il già citato bosco golenale, situato più a ovest in direzione della riva del lago, a contatto con i comparti (edificabili) B e C (cfr. planimetria in atti).
I ricorrenti fanno rimarcare una palese contraddizione tra la variante di PR in esame e la situazione pianificatoria consolidatasi nell’adiacente area a sud, appartenente al comune di __________.
Quest’ultimo, all’occasione della recente revisione generale del proprio PR, ha infatti assegnato l’area a lago in località “__________ ” ad una zona di rispetto della natura, rispettivamente, di svago pubblico a lago (zona di protezione della natura ZP1 e zona Ap-Ep). Nelle intenzioni del comune di __________ la coordinazione delle pianificazione con __________ è stata assicurata con l’istituzione dell’area di svago pubblica a lago-Comparto D e dalla fascia di protezione che costeggia la __________ di __________ (che funge da confine tra i due comuni).
Orbene, a prescindere dall’oggettiva difficoltà nello stabilire l’esatta estensione dell’obbligo di coordinamento, va senz’altro riconosciuto che le condizioni “di base” nei due comuni erano senz’altro differenti : sui sedimi situati nel comune di __________ sorgeva già, da lungo tempo, una struttura alberghiera-balneare di una certa importanza (l’albergo “__________ ”), mentre quelli situati su territorio di __________ si presentano tuttora liberi da costruzioni. Va inoltre detto che alcuni dei fondi situati nel comprensorio di __________ risultano di proprietà dello stesso __________ ( i f.n. __________, __________, __________e __________RFD per esattezza), e che questi ha espressamente accettato la loro attribuzione alla zona protezione natura rispettivamente area pubblica (con relativa cessione gratuita di codesti fondi al Comune di __________) in cambio delle possibilità edificatorie che la variante in contestazione concede sul fondo n. __________di __________ (cfr. Messaggio municipale del comune di __________ n. __________/del 7 giugno 1997, nonché la Convezione __________ __________ - __________ /Comune di __________, entrambe agli atti).
Decisivo in merito è però quanto scaturito nei considerandi precedenti, vale a dire la necessità di rivedere l’impostazione pianificatoria di tutta l’area “ex-__________ ”. Posto che la pianificazione del comparto va in ogni caso rivista, non possiamo già sin d’ora, con un giudizio anticipato, ravvisare una lesione del principio del coordinamento fra comuni vicini. Come segnalato dai competenti uffici cantonali (in particolare dall’UPN e dall’Ufficio caccia e pesca) si dovrà studiare una soluzione che tenga meglio conto della componenti naturali esistenti a nord (bosco golenale) e a sud del comparto, favorendo la creazione di un sufficiente “corridoio ecologico” lungo la riva del lago.
Alla luce di queste nuove circostanze, la censura del mancato coordinamento della pianificazione con i comuni vicini diventa in pratica priva di oggetto.
Un ulteriore argomento avanzato dagli insorgenti é quello della presunta violazione dell’art. 15 LPT, che esige un corretto dimensionamento delle zone edificabili.
Dal Rapporto di pianificazione agli atti (pagg. 15 e 16 in particolare), si evince che il complesso turistico-immobiliare contenuto nella variante in discussione permetterà l’insediamento di circa 30 unita abitative in residenza primaria, 70 in residenza secondaria, oltre ad una clientela turistica (posti-turismo) stimata in 40 unità e 12 posti di lavoro, per un totale complessivo di 152 unità insediative (UI).
Nella risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT l’insediamento nella zona di “__________ ” delle 30 nuove unità abitative primarie sulla scorta del piano degli indirizzi del nuovo PR di __________ (tuttora allo stadio dell’esame preliminare), che prevede una contenibilità teorica residua di 280-350 nuovi abitanti. La variante in oggetto comporterebbe cioè un aumento della contenibilità attorno al 10% ca., valore che può ancora essere definito tollerabile.
Fin qui le cifre fornite dal Comune e riprese dal Consiglio di Stato nella sua decisione. Il Dipartimento del territorio, nell’esaminare il Piano degli indirizzi del nuovo PR di __________ (come detto tuttora in fase di elaborazione) ha però riscontrato nel Comune l’esistenza di ampie superfici edificabili tuttora libere, e ha concluso affermando che “ogni ulteriore estensione del perimetro delle aree insediative dovrà essere particolarmente motivata dal Municipio e comunque essere suffragata da un interesse generale preminente”.
Ora, la variante in oggetto, senza nulla togliere all’importante obbiettivo di risanare un’area attualmente piuttosto dimessa e in fase di incipiente degrado, non adempie nella sua forma attuale il requisito di “interesse generale preminente” : come evidenziato ai paragrafi precedenti sono ancora troppe le incongruenze e i contrasti con la legislazione di protezione della natura e quella sulla protezione delle rive laghi per poter avallarne senza riserve il contenuto.
Se ne conclude che la questione del dimensionamento delle zone edificabili del PR di __________ e dell’impatto su queste provocato dalla variante in esame è tutto sommato secondaria rispetto alle menzionate questioni d’ordine naturalistico e paesaggistico. Non è questo l’argomento determinante a suffragio della mancata approvazione della variante e del suo rinvio alle istanze inferiori per nuova elaborazione.
Tra i motivi di opposizione alla variante figura infine quello della presunta incompatibilità tra la destinazione residenziale e le normative in materia di protezione fonica, ed in particolare l’OIF. La zona del “__________ ” rientra infatti nell’area colpita dalle immissioni dell’aeroporto di __________ -__________.
In considerazione di ciò e del fatto che la variante preconizza l’insediamento di una zona mista turistico-abitativa, al comprensorio viene attributo il grado di sensibilità III ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 lett. c OIF.
Tale modo di procedere è decisamente contestato dagli insorgenti. Essi fanno infatti notare che trattandosi di una nuova zona edificabile, di natura eminentemente residenziale, a questa vanno applicati i valori di pianificazione previsti dal grado di sensibilità II. Vista l’entità delle immissioni provocate dall’esercizio dell’aeroporto, attività che la recente Concessione federale permette inoltre di ampliare ben oltre i livelli attuali, sarebbe già sin d’ora escluso poter rientrare nei parametri richiesti, da cui l’impossibilità di edificare nella zona ,perlomeno a scopo residenziale.
5.1. E fuori da ogni dubbio, e nessuno lo contesta, che la variante in esame designa una nuova zona edificabile ai sensi dell’art. 29 OIF; sinora i terreni ex-__________ appartenevano infatti ad una zona senza destinazione specifica, esclusa dal perimetro edificabile. I valori applicabili sono quindi senz’altro quelli di pianificazione. Questi valori sono fissati, per zone soggette al rumore proveniente dall’esercizio di aeroporti regionali a 55 db(A) per il grado di sensibilità II e a 60 db(A) per il grado di sensibilità III (cfr. Allegato 5 dell’OIF, sono indicati i valori diurni, quelli notturni non sono rilevanti nella fattispecie dato che l’attività aeroportuale è sospesa tra le 22.00 e le 6.00).
Ora, i valori di esposizione ai rumori misurati sui fondi n. __________e __________ RFD superano già oggi i 55 db(A) e sono destinati a crescere in futuro sin verso i 60 db(A) nel 2005, secondo quanto evidenziato nell’esame di impatto ambientale allegato alla domanda di concessione federale per l’aeroporto di o- (cfr. perizia del dott. __________ __________, in atti, doc. L prodotto dal Comune di __________). Ciò significa che l’assegnazione di questi fondi ad una nuova zona edificabile non è possibile se la destinazione di quest’ultima richiede l’applicazione del GDS II, grado che va assegnato alle zone eminentemente residenziali giusta l’art. 43 cpv. 1 lett. b OIF. Va segnalato al proposito (come giustamente fanno sia il citato perito, sia l’Ufficio cantonale prevenzione rumori nel suo preavviso del 11.6.1996) la particolarità del rumore proveniente dagli aerei, difficilmente schermabile, e che rende praticamente impossibile l’adozione di provvedimenti d’ordine pianificatori- tecnico-costruttivi elencati all’art. 29 OIF per ridurre l’esposizione al rumore degli edifici. Per questi stessi motivi, e non da ultimo le facilitazioni di cui godono dal punto di vista legale gli aeroporti con traffico di linea (quindi aperti al pubblico), un risanamento fonico dell’impianto concessionato viene escluso sia dal perito sia dagli specialisti cantonali.
5.2. Il Comune di __________ giustifica tuttavia l’attribuzione del GDS III (e pertanto la possibilità legale di rendere la zona edificabile) con il fatto che i contenuti previsti nel comprensorio sarebbero di genere misto “residenziali/pubblico-sportivo-ricreativi” e non puramente residenziale. A sostengo della sua tesi cita la realizzazione della passeggiata a lago, l’inserimento di piscine e campi di bocce, di un albergo con snack-bar, dei posteggi o ancora la formazione, nel tratto di riva antistante il “__________ ”, di un porto con 40 posti-barca.
La fondatezza di un simile ragionamento è tuttavia discutibile. Dagli atti formanti l’incarto risulta che lo scopo della criticata variante è innanzitutto quello di edificare un complesso residenziale a destinazione primaria e secondaria : 5400 mq di SUL su il totale di 6900 mq previsti nel Comparto B (per una percentuale che sfiora l’80 %) sono riservati a tale scopo; anche le infrastrutture di svago o sportive previste nei Comparti B e C quali la piscina, i campi da bocce, il ristorante-snack bar o altro, non appaiono destinate tanto all’utenza pubblica quanto più o meno esclusivamente a servizio dei residenti permanenti e/o temporanei nel complesso. Sintomatico il fatto che nella sua seduta d’adozione della variante di PR, il CC di __________ abbia stralciato l’obbligo di formare le strutture sportive aperte al pubblico originariamente previste nel comparto B (campi da tennis in particolare).
L’unica destinazione pubblica chiaramente indicata dalla variante è la stretta fascia a lago (Comparto D), chiamata ad assolvere al doppio compito di area paesaggistica e naturalistica pregiata e area di svago pubblico. Non basta però questo esiguo comparto per poter connotare l’intero, vasto, comprensorio a titolo di “zona mista” dal carattere molesto o mediamente molesto.
Quanto al porto di cui si fa menzione nell’allegato del Comune di __________, questo non risulta nemmeno previsto dalla variante in esame; codesto Tribunale nutre d’altronde seri dubbi sulla compatibilità (malgrado le indicazioni del PD) di una simile infrastruttura con una zona di protezione paesaggistica-naturalistica come quella in questione.
A giusta ragione l’Ufficio cantonale prevenzione rumori, considerata l’assoluta preponderanza dei contenuti residenziali privati rispetto alle aree pubbliche di svago, ha quindi giudicato irrealizzabile l’attribuzione in specie del GDS III e opportunamente indicato invece l’attribuzione del GDS II : sono i contenuti maggiormente sensibili al rumore quali la residenza che devono determinare l’opportunità del GDS II nel caso concreto, dal momento che prevalgono di gran lunga sugli altri; a questi ultimi, marginali, tocca adeguarsi, nel pieno rispetto del principio della prevenzione stabilito dall’OIF e nell’ottica di evitare futuri, sgradevoli, conflitti tra utilizzazioni antagoniste. Vista l’attuale e la prevedibile futura intensità del rumore rilevata nella zona, il citato Ufficio non ha quindi potuto far altro che esprimere un preavviso negativo sul progetto a lui sottoposto.
5.3. Quali le possibili soluzioni ? La perizia stessa ha rilevato l’inutilità di provvedimenti tecnico-costruttivi (cfr. art. 31 OIF) quali l’arretramento delle costruzioni in direzione della cantonale (che si impone comunque per altre ragioni, analizzate ai paragrafi precedenti) o ancora la loro schermatura con terrapieni o pareti fonoassorbenti; la particolare natura delle onde sonore emesse dall’attività aeroportuale (provenienza dall’alto, rifrazione a terra) vanifica l’adozione di simili misure.
La questione del declassamento (art. 43 cpv. 2 OIF), pure esaminata dal perito alle pagine 8-9 del suo referto, è stata a giusto titolo stralciata dal ventaglio delle soluzioni percorribili. Nella fattispecie non sono infatti dati i requisiti legali e giurisprudenziali per una simile operazione. Il declassamento, per citare il TF, deve essere usato con estrema riserva, solo laddove importanti esigenze di interesse pubblico lo richiedono e non permettano di fare altrimenti; questo strumento non deve invece trasformarsi in una facile e generalizzata capitolazione davanti al rumore nelle zone già troppo esposte.
Vige in proposito il principio basilare, all'insegna della prevenzione, che si devono creare nuove zone edificabili solo laddove il rumore è ancora contenuto. Se si aprono all'edificazione nuovi spazi dove il limite di esposizione è già alle soglie della nocività o comunque della molestia (valori di immissione) non c'è più margine per un successivo peggioramento del carico. L'art. 24 cpv. 2 OIF consente di prevedere i provvedimenti sopra ricordati (tuttavia inutili nel caso concreto) al fine di contenere il rumore nelle nuove zone entro i limiti dei VP; non ammette che attraverso un declassamento si possa conseguire lo stesso risultato (rispettare i valori VP, ma di un grado di sensibilità superiore) prescindendo da queste misure.
Il declassamento, per il suo carattere abdicatorio di fronte al rumore, vale solo per le zone di utilizzazione già esistenti e non per le nuove. Non si può cioè creare una nuova zona che non rispetti i valori di pianificazione corrispondenti al grado di sensibilità attribuibili in base all'art. 43 cpv. 1 OIF usando l'espediente del declassamento. Il principio della prevenzione che già ispira l'art. 29 OIF, non consente simili manipolazioni.
La variante di PR in esame non soddisfa che parzialmente, per le numerose ragioni sopra elencate, i requisiti di compatibilità con i principali strumenti legislativi in materia pianificatoria o affine (LPT, LALPT, OIF, PD, legislazione sulla protezione dell’ambiente, protezione delle rive laghi,....).
La progettazione insita nel presente atto pianificatorio, che privilegia l’aspetto abitativo e lascia ben poco spazio agli altri, non può in particolare pretendere di attribuire alla zona il GDS III , ed è pertanto improponibile, visto l’attuale impossibilità di costruire rispettando i parametri del GDS II.
Aperto rimane il quesito se ampliando la fascia di protezione naturalistico-paesaggistica a lago, ora limitata al misero Comparto D, e quindi offrendo maggior spazio alla fruizione pubblica, il comprensorio potrebbe eventualmente essere definito quale “zona mista” ai sensi dell’OIF; in tale eventualità gli si potrebbe attribuire un grado di sensibilità al rumore inferiore e quindi rimuovere quegli ostacoli (anche sotto il profilo fonico) che al momento si frappongono all’edificazione della zona. Si ribadisce comunque che non sta a questo Tribunale proporre, in questa sede, le soluzioni più adatte : non ne ha né il diritto né la sufficiente cognizione; compete invece al Comune presentare una nuova proposta che tenga maggiormente conto della molteplicità degli interessi in gioco.
Per questi motivi,
viste le normative al caso applicabili,
dichiara e pronuncia
Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva la variante del PR di __________ in località “__________ ”.
__________, __________, è condannato al pagamento delle tasse di giustizia e spese per fr. 500.--. Rifonderà inoltre fr. 750.-- al ricorrente __________ e fr. 750.-- alla ricorrente __________, giacché assistiti da un avvocato, a titolo di ripetibili.
Avv. __________, per __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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