AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1998.88
Data decisione, Autorità: 20.10.1998, TPT
Incarto n. 90.98.00088
Lugano 20 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 6 aprile 1998 di
Ing. __________ __________, __________,
contro
viste la risposta 1 luglio 1998 del Consiglio di Stato e le osservazioni 24 giugno 1998 del Municipio di __________,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. _________ ________ è proprietario della part. n. __________di __________, situata al margine occidentale del nucleo storico del comune. La proprietà disposta ad angolo retto sulla strada comunale che porta al Municipio e un perpendicolare viottolo pedonale, consta di numerosi edifici e più precisamente : al sub. a una villa padronale con giardino (“____________________”), al sub. b un edificio ad un piano, al sub. f un edificio in sasso recentemente riattato con addossato una baracca in legno (sub. g), ai sub. c,d,e e l alcuni fabbricati adibiti a servizio delle abitazioni (rispostigli, ecc..) ed infine 3 box sotterranei designati quali sub. h (cfr. planimetria in atti).
b. Il PP del nucleo di Lamone (PRP) è stato adottato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 18 dicembre 1995.
Esso prevede l’inclusione del part. n. __________nell’area del nucleo storico. I differenti fabbricati esistenti sul fondo vengono catalogati come segue (cfr. piano 1.02 in atti) :
-sub. a) : edifico protetto integralmente
-sub. b) : edificio non protetto, soggetto a revisione parziale o totale
sub. c),d),e) l) : spazio esterno prevalentemente verde
sub. f) : edificio protetto soggetto a intervento conservativo
sub. g) e h) : spazio esterno prevalentemente verde
terreno : zona nucleo.
c. Contro le disposizioni del PRP che sanciscono le modalità di intervento sui singoli edifici e l’attribuzione del fondo alla zona nucleo __________ __________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato. Contesta in particolare il “declassamento” del fondo dalla precedente zona R2 alla zona nucleo e il fatto che non siano previste nuove possibilità edificatorie per i sub. b e f, che a suo dire non rappresentano edifici tipici del nucleo meritevoli di essere conservati. In via principale chiede quindi un adeguamento del perimetro del nucleo che escluda i sub. h, f e g dallo stesso, nonché nuovi parametri edificatori riferiti al sub. b. In via subordinata postula invece l’esclusione pura e semplice di tutto il fondo n. __________dalla zona nucleo e la sua reintegrazione nella finitima zona R2.
d. Con decisione 4 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha approvato il PRP del nucleo di __________. Per quanto attiene al ricorso __________, l’autorità governativa ha accettato unicamente il postulato di togliere il sub. h (box sotterranei) dalla zona nucleo, considerata l’evidente estraneità del fabbricato a questa zona. Su tutti gli altri punti il gravame viene respinto e vengono confermate le indicazioni del PRP.
e. Dissentendo da tale decisione il proprietario é ricorso presso il TPT, riproponendo in pratica censure e domande di primo grado.
f. Nella sua risposta il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso, confermando le tesi esposte nella risoluzione impugnata. Il Municipio di __________, dopo aver ricordato la correzione del limite del nucleo imposta dal CdS in corrispondenza del sub. h, si oppone alle ulteriori richieste di modifica avanzate dall’insorgente. Per quanto attiene al riporto degli indici dalla zona nucleo alla zona R2, si dichiara invece disposto ad esaminare in futuro una variante di PR che preveda tale possibilità.
g. In data 8 settembre 1998 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive censure ed allegazioni, rinunciando al dibattimento finale. Il ricorrente ha proposto una nuova delimitazione del perimetro del nucleo, a lato del sub. g, che gli permetterebbe di realizzare ulteriori 2 box sotterranei a fianco dei 3 già esistenti (sub. h).
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi, sollevati dall’insorgente in merito ad un presunto declassamento del fondo, esulano invece da questa procedura.
5.1. Il ricorrente contesta decisamente l’attribuzione del suo fondo alla zona nucleo, soprattutto a dipendenza del fatto che le possibilità edificatorie precedentemente valide per la zona R2 vengono in pratica annullate. La normativa entrata in vigore con il PRP definisce infatti i 1380 mq di terreno del mappale n. __________che circonda i vari fabbricati quale “spazio esterno prevalentemente verde”, nel quale non sono consentite nuove costruzioni o l’ingrandimento di quelle esistenti. In questa nuova normativa l’insorgente ravvisa inoltre una flagrante contraddizione con l’art. 13 delle NAPR esistenti.
Ora, tra gli obbiettivi del PRP indicati nella Relazione di pianificazione vengono espressamente citati la riqualificazione degli spazi pubblici, la tutela del carattere d’insieme del tessuto storico del nucleo nonché la tutela e la valorizzazione degli spazi esterni privati del nucleo. Il piano particolareggiato ha disposto attorno al nucleo una fascia di contorno prevalentemente libera da costruzioni con funzione di stacco urbanistico e di valorizzazione del nucleo stesso. Una simile disposizione, per quanto incisiva sulla proprietà del privato, è senz’altro giustificata da un prevalente interesse pubblico; a nulla servirebbe infatti tutelare un nucleo storico di un comune, per il tramite di un PP, se poi nell’immediata fascia di contorno si permettesse di costruire in modo disordinato e massiccio, soffocandone il tessuto storico-architettonico. Un’area prevalentemente verde, composta da giardini, arbusti, piccoli orti e quant’altro, che corre tutt’intorno al nucleo serve invece a distinguerlo dalle aree di nuova e più recente edificazione, e a dotarlo di quel necessario “respiro” urbanistico. In questo senso la proposta pianificatoria sostenuta dall’autorità comunale non può essere censurata; l’attribuzione dello spazio non costruito del fondo n. __________RF al vincolo di spazio esterno prevalentemente verde deve essere confermata.
In sede di risposta al ricorso sia il Comune, sia il Cantone fanno d’altronde notare come già il precedente PR definiva attorno al nucleo storico di Lamone una fascia inedificabile profonda un quindicina di metri, per il tramite di una linea di arretramento delle costruzioni.
5.2. Travaso degli indici edificatori
Qualora non fosse possibile eliminare il vincolo di spazio esterno prevalentemente verde, rispettivamente l’attribuzione del fondo alla zona nucleo, l’insorgente chiede la possibilità di computare la superficie del fondo per il calcolo degli indici edificatori nella retrostante zona R2.
La questione è stata lasciata aperta sia dal Comune sia dal Consiglio di Stato, in attesa dell’eventuale elaborazione di una variante al PRP che introduca una simile normativa. Questo Tribunale non può tuttavia fare a meno di osservare come la questione del travaso degli indici tra differenti zone di utilizzazione di un PR è attualmente controversa; nella risposta al ricorso data dal Comune si accenna inoltre alla possibilità di travaso degli indici unicamente tra due parti di uno stesso fondo, nel caso questo si trovasse inserito parzialmente in zona nucleo e parzialmente in zona residenziale. Ora, questo non è manifestamente il caso del fondo n. __________, che risulta interamente attribuito alla zona nucleo (a parte la piccola appendice costituita dal sub. h, di cui l’autorità governativa ha decretato lo stralcio dall’area del PRP); in simili circostanze non è ben dato di vedere quale giovamento potrebbe trarre il qui proprietario dall’introduzione di una simile normativa.
La soluzione attuale, che non prevede il travaso degli indici tra le differenti zone di utilizzazione, risulta comunque conforme al diritto e risponde ai criteri di pubblico interesse e proporzionalità, per cui merita di essere confermata in questa sede.
5.3. Parametri edificatori dei fabbricati
Contestate sono pure le indicazioni del PRP relative alla possibilità di ristrutturazione di alcuni fabbricati presenti sulla particella n. __________, in particolare per quel che concerne il sub. b e il sub. f.
Il primo è costituito da una costruzione ad un piano estranea alla tipologia di nucleo, definita dal piano delle costruzioni quale “edificio non protetto soggetto a revisione parziale o totale”. L’insorgente, non contestandone la qualifica data dal pianificatore, insorge tuttavia contro la norma che permette la ristrutturazione dell’edificio senza aumentarne sostanzialmente la volumetria. A suo dire in queste condizioni, data la limitatezza e (malgrado) lo scarso valore dell’odierno manufatto, non vi sarebbe nessun interesse ad una sua riattazione e riqualifica. Egli chiede invece la possibilità di costruire su un nuovo ingombro, possibilmente adeguato all’altezza dei vicini edifici di nucleo (almeno 8,5 metri di altezza). Il medesimo discorso è sviluppato per il sub. f, definito dal PRP a titolo di edificio protetto, di cui si chiede la possibilità di soprelevazione e un maggiore ingombro.
Ora, come giustamente rilevato dall’autorità inferiore, tali scelte di opportunità competono innanzitutto al Comune, nell’ambito della sua riconosciuta autonomia. Il TPT può intervenire solo se la scelta pianificatoria contestata è manifestamente insostenibile, arbitraria o contraria in qualche modo al diritto federale, il che non è decisamente il caso nella fattispecie. La fissazione dei parametri edificatori all’interno della zona nucleo così come effettuata dal Comune nel PRP in esame è ragionevole, conforme al diritto e resiste alla critiche ricorsuali. Dividere in categorie i differenti edifici, a seconda della loro tipologia e del loro stato di conservazione, e prevedere per ciascuna categoria la gamma degli interventi possibili è senz’altro opera provvida; il fatto che per i sub. b e f del fondo n. __________non siano previsti aumenti sostanziali della volumetria risponde al duplice disegno di voler conservare il più possibile questa zona quale fascia di “protezione” a bassa densità costruttiva del nucleo vero e proprio, situato più a est, e dall’altro dalla tutela della prospettiva sulla bella e antica villa a 3 piani con giardino al sub. a (“____________________”), situata a metà strada fra il sub. f e il sub. b.
Anche questa censura ricorsuale, al pari delle precedenti, non merita accoglimento.
5.4. Delimitazione della zona nucleo
Sulle ragioni che sono sottese all’inserimento del fondo n. nella zona nucleo già si è detto al considerando 5.1. Quanto alla delimitazione esatta del perimetro del PRP, va ricordato che il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le istanze dell’insorgente, decretando lo stralcio del sub. h (box sotterranei) dalla zona nucleo. La risoluzione impugnata, al punto 5.1. del dispositivo, ha ordinato al Comune la ridefinizione, tramite variante, del limite del nucleo in tutta la località di “ ” (a monte del fondo n. __________). Le proposte di correzione del perimetro del PRP presentate da __________ __________ in sede di ricorso al TPT e poi ancora durante il sopralluogo (cfr. planimetrie in atti) non sono al momento ricevibili; potranno semmai essere prese in considerazione per l’elaborazione della citata variante. A questo stadio della procedura il TPT non è invece abilitato a pronunciarsi sulla validità o meno di queste proposte. All’insorgente resta beninteso riservata la facoltà, in caso di mancato accoglimento delle sue pretese, di ripresentare le sue censure al momento dell’approvazione della variante.
Per questi motivi,
viste le normative applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.-- (seicento).
Intimazione: - __________ __________, __________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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