AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1998.71
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, TPT
Incarto n. 90.98.00071
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
visto il ricorso del 13 marzo 1998 di
__________ __________, __________,
__________ __________ -__________, __________,
__________ __________ -__________, __________,
1.,2.,3. avv. __________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________febbraio 1998 (n° ) del Consiglio di Stato, che approva la revisione totale del PR di __________ -;
viste le osservazioni 15 maggio 1998 del Municipio di __________ -__________ e 10 luglio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. I signori __________ , __________ __________ - e __________ __________ -__________ sono comproprietari a __________ -__________ del mapp. n° __________ RFD. Le signore __________ -__________ sono inoltre comproprietarie dei mapp. n° __________e __________RFD. I fondi, situati in località __________ e fra essi confinanti, formano una vasta proprietà, attribuita dal vecchio PR alla zona R2a. Da notare che la parte sud del mapp. n° RFD era gravata da una zona AP ", punto panoramico", circondata da un'area di protezione del paesaggio e visuale, che colpiva per circa la metà anche il mapp. n° __________RFD. A complemento della zona AP era prevista nelle immediate vicinanze (mapp. n° __________RFD) la formazione di un piccolo parcheggio.
b. Il 22 aprile 1996 il Consiglio comunale di __________ -__________ ha approvato la revisione totale del PR, riconfermando in sostanza il vecchio azzonamento: i fondi vengono attribuiti alla zona R2, la zona AP, abbinata ad un vincolo di punto panoramico (cfr. art. 33 NAPR), viene riservata alle "Attrezzature per il tempo libero e lo svago" e, salvo per un leggero ampliamento verso sud, l'estensione dell'area di stacco, retta dall'art. 34 NAPR, viene mantenuta.
c. Avverso tale ordinamento, ritenuto privo di interesse pubblico e lesivo del principio della proporzionalità, sono insorti davanti al Consiglio di Stato con atto separato ma con motivazioni sostanzialmente identiche i proprietari dei suddetti mappali, chiedendo lo stralcio o il ridimensionamento sia dell'area AP22 che dei vincoli di protezione paesaggistica e riservandosi la facoltà di avanzare pretese di carattere espropriativo.
Il Municipio, in sede di risposta, chiedeva la reiezione dei gravami.
c. Con ris. gov. 4 febbraio 1998 (n° ) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione totale del PR di __________ -, respingendo integralmente i ricorsi di cui sopra e stralciando d'ufficio il supplemento d'altezza che l'art. 44 cpv. 3 NAPR, concernente la zona R2/R2P, concedeva ai terreni con pendenza superiore al 40%.
d. Dissentendo da tale decisione, i signori __________ e __________ -__________ insorgono ora con atto congiunto davanti al TPT, riproponendo le censure disattese dal Governo e chiedendo la reintegrazione nell'art. 44 NAPR della normativa concernente il supplemento d'altezza, il cui stralcio violerebbe l'autonomia comunale.
e. Aderendo esclusivamente a quest'ultima richiesta, il Municipio di __________ -__________ nelle sue osservazioni ribadisce le conclusioni a cui era giunto in prima sede.
Il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame.
f. In data 22 settembre 1998 è stato esperito il sopralluogo, durante il quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15 marzo 1995).
In concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
2.1 Sempre restando in ambito procedurale, gli insorgenti criticano lo stralcio da parte del Consiglio di Stato del supplemento d'altezza che l'art. 44 cpv. 3 NAPR, concernente la zona R2/R2P, concedeva ai terreni con pendenza superiore al 40%.
A loro dire infatti, l'intervento dell’autorità governativa, oltre a rivelarsi inconciliabile con l'autonomia riservata al Comune in materia di pianificazione territoriale, sarebbe incongruente laddove viene fatto invito al Comune di rielaborare se del caso la norma.
A questo proposito occorre osservare che il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
2.2 Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. pag. 55).
Nella fattispecie, il Consiglio di Stato pur condividendo la scelta di accordare dei supplementi per terreni con forte pendenza, ha ritenuto che già l'altezza di base di ml. 9.00 fosse piuttosto elevata per una zona R2 e che un ulteriore aumento avrebbe comportato delle difformità tipologiche nell'edificazione (formazione di zoccoli di una certa entità). Il Comune veniva quindi invitato a rivedere, se del caso, l'altezza base in modo da poter riprendere il concetto del supplemento per terreni in forte pendenza (cfr. p.to 4.7, p. 29 della decisione impugnata). Orbene, le modifiche d’ufficio operate dal Consiglio di Stato si sono incontestabilmente rese necessarie per adeguare il progetto ai precetti della LPT: anzitutto perché, malgrado la denominazione "zona residenziale estensiva R2/R2P", l'altezza base di ml. 9.00 permette una comoda edificazione di tre piani fuori terra (cfr. art. 35 RALE) e risulta in effetti molto elevata, e secondariamente perché non v'è chi non veda come l'impatto di una facciata dell'altezza di ml 12.00, altezza permessa dalla normativa stralciata d'ufficio, oltre a comportare le alterazioni tipologiche indicate dal Governo, modifichi sensibilmente le caratteristiche di una zona dove finora erano ammessi edifici alti al massimo ml. 7.50, con un supplemento di ml. 1.00 per terreni con pendenza superiore al 50% (cfr. vecchio art. 52 NAPR, concernente la zona R2a). Dal momento che lo stralcio effettuato dal Consiglio di Stato è risultato corretto e congruente, oltre che sensato in termini di economia processuale, le censure ricorsuali su questo punto devono essere respinte.
3.1 Nel merito i ricorrenti censurano anzitutto l’esistenza di un qualsiasi interesse pubblico all'istituzione della zona AP22 destinata allo svago e al tempo libero, istituita sulla parte sud del mapp. n° __________RFD. A comprova delle loro tesi, essi sottolineano come la stessa, già prevista dal vecchio PR, non sia mai stata realizzata.
A tal proposito occorre osservare come l’assegnazione di un fondo ad una zona per lo svago e il tempo libero comporti una restrizione importante della proprietà privata. Per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22ter Cost. solo se si fonda su una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio di proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece dalle competenze del TPT.
3.2 In merito al presupposto della base legale, del resto neppure contestato dagli insorgenti, va rilevato che ai sensi dell’art. 26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione. Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. Esse fissano, in particolare, i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici storico culturali o della vista panoramica (art. 28 cpv. 2 lett. h). Nelle rappresentazioni grafiche figurano pure i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico di importanza comunale (art. 28 cpv. 2 lett. d). Da notare che la riserva di questi spazi permette alle autorità incaricate di organizzare il proprio territorio, di far fronte, tra l’altro, al compito pianificatorio di cui all’art. 3 cpv. 2 lett. d LPT, che prevede espressamente l’obbligo di conservare all’interno del paesaggio degli spazi ricreativi. Il vincolo apposto sul fondo dispone quindi di una base legale chiara ed esplicita.
3.3 Il concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve in una con la società riflettendone esigenze e aspirazioni (in questo senso DTF in ZBl 1976 pag. 362, cit. in Rhinow/Krähenmann Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung n°. 57). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua parte significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Si può dire che v'è interesse pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente recepito dalla collettività (cfr. G. Müller, Commentaire de la Const. féd. No. 34). Non occorre invece che il bisogno sia immediato.
Per quanto attiene specificatamente alle zone AP/EP occorre fare le seguenti considerazioni d’ordine generale. E’ nella natura dei piani regolatori di tener conto degli sviluppi prevedibili, non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT; DTF 110 Ia 53 consid. 4a, 109 Ia 191 consid. 4) ma anche per ogni altra fascia di utilizzazione da essi delimitata (DTF 109 Ia 267 consid. 4a). Come la giurisprudenza federale ha ripetutamente precisato, l’interesse pubblico può anche risiedere in bisogni futuri della collettività. Occorre però che la pianificazione “indichi con la massima esattezza possibile il fine perseguito e che la previsione formulata abbia una certa verosimiglianza di avverarsi” (DTF 113 Ia 464; cfr. pure 114 Ia 339 seg. consid. 2d). Che l'esecuzione delle opere prospettate possa richiedere un lungo lasso di tempo non è motivo sufficiente per togliere concretezza alla previsione. E neppure osta all'istituzione delle zone AP-EP il fatto che sulle opere da inserirvi si fosse discusso da lungo tempo senza averle mai realizzate (RDAT II 1993, n. 37, p. 96).
3.4 Nel caso concreto va premesso che la proprietà delle signore __________ -__________ è situata nell'alta fascia collinare di Tenero-Contra ed è costeggiata a nord dalla strada comunale che parte dal nucleo di __________ per raggiungere la località __________ del __________. I fondi, di una superficie complessiva di circa 4'200 mq, confinano ad est, per circa la metà del mapp. n° __________ RFD, con una stradina di servizio che prende inizio dalla strada comunale e permette di raggiungere sia il previsto parcheggio (che con la revisione viene ridotto a quattro stalli), sia il mapp. n° __________RFD e l'area gravata dal vincolo AP22. Quest'ultima, ritagliata nella parte sud del mapp. n° __________RFD, interessa una superficie di circa 600 mq, leggermente prospiciente rispetto al resto della proprietà e sorretta da muri di sostegno, da cui si gode una splendida vista sul __________ di __________ e sul lago __________.
Va inoltre aggiunto che il PR di __________ __________ non prevede per la fascia collinare altre zone destinate allo svago e al tempo libero.
Orbene, l’interesse pubblico del vincolo risiede indubbiamente nell’importanza di creare sufficienti superfici di svago per la popolazione di __________ -__________ ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. d LPT: l’area AP22 si presta infatti a costituire un bellissimo belvedere ed un eccellente luogo di sosta per gli abitanti e gli ospiti del Comune. Inoltre, per la sua situazione nel bel mezzo della zona R2 - zona che ha subito tramite la revisione un sensibile aumento dei parametri edificatori (cfr. art. 44 NAPR e art. 52 vecchie NAPR) -, la superficie vincolata permetterà di contribuire all'adeguata strutturazione dell'insediamento dell'alta fascia collinare, con l'inserimento di ulteriore spazio verde, così come enunciato dall'art. 3 cpv. 3 lett. e) LPT. Nello stesso tempo tramite la misura viene salvaguardato un luogo unico e di rara bellezza, che per la sua particolarità contribuisce a dar pregio e a connotare il paesaggio dell'alta collina. Seppur per la sua ubicazione, leggermente discosta rispetto alla strada comunale, e per la sua grandezza tutto sommato contenuta, l'area in questione non si presta a richiamare un forte afflusso di persone, cionondimeno va ammesso che in casu le necessità della collettività prevalgono sull’interesse delle signore __________ -__________ a disporre liberamente del loro fondo. Vista inoltre l'unicità della situazione dell'area colpita dal vincolo e l'assenza di altre aree di svago sulla collina non si può nemmeno sostenere che sia stato invocato un generico interesse pubblico al fine di dar corso ad un indiscriminato accaparramento di terreni, per non meglio specificate e ancor meno dimostrate esigenze future.
3.5 Appurata quindi la sussistenza di un sufficiente interesse pubblico all'imposizione del vincolo, resta da esaminare se la misura risulta rispettosa del principio della proporzionalità, segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Le ricorrenti negano l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa censura non può però essere seguita. L'area in questione presenta infatti, nell'estensione prevista, tutte le caratteristiche adatte per un’utilizzazione a scopo ricreativo e distensivo. La superficie dell'area AP22 è infatti dimensionata verso est quel tanto che basta per permettere l'accesso dalla stradina al mapp. n° __________RFD, mentre sugli altri lati consente di dare un certo agio al belvedere, senza tuttavia penalizzare eccessivamente la proprietà delle ricorrenti. Trattandosi infatti di un'unica proprietà e prescindendo quindi dal confine che corre fra il mapp. n° __________e RFD, alle signore __________ - rimane garantita un’agevole edificazione (certo nei limiti di altezza e di sfruttamento propri della R2) fino al limite dell'area di stacco, che grava il mapp. n° __________ RFD: questa superficie, libera da vincoli, pur non godendo della splendida vista che si dispiega dall'area AP22, è tutt’altro che spregevole o di poco conto. L’azzonamento risulta quindi senz’altro adeguato al raggiungimento dello scopo perseguito con il vincolo. Esso è inoltre certamente il meno incisivo. Alla luce di queste considerazioni si può senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame rispetta il principio della proporzionalità.
4.1 Come detto, le restrizioni di diritto pubblico della proprietà devono fondarsi su una base legale, devono cioè essere previste da una norma generale e astratta emanata dall’organo competente. Per gli atti normativi importanti la competenza spetta esclusivamente al legislatore; è cioè richiesta una legge in senso formale, soggetta a referendum. Per disposizioni di secondaria importanza basta invece una legge in senso materiale (ordinanza o regolamento) emanata dall’esecutivo, al quale il legislatore può peraltro delegare entro certi limiti e a certe condizioni le proprie competenze legislative (cfr. G. Müller, Comm. Cost. féd., art. 22ter n. 27 seg.). Se la restrizione della proprietà è grave (per la definizione vedi DTF 115 Ia 365) la giurisprudenza esige una base legale chiara ed esplicita (DTF 106 Ia 366 consid. 2 con rif.), intendendo con ciò che la restrizione deve potersi desumere con sicurezza dalla legge (DTF 108 Ia 36).
Nel caso di restrizioni della proprietà imposte da un piano regolatore va considerato che questo strumento pianificatorio non è, visto nel suo complesso, né norma generale astratta né decisione amministrativa, ma un istituto giuridico sui generis che a seconda dei casi prende i tratti dell’una piuttosto che dell’altra categoria. Generalmente la restrizione della proprietà che ne deriva si presenta sotto un duplice aspetto: essenzialmente pianificatorio il primo (ad es. fissazione di un punto di vista su una determinata particella) e normativo l’altro (ad es. regolamentazione dei punti di vista). Quel che importa è che la restrizione della proprietà sia deducibile dal PR, che questo sia adottato dal legislatore comunale e che il comune sia competente in materia. “In generale una regolamentazione comunale costituirà una base legale sufficiente se è stata adottata dall’organo legislativo comunale”, precisa Moor (Droit administratif, I. vol., 2.a ed. pag. 336), attribuendo al principio della gerarchia delle norme e non della base legale l’esigenza che il comune sia competente a legiferare nella specifica materia secondo il diritto cantonale. Come afferma Jagmetti (Commentario alla Costituzione federale, ad art. 22quater no. 10), entro i limiti della loro autonomia i comuni "possono essere attivi in materia di legislazione e creare loro stessi le basi per una restrizione della proprietà".
4.2 Nel caso che ci occupa occorre anzitutto analizzare se l'area di stacco prevista a contorno della zona AP22 e le finalità con essa perseguite sono formulate con la dovuta chiarezza per poter costituire una valida base legale ai sensi della giurisprudenza.
Esaminando il Piano delle zone e la normativa d'applicazione si può subito rilevare una discrepanza terminologica fra la rappresentazione grafica e la definizione normativa: infatti se da un lato la Legenda definisce "area di stacco" le porzioni del territorio comunale indicate nel Piano con un tratteggio diagonale nero, dall'altro le NAPR sono silenti in merito al contenuto e alla portata del vincolo. Malgrado tale incongruenza è tuttavia da ritenere che il Comune abbia inteso regolamentare questo vincolo all'art. 34 NAPR concernente le aree di rispetto, che recita:
Le aree di rispetto mirano a conferire e mantenere un aspetto paesaggistico pregiato ed equilibrato agli insediamenti.
Esse vanno mantenute libere da nuove edificazioni; è concesso il mantenimento di costruzioni principali esistenti.
Su dette superfici la vegetazione va curata convenientemente; nelle aree di rispetto delimitate nei pressi del lago la vegetazione dovrà mantenere e conservare una trasparenza verso lo stesso.
Queste superfici incluse nella zona edificabile sono computabili ai fini dello sfruttamento del fondo edificabile.
Infatti, se da un lato nella Legenda del __________ delle zone non sono previste aree di rispetto ma unicamente aree di stacco, a p. 27 del Rapporto pianificatorio settembre 1995, p.to 7.2.9, si può leggere: "Aree di rispetto: queste aree, sono superfici di diversa grandezza che si vuole mantenere aperte e libere nelle quali non è ammessa alcuna edificazione, si vuol determinare uno stacco (sottolineatura nostra) paesaggistico e di equilibrio tra gli insediamenti esistenti, per salvaguardare un'immagine paesaggistica ben strutturata della zona collinare sul promontorio del territorio comunale".
4.3 Ammessa dunque l'equivalenza fra area di stacco e area di rispetto - errore che risulta facilmente emendabile mediante una semplice rettifica della Legenda - va ora analizzato se l'emanazione del contestato vincolo risulta sorretta da un sufficiente interesse pubblico.
Nel caso all'esame l'area di stacco contestata occupa la parte dei mapp. n° __________, __________, __________, __________, __________e __________RFD che confina direttamente, a valle o lateralmente, con l'area AP22. I motivi alla base della misura sono stati ben riassunti nel Rapporto pianificatorio che accompagna la revisione: l'interesse pubblico al provvedimento è sicuramente da ricercare nella necessità di valorizzare e garantire la protezione di un comparto particolarmente vulnerabile dal profilo paesaggistico, garantendo nello stesso tempo un giusto equilibrio fra aree edificate e non. Risulta in effetti fuori dubbio che un'edificazione a diretto contatto con la zona AP22, oltre a compromettere la magnifica vista che si gode dal belvedere, verrebbe a collidere con l'esigenza di salvaguardare un luogo che per la sua conformazione spicca nella morfologia dell'alta collina, contribuendo a darle pregio dal profilo paesaggistico, e con la volontà di strutturare la zona dal profilo insediativo. Non può quindi essere rimproverato al Comune di aver ritenuto preponderante l’interesse pubblico a evitare questo pregiudizio rispetto all’interesse dei proprietari a edificare senza curarsi della salvaguardia del paesaggio.
Inoltre, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, anche il dimensionamento della fascia di stacco appare proporzionato al risultato di protezione ricercato: l'estensione della fascia permette infatti di controllare adeguatamente l'attività edilizia nelle dirette vicinanze della zona AP22, garantendone la salvaguardia e la valorizzazione dal profilo spaziale e strutturale. La misura non risulta inoltre eccessivamente penalizzante per i proprietari: ritenuto infatti che, secondo l'art. 34 cpv. 4 NAPR, le aree di stacco sono computabili ai fini dello sfruttamento del fondo edificabile, ai signori __________ e __________ -__________ rimane garantito, seppur in modo vincolato, il medesimo potenziale edificatorio. Per tutti questi motivi anche questa censura non merita di venir accolta.
La revisione all'esame prevede un vincolo di punto panoramico in tre località: lungo Via __________, in zona __________ e in zona __________. Quest'ultimo grava i mapp. n° __________, __________, __________, __________, __________e __________RFD (cfr. art. 33 cpv. 1 NAPR). In particolare, secondo l'art. 33 cpv. 2 NAPR, "al fine di valorizzare o mantenere punti di vista particolari o visuali, il Municipio può imporre l'ubicazione e la dimensione di un edificio, nonché la conformazione della sistemazione esterna (alberature, siepi, ecc.) (...) ".
A questo proposito va anzitutto rilevato che non vi è dubbio che il panorama che si spiega alla vista guardando a valle dal ciglio della zona AP22 sia degno di salvaguardia. Come detto, il colpo d’occhio sul __________ di __________ e sul lago __________ è veramente notevole. Sull'interesse pubblico in genere di un vincolo di punto panoramico è poi inutile dilungarsi: appare evidente che non si può cercare un risultato (nella fattispecie la tutela della vista) senza poi dotarsi dei mezzi necessari per raggiungerlo. Cionondimeno va osservato che, secondo la giurisprudenza in materia, l'interesse pubblico vuole che la vista panoramica sia garantita per quanto possibile dal suo punto migliore, vale a dire, nel caso concreto, dal limite sud della zona AP22, e non da altre parti. Orbene, a mente di questo Tribunale se da un lato l’interesse a controllare la conformazione della sistemazione esterna nonché l'ubicazione e la dimensione delle costruzioni (cfr. art. 33 cpv. 2 NAPR) che potrebbero sorgere sui fondi posti a valle della zona AP22, è senz'altro dato, dall'altro non risulta comprensibile la necessità di sottoporre al vincolo anche il mapp. n° __________RFD, posto a nord dell'area AP22, e il mapp. n° __________RFD, posto ad est e gravato per metà della sua estensione dall'area di stacco. Ritenuta quindi l'assenza di un sufficiente interesse pubblico all'imposizione del vincolo sui suddetti fondi, i ricorsi meritano di venir accolti su questo punto.
Le spese, le tasse di giudizio, nonché le ripetibili seguono la soccombenza.
Poiché il comune è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche va esente da spese e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza i mapp. n° __________e __________RFD vengono stralciati
dall'art. 33 cpv. 1 NAPR concernente i punti panoramici.
I ricorrenti vengono condannati in solido al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese nella misura di fr. 600.-- (seicento).
Intimazione: - avv. __________. __________, __________
Municipio di _________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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